Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22367 del 26/10/2011
Cassazione civile sez. I, 26/10/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 26/10/2011), n.22367
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.M.C. e R.T., con domicilio
eletto in Roma, via Quintilio Varo n. 133, presso l’Avv. Giuliani
Angelo che le rappresenta e difende come da procura in calce al
ricorso;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma n. rep.
2143 depositato il 15 aprile 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
giorno 19 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.M.C. e R.T. ricorrono per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 3.800 per ciascuna per circa quattro anni di ritardo, ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti al giudice amministrativo in due gradi di giudizio e durato complessivamente circa dieci anni.
L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.
Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 1173 c.c. per avere il giudice del merito liquidato gli interessi a far tempo dalla data della pronuncia e non da quella della domanda.
La censura è fondata in quanto è principio già affermato dalla Corte quello secondo cui “Atteso il carattere indennitario dell’obbligazione nascente dall’accoglimento della domanda di danni conseguenti alla irragionevole durata del processo (ex L. n. 89 del 2001) gli interessi legali sulla somma liquidata decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, stante la regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e di liquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria” (Cassazione civile, sez. 1, 17 giugno 2009, n. 14072).
Il secondo motivo che attiene alla liquidazione delle spese è assorbito, dovendosi procedere a nuova statuizione sul punto.
Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato il decreto impugnato.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto determinata dalla data della domanda la decorrenza degli interessi sulla somma liquidata.
Le spese del giudizio di merito seguono la soccombenza. Quelle di questa fase possono essere compensate nella misura di un terzo in considerazione dell’oggetto dell’impugnazione e poste a carico dell’Amministrazione per il residuo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, determina dalla data della domanda la decorrenza degli interessi sulla somma liquidata; condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione delle spese processuali del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1.529, di cui Euro 490 per onorari e Euro 988 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge e di due terzi di quelle del giudizio di legittimità che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 1.000, di cui Euro 900 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo;
spese di entrambi i gradi distratte in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011