Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22366 del 22/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 22366 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 16300-2013 proposto da:
COLOMBI FAUSTO CLMFST46M10H384G, COLOMBI
STEFANO CLMSFN76S30A488X, elettivamente domiciliati in
ROMA, P.ZA CINQUE GIORNATE

2, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO MERLINI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIORGIO PAOLUCCI giusta procura in
calce al ricorso;

– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

contro ricorrente

Data pubblicazione: 22/10/2014

avverso la sentenza n. 140/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 7/11/2012, depositata
il 03/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

udito l’Avvocato Giorgio Paolucd difensore dei ricorrenti che si
riporta agli scritti.

Ric. 2013 n. 16300 sez. MT – ud. 24-09-2014
-2-

CONTI;

In fatto e in diritto

Con sentenza n.14018112 depositata il 3.12.2012 la CTR della Lombardia ha rigettato l’appello
proposto da Colombi Fausto e Colombi Stefano, in qualità di soci della Forstim s.r.1., avverso la
sentenza resa dalla CTP di Milano che aveva confermato la legittimità di tre avvisi di accertamento
relativi a IRES, IVA e Irap per l’anno 2006 accertata nei confronti della società Forstim, cancellata

Il giudice di appello riteneva infondata l’impugnazione, riproduttiva del ricorso proposto in primo
grado, precisando che la sentenza impugnata era da confermare. Risultava, infatti, dal fascicolo
processuale che “l’appellante” faceva parte del gruppo Mythos, creato per realizzare, attraverso
numerosissime società cartiere, uno schema elusivo evasivo che, attraverso la creazione di schermi
societari in realtà inesistenti, aveva consentito “all’odierno appellante” un abbattimento del reddito
imponibile, evitando il pagamento delle imposte dirette e indirette. Aggiungeva la ctr che era
risultato evidente il carattere fraudolento delle operazioni poste in essere dalla società e dagli
amministratori facenti parte del gruppo Mythos, considerando le indagini della polizia tributaria e la
condanna penale dei principali ideatori del maxi processo evasivo.
I contribuenti Colombi Fausto e Colombi Stefano hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato a
4 motivi, al quale ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.
La causa è stata rinvia a nuovo ruolo per consentire l’acquisizione del fascicolo di merito e infine
posta in decisione all’udienza camerale del 24 settembre 2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti contestano con il primo motivo la violazione dell’art.2945 rcornma c.c. e dell’art.36
dpr n.600/73, anche in relazione agli artt.111 e 100 c.p.c. e all’art.2696 c.c.; con il secondo motivo
l’omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360 comma 1 n.5
c.p.c.; con il terzo motivo la violazione degli artt.112 e 345 c.p.c. nonché dell’art.42 dpr n.600173in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c.-.Con il quarto motivo si prospetta la violazione
dell’art.11 d.l.gs.n.427/97 e dell’art.42 dpr n.600173, anche in relazione all’art.2967 c.c.- in
relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c.Va preliminarmente dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e
delle Finanze pure evocato dai contribuenti.
11 primo motivo di ricorso, ammissibile in rito, è fondato.
Ed invero, i giudici di appello, nel disattendere l’impugnazione proposta dai soci della società
Forstim srl, hanno ricostruito il ruolo svolto dall’appellartte all’interno del gruppo Mythos, facendo
implicito ma inequivoco riferimento al ruolo svolto dalla società Stilbim all’interno del gruppo di
1

dal registro delle imprese il 27 dicembre 2007.

società cartiere che, secondo la CTR era stato orchestrato per realizzare indebiti vantaggi fiscali
attraverso forme di elusione evasione fiscale.Per tale motivo la CTR ha ritenuto che tale schemi
elusivi-evasivi avevano consentito “all’odierno appellante” un abbattimento del reddito imponibile,
evitando il pagamento delle imposte dirette e indirette effettivamente dovute.
Rileva tuttavia il Collegio che la sentenza impugnata, chiamata a verificare l’esistenza del titolo di
responsabilità dei ricorrenti- già soci della società di capitali Forstim – i quali avevano dedotto fin

azionata pretesa fiscale, in relazione alla (dedotta) mancata riscossione di somme a seguito di
ripartizione delle somme in base al bilancio finale di liquidazione (art.2495 c.c.)- ha implicitamente
ritenuto irrilevante tale questione, invece limitando la propria indagine alla responsabilità della
società e degli amministratori in ordine alle pretese fiscali.
In ciò si appalesa evidente l’errore in diritto commesso dal giudice di appello che ha rigettato
l’impugnazione proposta dai contribuenti implicitamente reputando l’inconducenza della questione
prospettata dai contribuenti che, se provata, avrebbe inciso sulla legittimità della pretesa fiscale.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata
deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia per nuovo esame e per la
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
Accoglie il primadi ricorso, assorbiti i restanti.
Dichiara la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle finanze.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C’TR della Lombardia per nuovo esame
e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 24 settembre 2014 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.

dal ricorso introduttivo — v. sul punto il ricorso in appello- di non essere responsabili rispetto alla

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