Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22368 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 04/11/2016), n.22368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27309-2015 proposto da:

D.D.M., ricorrente che non ha depositato il ricorso

entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

DE.BL.GI., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SABRINA

T. CONTE, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 260297/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

D.D.M. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 260297/15 del 23-4-15, ricorso notificato in data 1-72015.

Il ricorrente non ha provveduto deposito del ricorso nel termine di giorni 20 dall’ultima notifica, giusta certificazione della Cancelleria Centrale di questa Corte.

Si è difesa con controricorso De.Bl.Gi..

Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis, 375, 376 e 380 bis c.p.c. come formulati dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 e può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato improcedibile.

Infatti il ricorso non è stato depositato nella Cancelleria della Corte nel termine di 20 gg dalla notifica e pertanto si propone la dichiarazione di improcedibilità con condanna alle spese sostenute dalla resistente.

La relazione è stata comunicata alla parte resistente.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il Collegio condivide la relazione e gli argomenti in fatto e diritto e dichiara improcedibile il ricorso con spese alla soccombenza.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.60000, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge, oltre rimborso del contributo unificato.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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