Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22366 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 15/10/2020), n.22366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4479/2014 R.G. proposto da:

S.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Ettore Nicotra,

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Lucio Valerio

Moscarini in Roma via Sesto Rufo n. 23, come da procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 103/02/13, depositata il 4 luglio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre

2019 dal Consigliere Marco Dinapoli.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.F., titolare di una impresa artigiana per l’assemblaggio di schede elettroniche, impugnava l’avviso di accertamento n. R2NG00011/2009 emesso dall’Agenzia delle entrate di Pavia per l’anno di imposta 2004 per maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati, determinati con applicazione dello studio di settore, con conseguente recupero a tassazione di Irpef, Irap e Iva.

La Commissione tributaria provinciale di Pavia rigettava il ricorso con sentenza n. 247/3/2011 dep. il 20 dicembre 2011, avverso cui il contribuente proponeva appello.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello, argomentando dal fatto che lo scostamento fra i redditi dichiarati e quelli presumibili è stato pluriennale (dal 2003 al 2006) mentre nello stesso periodo il contribuente ha sostenuto spese significative per i dipendenti (da 10 ad 8 dipendenti), dichiarando redditi di impresa negativi o insignificanti, ed ha fatto investimenti immobiliari importanti; per altro in sede di contraddittorio non ha giustificato lo scostamento.

Il S. ricorre per cassazione con tre motivi e chiede cassarsi la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame del merito, ovvero, qualora la Corte ritenga di disporre di elementi sufficienti per decidere nel merito, accogliersi le richieste del ricorrente con ogni consequenziale statuizione, con condanna dell’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese e competenze processuali dei tre gradi di giudizio.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e chiede dichiararsi inammissibile e rigettarsi il ricorso avverso con vittoria di spese, compensi e onorari.

Il ricorrente deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c. a sostegno ed ulteriore esplicazione dei motivi del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente propone tre motivi di ricorso.

1.1 – Violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, perchè erroneamente la sentenza impugnata avrebbe attribuito il valore di presunzione legale allo scostamento dallo studio di settore, senza neanche verificarne la gravità.

1.2 – “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”. La sentenza avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente a fondare l’accertamento il dato dello scostamento dei ricavi dichiarati rispetto alle risultanze dello studio di settore, e della antieconomicità senza pronunziarsi sul rigetto delle deduzioni e dei documenti prodotti dal ricorrente a giustificazione.

1.3 – “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”. La sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunziarsi sulle eccezioni proposte dal ricorrente di mancanza di un effettivo contraddittorio in sede accertativa e di mancanza di motivazione dell’avviso di accertamento sul punto.

2. – Il primo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata, infatti, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non ha attribuito efficacia di presunzione legale alle risultanze dello studio di settore, ma ne ha valutato la capacità dimostrativa anche alla luce di elementi estrinseci quali la durata pluriennale delle incongruità dei dati contabili, i costi sostenuti per il personale, i redditi di impresa inesistenti o modesti, gli investimenti immobiliari, la mancanza di giustificazioni da parte del contribuente che “invitato al contraddittorio prima della formazione dell’atto di accertamento non ha provato e neanche addotto ragioni per contrastare la presunzione legale derivante dall’applicazione degli studi di settore di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies”.

2.1 – E’ troppo generico, poi. il riferimento fatto con questo motivo alla mancanza di valutazione da parte del giudice a quo del requisito della gravità dello scostamento accertato, nè può essere presa in considerazione la specificazione fattane con la memoria ex art. 380 bis c.p.c., trattandosi di un argomento nuovo che non risulta essere stato prospettato nel giudizio di merito, sul quale non si è svolto alcun contraddittorio fra le parti, la cui proposizione pertanto è tardiva.

3.1 – Il secondo e terzo motivo di ricorso sono inammissibili per diverse ragioni.

2.2. Innanzi tutto, entrambi prospettano il vizio cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, ma lamentano in realtà la “erronea interpretazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies” (secondo motivo) e la violazione delle norme indicate nella premessa dell’esposizione (secondo e terzo motivo). Il contrasto fra il vizio espressamente indicato ed il contenuto rende ancipite la formulazione di entrambi i motivi e non consente alla Corte di verificarne la corrispondenza ad uno dei vizi denunziabili in questa sede. Il giudizio di cassazione, infatti è “a critica vincolata” della sentenza impugnata, nel senso che la valutazione della Corte è delimitata dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa del vizio di legittimità denunziato, con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dalla legge; ogni motivo di ricorso, dunque, deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità e deve essere formulato in modo da consentire agevolmente la verifica che il vizio denunciato rientri in una delle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., senza possibilità, in mancanza, di interventi integrativi o anche solo interpretativi della Corte.

2.3 – Inoltre entrambi i motivi nella parte in cui denunziano un vizio di motivazione, non appaiono rispettosi dei limiti entro cui è stata ricondotta la rilevanza di questo vizio a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ratione temporis al ricorso qui in esame), per cui la norma “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053) e non specificano quale sia il fatto storico di cui lamentano l’omessa valutazione, in difformità dal principio di diritto che questa Corte ha ribadito anche di recente (Cass. Sez. 5 Num. 4681 21 febbraio 2020) per cui: il “fatto” ivi considerato è un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (Cass. n. 21152/2014). Il fatto in questione deve essere decisivo: per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza avrebbe condotto a diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass. n. 28634/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 3668/2013; Cass. n. 14973/2006).

2.4 – Infine entrambi i motivi mancano del requisito dell’autosufficienza, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c. Il ricorrente lamenta infatti l’omessa valutazione da parte dei giudici del merito di documenti ed argomenti che però non indica specificamente, non trascrive nel ricorso nella parte ritenuta rilevante, nè allega ad esso, ed infine non “localizza” nell’ambito del giudizio di merito con l’indicazione dei modi e dei tempi della loro produzione per cui il ricorso non possiede l’autonomia indispensabile per consentire alla Corte, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni proposte.

3. – In conclusione, per i motivi indicati, il ricorso va rigettato, con addebito al ricorrente delle spese processuali di questo giudizio, come liquidate in dispositivo. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili i rimanenti e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.300 (duemilatrecento) oltre spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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