Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22369 del 05/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 05/08/2021), n.22369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4342-2019 proposto da:

C.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI PUCA;

– ricorrente –

contro

D.M.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2733/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/01/2018 R.G.N. 2269/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 23 gennaio 2018, la Corte d’Appello di Bari chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Trani che, definendo il giudizio promosso da C.A. nei confronti di D.M.P. in qualità di unico erede di D.M.D., titolare dell’impresa individuale Di Mol di D.D.M., aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato al C., ordinato la reintegrazione del medesimo nel proprio posto di lavoro, condannato la Società al risarcimento del danno, nonché al pagamento dell’indennità di mancato preavviso e delle differenze retributive su TFR e retribuzione del mese di aprile 2005 e rigettato le ulteriori domande, in parziale riforma della predetta decisione rigettava l’impugnativa di licenziamento del C. ed accoglieva sia pur rideterminandola in riduzione la sola domanda relativa al credito per differenze retributive;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto insussistenti i denunciati vizi formali dell’atto stante la specificità della contestazione e l’inconfigurabilità della violazione dell’art. 69 del CCNL di categoria e nel merito, diversamente dal primo giudice, provato sia l’episodio oggetto della contestazione disciplinare sia l’imputabilità della condotta negligente al C., sussistente la giusta causa e, pertanto, proporzionata alla gravità dei fatti contestati la sanzione irrogata, dovute nell’importo al lordo delle trattenute fiscali e contributive le differenze retributive rivendicate a titolo di TFR;

– per la cassazione di tale decisione ricorre il C., affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale il D.M. intimato non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,132 c.p.c.art. 2697 c.c. imputa alla Corte territoriale di aver fondato l’accertamento del fatto contestato su un erroneo apprezzamento del materiale istruttorio, viceversa inidoneo ad offrirne la prova certa e conseguentemente di aver errato nel ritenere ascrivibile il fatto alla negligenza del ricorrente, anche in considerazione del coinvolgimento nell’operazione non condotta a regola d’arte di altro dipendente;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3 e art. 2119 c.c., il ricorrente, sul presupposto della ricorrenza dei vizi di cui al motivo che precede, lamenta a carico della Corte territoriale l’incongruità logica e giuridica del giudizio espresso in ordine alla ricorrenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento;

che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e art. 69, commi 2 e 4, CCNL Calzature-Industria è prospettata in relazione al pronunciamento della Corte territoriale circa l’insussistenza dei censurati vizi formali dell’atto di recesso; che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, essendosi il ricorrente limitato ad opporre l’apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di prime cure in ordine alla veridicità dei fatti oggetto della contestazione disciplinare ed all’imputabilità al C. della condotta negligente, apprezzamento in base al quale il giudice medesimo era pervenuto alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, alla differente valutazione del medesimo materiale operata dalla Corte territoriale, senza avanzare specifiche censure in ordine alla congruità logica e giuridica della stessa in relazione ai singoli elementi di prova testimoniali e documentali presi in considerazione dalla Corte medesima, così che non ne risulta esclusa la plausibilità della ricostruzione in fatto operata dalla Corte predetta, da ritenersi pertanto legittima in questa sede;

– che, di contro, infondato si rivela il terzo motivo, risultando conforme a diritto, sia il convincimento espresso in ordine alla non ravvisabilità nella specie di alcun pregiudizio al diritto di difesa del ricorrente, di cui il requisito della specificità della contestazione costituisce essenziale presidio (cfr., ex pluris, Cass. n. 9615/2015, citata in motivazione), per essere agevolmente desumibili dal tenore della contestazione sia la data dell’episodio sia l’entità della fornitura difettata, i soli dati di cui si era lamentato il difetto da parte del ricorrente, sia la ritenuta insussistenza della violazione dell’art. 69, comma 4, del CCNL di categoria, nella parte in cui prevede che, in ipotesi di mancata adozione del provvedimento sanzionatorio entro sei giorni dalla presentazione delle giustificazioni, le stesse si intendono accolte, dovendosi condividere, in armonia con il pur risalente orientamento espresso da questa Corte richiamato in motivazione, l’interpretazione per cui, in difetto di esplicito richiamo del termine predetto da parte della diversa norma contrattuale espressamente riferita al licenziamento (art. 71 del CCNL), la previsione predetta non può ritenersi automaticamente estensibile al licenziamento disciplinare, legittimando il carattere espulsivo della sanzione una ponderazione più attenta del provvedimento tale da richiedere tempi più lunghi dei sei giorni, al decorso dei quali, in caso di sanzioni conservative, l’art. 69, comma 4, del CCNL ricollega, in ragione del previsto effetto dell’accettazione delle giustificazioni, l’esaurimento del potere sanzionatorio;

– che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese per essere il D.M. rimasto intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021

 

 

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