Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22367 del 15/10/2020
Cassazione civile sez. trib., 15/10/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 15/10/2020), n.22367
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. DI NAPOLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5873/2014 R.G. proposto da:
Consorzio tappezzieri fiorentini sc.r.l., con sede in (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e
difeso dall’Avv. Philip Laroma Jezzi, come da procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana n. 106/35/12, depositata il 19 dicembre 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre
2019 dal Consigliere Marco Dinapoli.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Letto il ricorso per cassazione proposto dal Consorzio tappezzieri fiorentini sc.r.l., con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello precedentemente proposto avverso la sentenza n. 71/11/2008 della Commissione tributaria provinciale di (OMISSIS), che a sua volta aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso dall’Agenzia delle entrate con cui erano stati recuperati a tassazione maggiori tributi con applicazione dello studio di settore.
2. – Considerato che la società ricorrente propone tre motivi di ricorso, di cui i primi due per violazione di legge ed il terzo per omessa o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 5 ed illustra ulteriormente i motivi del ricorso con memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis l c.p.c..
3. – Rilevato che l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata e non ha contrastato l’avverso ricorso entro i termini di legge.
4. – Ritenuto preliminarmente che, in applicazione del principio della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. Sez. U. 8 maggio 2014 n. 9936; Cass. 18 novembre 2016 n. 23531; Cass. 17 marzo 2015 n. 5264) sia opportuno privilegiare la trattazione delle questioni di più agevole soluzione, idonee a definire il giudizio, nel caso di specie quelle proposte con il terzo motivo di ricorso.
5. – Considerato che la motivazione della sentenza impugnata consiste in solo due righe in cui “rileva che l’appello proposto dal contribuente e successive memorie non sono altro che la fotocopia di quanto già prodotto in primo grado e non risulta nessun elemento di contestazione alla motivazione dei giudici di primo grado”, omettendo non solo di valutare, ma neanche di indicare le ragioni della sentenza di primo grado, i motivi di appello proposti dalla contribuente, le ragioni di fatto e di diritto per cui abbia ritenuto di condividere la decisione di primo grado.
6.- Considerato che in base alla giurisprudenza di questa Corte, “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232).
7. – Ritenuto che la sentenza impugnata presenti una “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053), e che tale vizio assorbente, renda superfluo l’esame dei rimanenti motivi del ricorso.
8. – Ritenuto pertanto che la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio al giudice a quo per un nuovo giudizio, cui si delega anche il regolamento delle spese processuali.
PQM
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020