Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22367 del 04/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 04/11/2016), n.22367
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace
di Vicenza con ordinanza n. R.G. 2155/2015 depositata il 23/07/2015,
nel procedimento pendente tra:
TS IMMOBILIARE COSTRUZIONI SRL;
M.W.;
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. PAOLA
MASTROBERARDINO che visto l’art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte
di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Il giudice di pace di Vicenza ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio con ordinanza del 23 luglio 2015 in relazione ad un ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla società TS Immobiliari Costruzioni avente ad oggetto il pagamento di canoni di locazione scaduti relativi ad un immobile condotto in locazione da N.G. e M.W. per un importo di Euro 2660,00.
Secondo il giudice remittente, l’oggetto della domanda monitoria rientra nella competenza esclusiva per materia del tribunale; che pertanto sussiste conflitto negativo di competenza a seguito della precedente discriminatoria di competenza per valore espressa in data 18 maggio 2015 dal tribunale di Vicenza preventivamente adito in via monitorie dalla medesima Società per lo stesso oggetto.
Il procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Il proposto regolamento d’ufficio deve dichiararsi inammissibile. Invero va evidenziato che non sussistono i presupposti di cui all’art. 45 c.p.c. atteso che il provvedimento di rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo emesso il 18 maggio 2015 dal tribunale di Vicenza non equivale ad una ordinanza idonea a rimettere le parti dinanzi al giudice competente, trattandosi di decreto motivato che chiude il procedimento sommario non pregiudica la riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 640 c.p.c..
PQM
La corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016