Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2237 del 30/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2237 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 18437-2011 proposto da:
CROCE MARIO

PIERO,

CROCE

PIERA,

elettivamente

domiciliati in ROMA VIA PO 9, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che li rappresenta
e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA MILITERNO
giusta delega a margine;
– ricorrenti –

2017
1608

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 30/01/2018

- resistente con atto di costituzione avverso la sentenza n. 186/2011 della COMM.TRIB.REG.
(.44 1.1 0

AIRIPM, depositata il 14/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento per guanto di ragione del l ° motivo di
ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato NAPOLITANO che ha
chiesto l’accoglimento.

LOCATELLI;

N. R.G.18437/2011

FATTI DI CAUSA
In data 18.12.2008 e 28.12.2008 l’Agenzia delle Entrate notificava
a Croce Mario Piero e Croce Piera, in qualità di eredi di Croce Mario
(deceduto il 13.7.2004), un avviso di accertamento relativo all’anno di
imposta 2001, con il quale rilevava che il dante causa Croce Mario aveva
costituito all’estero la fondazione Bajazzo con sede a Vaduz
(Liechtenstein), delle cui disponibilità patrimoniali era l’unico beneficiario;

di franchi svizzeri 1.391.343 ( allora equivalente ad euro 921.102)
depositata su un conto della BNP di Lugano. Poiché gli eredi non avevano
dichiarato tale disponibilità finanziaria estera, l’Agenzia delle Entrate la
sottoponeva interamente a tassazione, considerando l’intero importo
reddito da capitale quale provento “derivante da altri rapporti aventi per
oggetto l’impiego di capitali” a norma dell’art.44 comma 1 lett.h) d.P.R.
22 dicembre 1986 n.917 , quantificando in euro 508.952 le imposte
dovute solidalmente dai contribuenti, a titolo di Irpef ed addizionale
regionale.
Contro l’avviso di accertamento gli eredi Croce Mario Piero e Croce
Piera proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di
Roma che lo rigettava con sentenza n.82 del 2010.
I contribuenti proponevano appello alla Commissione tributaria
regionale che lo rigettava con sentenza del 14.3.2011.
Contro la sentenza di appello Croce Mario Piero e Croce Piera
propongono ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo fine di
dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
1.Primo motivo:”nullità della sentenza in relazione all’art.360 comma
primo n.4″, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale si è
pronunciata su una fattispecie diversa da quella posta alla sua attenzione,
poiché ha ritenuto che l’atto impositivo avesse ad oggetto la redditività
dell’investimento estero ( cioè gli interessi), mentre l’avviso di

tale fondazione risultava disporre, alla data del 31.12.2001, della somma

accertamento impugnato sottoponeva alla ordinaria tassazione Irpef
l’intero ammontare della disponibilità finanziaria estera.
Il motivo é fondato sotto il profilo della nullità della sentenza per
totale mancanza di motivazione pertinente all’oggetto del giudizio. Le
argomentazioni svolte nella sentenza impugnata prendono in esame una
fattispecie diversa da quella dedotta in giudizio. La Commissione
tributaria regionale ritiene che l’oggetto della tassazione siano gli

risulta pacificamente che l’Agenzia delle Entrate ha considerato l’intera
somma depositata sul conto estero quale reddito derivante da altri
rapporti aventi per oggetto l’impiego di capitali (categoria residuale di
reddito da capitale di cui all’art.44 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917),
come confermato dai prospetti riepilogativi dell’avviso di accertamento
recanti una maggiore Irpef ed interessi per euro 498.000 ed addizionale
regionale ed interessi per euro 9.964.
2.Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione

dell’art.115

cod.proc.civ. in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod.proc.civ. ”
nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto
legittimo l’avviso di accertamento perché fondato sulla attività di scambio
di informazioni avvenute sulla base della direttiva comunitaria
n.77/799/CEE del 1977.
3.Terzo motivo: ” nullità della sentenza

in relazione all’art.360

comma primo n.4 cod.proc.civ. sotto un diverso profilo rispetto a quello
eccepito al precedente motivo di ricorso”, nella parte in cui la
Commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciarsi sul motivo
di appello con il quale veniva dedotta la violazione dell’art.38 commi 4 e
5 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600.
4.Quarto motivo: ” carenza di motivazione circa un fatto decisivo
della controversia in relazione all’art.360 n.5 cod.proc.civ. “, con
riferimento al motivo di appello con cui i contribuenti avevano dedotto la
violazione dell’art.38 comma 3 cod.proc.civ.
5.Quinto motivo: “violazione e falsa applicazione dell’art.38 comma 3
del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 , in relazione all’art.360 comma
primo n.3 cod.proc.civ. ” nella parte in cui la Commissione tributaria

2

interessi prodotti dalla attività estera, mentre dall’avviso di accertamento

regionale ha ritenuto la sussistenza di presunzioni gravi precise e
concordanti previste dal citato art.38 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 .
6. Sesto motivo: ” violazione e falsa applicazione dell’art.38 commi 4
e 5 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, in relazione all’art.360 n.3
cod.proc.civ. “.
7.Settimo motivo: “violazione e falsa applicazione dell’art.7 del d.lgs.
n.546/1992in relazione all’art.360 comma 1 n.3 cod.proc.civ. “, nella

esercitare i propri poteri istruttori a norma dell’art.7 del decreto
legislativo 31dicembre1992 n.546.
I restanti motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo, in
relazione al quale la sentenza deve essere cassata con rinvio alla
Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, alla
quale è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti; cassa in relazione al
motivo accolto e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria
regionale del Lazio in diversa composizione.
Così deciso il 8.11.2017.

parte in cui la Commissione tributaria regionale non ha ritenuto di

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