Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22367 del 04/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 04/11/2016), n.22367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace

di Vicenza con ordinanza n. R.G. 2155/2015 depositata il 23/07/2015,

nel procedimento pendente tra:

TS IMMOBILIARE COSTRUZIONI SRL;

M.W.;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. PAOLA

MASTROBERARDINO che visto l’art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte

di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il giudice di pace di Vicenza ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio con ordinanza del 23 luglio 2015 in relazione ad un ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla società TS Immobiliari Costruzioni avente ad oggetto il pagamento di canoni di locazione scaduti relativi ad un immobile condotto in locazione da N.G. e M.W. per un importo di Euro 2660,00.

Secondo il giudice remittente, l’oggetto della domanda monitoria rientra nella competenza esclusiva per materia del tribunale; che pertanto sussiste conflitto negativo di competenza a seguito della precedente discriminatoria di competenza per valore espressa in data 18 maggio 2015 dal tribunale di Vicenza preventivamente adito in via monitorie dalla medesima Società per lo stesso oggetto.

Il procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il proposto regolamento d’ufficio deve dichiararsi inammissibile. Invero va evidenziato che non sussistono i presupposti di cui all’art. 45 c.p.c. atteso che il provvedimento di rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo emesso il 18 maggio 2015 dal tribunale di Vicenza non equivale ad una ordinanza idonea a rimettere le parti dinanzi al giudice competente, trattandosi di decreto motivato che chiude il procedimento sommario non pregiudica la riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 640 c.p.c..

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA