Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22365 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 15/10/2020), n.22365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3315/2014 R.G. proposto da:

Recona s.r.l., con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti

Salvatore Capodiferro e Andrea Zappalà, elettivamente domiciliati

presso lo studio del secondo in Roma via Ludovisi n. 16, come da

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 85/07/13, depositata il 14 giugno 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre

2019 dal Consigliere Marco Dinapoli.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Recona s.r.l. con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro-tempore impugnava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso dall’Agenzia delle entrate di Milano per l’anno di imposta 2004 per maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati, con applicazione dello studio di settore, con conseguente recupero a tassazione di Ires, Irap e Iva.

La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso con sentenza n. 10/36/2011 dep. il 18 gennaio 2011, avverso cui l’Ufficio proponeva appello.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo pacifica l’applicazione dello studio di settore, ed inevaso da parte della contribuente l’onere della prova delle ragioni dello scostamento fra il reddito dichiarato e quello motivatamente presunto.

La società ricorre per cassazione con tre motivi e chiede cassarsi la sentenza impugnata con ogni consequenziale statuizione e con vittoria di spese e compensi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e chiede rigettarsi il ricorso avverso con vittoria di spese, compensi e onorari.

La ricorrente deposita memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. a sostegno ed ulteriore esplicazione dei motivi del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente propone tre motivi di ricorso.

1.1 – Violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.) – del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 bis e 43, del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quater, perchè, essendole stati notificati due avvisi di accertamento, erroneamente la Commissione tributaria regionale avrebbe ritenuto che il secondo avviso fosse stato emesso nel legittimo esercizio del potere di autotutela sostitutiva, mentre invece con il secondo avviso è stata introdotta una modifica sostanziale senza che nel frattempo fossero intervenuti elementi nuovi.

1.2 – Violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.) – del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, della L. n. 212 del 2000, art. 7, statuto dei contribuenti, del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, degli artt. 324 e 53 Cost., degli artt. 2697 e 2729 c.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). La sentenza impugnata avrebbe aderito acriticamente all’illegittima impostazione dell’Agenzia delle entrate, basandosi sulla pedissequa applicazione dello studio di settore ed omettendo di valutare le giustificazioni offerte dalla società.

1.3 – Violazione e falsa applicazione degli dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. La ricorrente si duole che la Commissione tributaria regionale abbia ritenuto provata la pretesa fiscale in base ai soli indici di scostamento evidenziati nell’avviso di accertamento, da soli insufficienti invece data la loro natura meramente statistica; si duole inoltre che la sentenza impugnata non abbia ritenuto valide le giustificazioni addotte, senza per altro adeguata motivazione.

2.1. – Il primo motivo del ricorso è privo di rilievo perchè non ci sono stati due avvisi di accertamento, bensì uno solo, in quanto il c.d. “secondo avviso” non ha introdotto alcuna modifica sostanziale (il reddito di esercizio è rimasto invariato) ma si è limitato a precisare le aliquote dei tributi dovuti.

2.2 – Il secondo e terzo motivo di ricorso, che propongono sotto angolazioni diverse la medesima censura, sono inammissibili per diverse ragioni.

2.2.1 Innanzi tutto, essi prospettano promiscuamente diversi vizi di legittimità, con una tecnica espositiva consistente nell’accomunare gli stessi argomenti sotto una rubrica plurima, per cui non è agevole cogliere a quale vizio specifico si riferisca ciascun argomento. Il giudizio di cassazione è fondato sulla critica vincolata della sentenza impugnata, ed è delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ogni motivo di ricorso, dunque, deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri in una delle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.; pertanto non rientra nei poteri della Corte quello di interpretare i motivi di ricorso come proposti in maniera promiscua dalle parti, specificandone il contenuto.

2.2.2. – In secondo luogo entrambi i motivi proposti, nella parte in cui denunziano violazione di legge, in realtà contestano il merito della decisione da parte del giudice di appello, in quanto prospettano non una errata interpretazione della legge, ma una erronea ricognizione della fattispecie concreta rispetto alle risultanze di causa; questione che invece non attiene all’interpretazione della legge ma alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v., per tutte, Cass. Sez. 1, ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549 – 02).

2.2.3 – Da ultimo, entrambi i motivi, nella parte in cui denunziano un vizio di motivazione, non appaiono rispettosi dei limiti entro cui è stata ricondotta la rilevanza di questo vizio a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ratione temporis al ricorso qui in esame), per cui la norma “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053) e non specificano quale sia il fatto storico di cui lamentano l’omessa valutazione, in difformità dal principio di diritto che questa Corte ha ribadito anche di recente (Cass. Sez. 5 Num. 4681 21 febbraio 2020) per cui: osi “fatto” ivi considerato è un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (Cass. n. 21152/2014). Il fatto in questione deve essere decisivo: per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza avrebbe condotto a diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass. n. 28634/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 3668/2013; Cass. n. 14973/2006).

3. – In conclusione, per i motivi indicati, il ricorso va rigettato, con addebito alla ricorrente delle spese processuali di questo giudizio, come liquidate in dispositivo. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.600 (cinquemilaseicento) oltre spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

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