Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22368 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 15/10/2020), n.22368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10219/2014 R.G. proposto da:

F.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Giulio

Jacoviello, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

G.E. Iacobelli in Roma, via Panama 74, come da procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 82/39/13, depositata il 6 marzo 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre

2019 dal Consigliere Marco Dinapoli.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Letto il ricorso per cassazione proposto da F.G. avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 254/2/2009 della Commissione tributaria provinciale di Benevento, che a sua volta aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso dall’Agenzia delle entrate con cui erano stati recuperati a tassazione maggiori tributi (Iva Irpef e Irap) per l’anno di imposta 2003, con applicazione dello studio di settore.

2. – Considerato che il ricorrente chiede cassarsi la sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese processuali, proponendo i seguenti due motivi di ricorso.

2.1. – Con il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 113 Cost., del D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.) perchè erroneamente la sentenza impugnata avrebbe attribuito ai risultati dell’applicazione dello studio di settore valore di presunzione legale, mentre invece si tratta di presunzioni semplici.

2.2. – Con il secondo motivo di ricorso denunzia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso di sottoporre a motivata valutazione le circostanze di fatto indicate a giustificazione dello scostamento dei ricavi risultanti dallo studio di settore.

3. – Rilevato che l’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio depositando il controricorso con cui ha contrastato l’avverso ricorso chiedendone dichiararsi l’inammissibilità e/o infondatezza con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite.

4. – Ritenuto che il primo motivo di ricorso sia infondato, dato che, contrariamente a quanto denunziato, la sentenza impugnata ha ritenuto che le presunzioni derivanti dallo studio di settore fossero confermate dalla ingiustificata assenza del contribuente al contraddittorio, cui era stato invitato nella fase anteriore all’accertamento.

4.1. – Considerato che non sussiste la violazione di legge denunziata, perchè la valutazione di cui sopra è conforme al principio di diritto affermato dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 26635 del 18/12/2009, per cui “qualora il contribuente non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte…. egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito”.

5.- Ritenuto che il secondo motivo di ricorso sia inammissibile per difetto del requisito dell’autosufficienza, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6. Il ricorrente lamenta infatti l’omessa valutazione da parte dei giudici del merito di documenti che però non indica specificamente, non trascrive nel ricorso nella parte ritenuta rilevante, nè allega ad esso, ed infine non “localizza” nell’ambito del giudizio di merito con l’indicazione dei modi e dei tempi della loro produzione per cui il ricorso non possiede l’autonomia indispensabile per consentire alla Corte, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni proposte.

6. – Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con la conseguente condanna del soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, e che debba darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.000 (duemila) complessivi oltre spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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