Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22366 del 04/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 04/11/2016), n.22366
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 17153-2015 proposto da:
T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. EMILIO 57,
presso lo studio dell’avvocato GINO CILIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato PASQUALINO CILIA giusta mandato in calce all’atto di
citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 5939/2014;
– ricorrente –
contro
VFS SERVIZI FINANZIARI SPA, in persona del Direttore Generale nonchè
procuratore speciale elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO LA VIA
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che chiede che la S.C. decidendo in camera di
consiglio con ordinanza sul ricorso in epigrafe indicato, lo
dichiari inammissibile, condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese e statuisca sul c.u.;
avverso il provvedimento n. 609/2015 del TRIBUNALE di BERGAMO,
depositato il 16/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da T.G. davanti al Tribunale di Bergamo, alla prima udienza del 16 giugno 2015, il Tribunale, dopo aver negativamente delibato l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’opponente, ha disposto la nomina di un consulente tecnico fissando l’udienza per il conferimento dell’incarico.
Avverso tale provvedimento ha proposto regolamento di competenza T.G. sostenendolo erroneità della decisione sulla competenza e chiedendo di affermare la competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto oppure in subordine del Tribunale di Catania.
La controparte ha depositato memoria difensiva.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Il Collegio osserva che “anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69 in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere l’eccezione d’incompetenza, confermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sè, è insuscettibile d’impugnazione con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito; ciò con la sola eccezione che il giudice del merito, pur avendo affermato la propria competenza senza previa rimessione della causa in decisione mediante invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni anche di merito, lo abbia fatto, conclamando in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la questione di competenza”. Cass S.u. n. 20449 del 29-9-14. Alla stregua delle considerazioni che precedono ed atteso che il proposto regolamento di competenza ha ad oggetto un’ordinanza con cui il giudice adito, disattendendo l’eccezione d’incompetenza territoriale, ha disposto la prosecuzione del giudizio davanti a sè, senza previo invito alle parti alla precisazione delle rispettive conclusioni anche di merito e senza aver univocamente manifestato di aver inteso definitivamente risolvere davanti a sè la correlativa questione, s’impone la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese rimesse.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016