Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22364 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. I, 26/10/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 26/10/2011), n.22364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.D., con domicilio eletto in Roma, via Barberini n. 86,

presso l’Avv. Scatena Ilaria, rappresentato e difeso dall’Avv.

Defilippi Claudio come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, come sopra domiciliato e difeso;

– ricorrente incidentale –

contro

R.D.;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Torino n.

1248/07 VG depositato il giorno 11 dicembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 19 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto-Procuratore

Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale e il rigetto di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.D. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 11.000 per anni undici di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata della procedura fallimentare in corso avanti al Tribunale de La Spezia ancora alla data di presentazione del ricorso (19.12.2007) e nell’ambito della quale aveva presentato domanda di insinuazione al passivo nel febbraio 1990.

Resiste l’Amministrazione con controricorso e propone ricorso incidentale.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono preliminarmente essere riuniti in quanto proposti nei confronti dello stesso decreto.

Il primo e il secondo motivo del ricorso principale con i quali si censura l’impugnato decreto per avere la Corte d’appello ritenuto giustificata una durata di sette anni della procedura fallimentare in questione (fallimento M.T.) sono infondati.

Secondo la giurisprudenza della Corte (Sez. 1, sentenza 24 settembre 2009, n. 20549), la durata ragionevole di una procedura fallimentare può essere individuata anche in anni sette allorquando si tratti di procedimento particolarmente complesso, ipotesi questa che è ravvisabile in presenza di un numero particolarmente elevato dei creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc), della proliferazione di giudizi connessi alla procedura ma autonomi e quindi a loro volta di durata vincolata alla complessità del caso, della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti, circostanze, queste, che sono state appunto evidenziate dalla Corte territoriale a condivisibile giustificazione della sua valutazione.

Il terzo motivo del ricorso principale con il quale ci si duole della parziale compensazione delle spese è infondato in quanto la Corte di merito ha dato conto della sua decisione congruamente giustificandola con l’accoglimento solo parziale della domanda.

L’unico motivo del ricorso incidentale con il quale si deduce difetto di motivazione per avere il giudice di merito fatto decorrere il periodo rilevante dalla data del fallimento anzichè da quella di approvazione dello stato passivo è infondato in quanto innanzitutto la data iniziale ai fini della valutazione della durata del giudizio con riferimento al creditore deve porsi nel momento in cui questi diviene sostanzialmente parte nel procedimento presentando domanda di ammissione, essendo per contro irrilevante la data in cui lo stato passivo viene dichiarato esecutivo; in secondo luogo la durata di circa diciassette anni stimata dal giudice del merito è pienamente congrua, tenuto conto che tra la data della dichiarazione di fallimento (11.1.1990) e quella dell’insinuazione del ricorrente trascorre solo un mese e che come termine finale (in difetto di intervenuto soddisfacimento del credito ed essendo ancora il fallimento aperto) è stato assunto quello prossimo alla data della decisione (settembre 2008).

Entrambi i ricorsi debbono dunque essere rigettati e tanto giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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