Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22365 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 26/09/2017, (ud. 24/11/2016, dep.26/09/2017),  n. 22365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20683/2013 proposto da:

COMUNE STIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANUELA FERRI;

– ricorrente –

contro

G.G.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 872/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato SILVAGNI Barbara, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato OZZOLA Massimo, difensore del ricorrente che ha

chiesto il rinvio del ricorso e si riporta agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che si oppone al rinvio ed ha concluso per

inammissibilità in subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La causa concerne la proprietà di “numerose e importanti opere d’arte” che con citazione dell’ottobre 1996 G.G. V. ha chiesto che le fossero riconsegnate dal comune di Stia.

Le opere si trovavano da alcuni anni presso la sede espositiva permanente comunale di opere d’arte moderna, della quale ella era stata direttrice.

Il tribunale di Arezzo nel 1999 ha riconosciuto la proprietà dell’attrice per 97 dei 201 quadri.

La Corte di appello con sentenza del 2002 ha dichiarato la proprietà G. per altre 59 opere.

Con sentenza n. 17315 del 2007 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune per quanto riguarda il settimo motivo, relativo alla ammissibilità della domanda riconvenzionale di usucapione svolta dall’ente locale, ammissibilità che era stata negata dalla Corte di appello.

La Corte di appello di Firenze nel giugno 2012 con sentenza n. 872 ha rigettato l’appello dell’ente.

Il Comune di Stia ha proposto ricorso per cassazione spedito a mezzo posta il 12 settembre 2013.

L’intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) La Corte di appello ha respinto la domanda riconvenzionale di usucapione decennale perchè ha ritenuto che i quadri di cui si tratta costituiscono – e sono stati considerati dalle parti – come universalità di beni mobili, alla quale non si applica l’istituto della usucapione decennale.

Il ricorso elenca 7 motivi, tutti viziati sotto il profilo della specificità, per l’insufficiente trattazione dei profili caratterizzanti.

2.1) In particolare, con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 1161 c.c., per aver la corte di merito qualificato le opere in contestazione come universalità di beni mobili, con conseguente applicazione per l’usucapione del termine ventennale di cui all’art. 1160 c.c., comma 1, anzichè di quello decennale di cui al successivo art. 1161, relativo alla proprietà dei beni mobili.

Il motivo è soltanto enunciato, ma non è dedotto con indicazione di alcun elemento che supporti la critica alla decisione impugnata.

3) Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia violazione dell’art. 1160 c.c., comma 2, sostenendo che la corte d’appello – pur qualificando le opere come universalità di beni mobili – avrebbe comunque dovuto applicare il termine decennale previsto per il caso di possesso in buona fede.

A tal fine evidenzia che nel giudizio era emerso quale dato incontestato il fatto che l’amministrazione comunale aveva ricevuto le opere nell’assoluta convinzione che le stesse fossero offerte in via definitiva alla comunità, sostenendo tutte le spese necessarie a realizzare e mantenere uno spazio di esposizione pubblica.

La censura non svolge alcuna adeguata critica alla questione fondamentale relativa alla unica questione controversa, relativa alla qualificazione dei beni e al regime di usucapione applicabile.

4) Il terzo motivo lamenta che non siano state considerate le contestazioni del Comune circa la documentazione addotta da parte attrice e non sia stato dato peso al disconoscimento di alcuni documenti.

La censura è inammissibile perchè non individua nè descrive alcun documento; non specifica quale influenza esso avrebbe avuto sulla questione decisiva ed anzi sembra riferirsi, come il precedente, alla prova della proprietà originaria dei beni, su cui si è formato il giudicato a seguito del rigetto, da parte di Cass. 17315/07, di tutti i motivi di ricorso relativi a questioni diverse dall’usucapione e in particolare del quinto motivo.

5) Il quarto motivo lamenta che non sia stata sancita l’usucapione decennale in forza del fatto che il termine per usucapire sarebbe così ridotto quando vi sia stato acquisto in buona fede in forza di titolo idoneo a trasferire la proprietà. Anche in questo caso la censura è manifestamente inammissibile perchè dà per scontato un presupposto – l’accertamento dell’avvenuto acquisto da parte del Comune in base a titolo idoneo – che non risulta dalla sentenza di appello, nè da quella precedente di cassazione.

E’ quindi questione che o è nuova e come tale inammissibile, o è caduta nel corso delle fasi precedenti del giudizio, o comunque è stata posta in termini da non poter essere valutata, mancando l’aggancio alla fattispecie.

6) Il quinto motivo esprime doglianza perchè la Corte di appello non si sarebbe pronunciata in ordine alle richieste istruttorie.

Anche qui il difetto di specificità è insuperabile, giacchè la sentenza 17315/07 aveva rigettato un motivo di ricorso (il terzo) relativo a “mancata ammissione di prova testimoniale”, sicchè la questione è definita. Il nuovo ricorso non spiega se si riferisca ad altre richieste istruttorie, diverse da quelle oggetto della censura di cui al precedente ricorso.

7) Il sesto motivo lamenta il mancato esame delle prove orali già assunte in primo grado, dalle quali sarebbe emerso che le opere erano state donate da vari artisti al Comune di Stia e che la G. aveva solo svolto funzione di intermediaria. Inoltre il teste prof. P. avrebbe riferito che era intenzione della parte attrice “costituire una donazione di tali opere”. Insiste poi sul pacifico possesso dei beni dal 1986.

Anche questo motivo è inammissibile, perchè non affronta la ratio decidendi, relativa alla configurabilità di una universalità di beni mobili, alla quale ai sensi dell’art. 1156 c.c., non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1153-1155 c.c..

8) Il settimo motivo lamenta che non sia stato considerato il fatto che dalla documentazione in atti, nonchè dai testi, nonchè dalla lettere di ringraziamento spedite dal Comune agli Artisti sarebbe emerso che le opere erano state date in dono alla Amministrazione comunale per realizzare una pinacoteca.

Il motivo è affetto in primo luogo da palese difetto di specificità, perchè non individua specificamente i documenti e le testimonianze cui si riferisce nè descrive in dettaglio il rilievo decisivo di essi. In tal modo si risolve nella richiesta di una rivisitazione dei fatti di causa ai fini di un nuovo apprezzamento di merito che è precluso al giudice di legittimità.

Soprattutto però il motivo sembra riproporre la questione dell’attribuzione della proprietà che, per le opere riconosciute dai due giudici dei primi gradi di merito come di appartenenza G. è questione definita per effetto della sentenza 17315/07. Essa aveva lasciato aperta al Comune la sola strada della usucapione, che è stata sbarrata dalla qualificazione dell’insieme dei beni.

Il motivo non supera la ratio decidendi.

9) Il ricorso è rigettato.

E’ superfluo verificare la regolarità della notifica del ricorso, atteso che esso appare palesemente inammissibile e comunque manifestamente infondato (Cass. 6826/10; 15106/13).

Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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