Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22367 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 26/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.26/09/2017),  n. 22367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7290/2012 proposto da:

D.T.D. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIUSEPPE MAZZINI 13, presso lo studio dell’avvocato EMMA

CERSOSIMO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.R.P. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MADDALENA RAINERI 12, presso lo studio dell’avvocato

SABINO GERARDO FACCIOLONGO, rappresentato e difeso dall’avvocato

SABINO PALMIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 172/2011 del TRIBUNALE DI TRANI – SEDE

DISTACCATA di CANOSA DI PUGLIA, depositata il 06/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dalle asserite immissioni di fumo provenienti dal camino di A.R.P. e patite dal fondo viciniore di proprietà di D.T.D.;

– a conclusione dei giudizi di merito, il Tribunale di Trani (Sezione distaccata di Canosa di Puglia), riformando la sentenza del locale Giudice di pace, rigettò la domanda con la quale il D.T. aveva chiesto la condanna dell’ A. ad innalzare la canna fumaria sino al filo superiore dell’apertura più alta dell’abitazione dell’attore e a sostituire il comignolo con altro a norma del D.Lgs. n. 153 del 2006;

– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione D.T.D. sulla base di un unico motivo;

– A.R.P. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– l’unico motivo di ricorso (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere il Tribunale ritenuto che la canna fumaria non fosse nociva o pericolosa per il fondo del vicino ai sensi dell’art. 890 c.c.) è inammissibile, in quanto – premesso che i camini (ma ciò vale anche per gli impianti di riscaldamento per uso domestico alimentati a nafta) sono assoggettati alla disciplina posta dall’art. 890 c.c., che pone una presunzione legale di nocività e pericolosità che è solo “relativa”, ed è quindi superabile con la prova che non esiste danno o pericolo per il fondo vicino, quando, come nella specie, non esiste una norma del regolamento edilizio comunale che prescriva una determinata distanza (Cass., Sez. 2, n. 10607 del 23/05/2016; Sez. 2, n. 4286 del 22/02/2011; Sez. 2, n. 22389 del 22/10/2009) – la doglianza, per un verso, si riduce ad una censura di merito in ordine alla valutazione delle risultanze della esperita C.T.U., e, per altro verso, risulta non specifica per difetto di autosufficienza, laddove si lamenta che non siano state valutate le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale e di escussione dei testimoni, senza trascriverle per intero nel ricorso, in modo da consentire a questa Corte di vagliarne la decisività;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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