Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22364 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 15/10/2020), n.22364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1620/2014 R.G. proposto da:

LITTLE MARY DI G.P. s.n.c. in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in

atti dagli avv.ti Edoardo Sabbatino, Maria Paola Sabbatino e Claudio

Sabbatino, con domicilio eletto in Roma, alla via di Santa Costanza

n. 46, presso l’avv. Luigi Mancini;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

e contro

EQUITALIA SUD s.p.a. in persona del legale rappresentante pro

tempore, con domicilio eletto presso l’avv. Corrado Lo Porto in Roma

via Gallia n. 13, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Giordano

giusta delega in atti;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 228/31/13 depositata il 27/05/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

17/12/2019 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto l’appello dell’Ufficio e in riforma della sentenza di primo grado sancito la legittimità dell’atto impugnato, cartella di pagamento per IVA 1982;

– con tal atto l’Erario per mezzo del Riscossore richiedeva il pagamento di IVA derivante da sentenza della CTR campana risalente al 2005 e passata in giudicato;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione la contribuente con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso il Riscossore mentre l’Amministrazione Finanziarla ha depositato atto di costituzione in vista dell’udienza pubblica.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso; in esso invero la questione di diritto è posta in modo comprensibile e quindi autosufficiente, alla luce di quanto è dato evincere anche dalla sentenza gravata; sussiste poi la legittimazione passiva del Riscossore, in quanto è fatta questione della tempestività dell’azione di recupero del credito tributario;

– va quindi esaminato il solo dedotto motivo di ricorso, con il quale la società contribuente censura la sentenza impugnata denunciando falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 2954c.c., dell’art. 324 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, oltre che del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis e ter, degli artt. 24 e 111 Cost., tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il secondo giudice avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva l’azione di riscossione della somma di cui alla cartella, che invece andava dichiarata estinta per prescrizione;

– il motivo è infondato;

– invero, questa Corte ancora recentemente (Casso 8105/2019) ha ritenuto di confermare quanto già sancito in massima composizione nomofilattica per cui “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario” (Sez. U, n. 25790 del 10/12/2009);

– in applicazione di questo principio si è poi chiarito che “il diritto alla riscossione di un’imposta, conseguente ad avviso di liquidazione divenuto definitivo, perchè confermato con sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza e prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativo-tributaria, ma esclusivamente al termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2953 c.c., in quanto il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l’atto amministrativo, ma la sentenza” (Cass. n. 5837 del 11/03/2011; orientamento consolidato ed univoco: v. e multis Cass. n. 330 del 09/01/2014; Cass. n. 16730 del 09/08/2016; Cass. n. 9076 del 07/04/2017). Non assume poi alcun rilievo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la circostanza che la statuizione giudiziale che ha determinato la definitività della pretesa erariale sia consistita in una pronuncia sul merito o sul rito della vertenza; la situazione non è riconducibile nè alla mancata impugnazione, nè ad acquiescenza all’atto amministrativo, nè, infine, ad un caso di estinzione del giudizio tributario (che, invece, comporta, ex art. 393 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, il venir meno dell’intero processo e, quindi, in forza dei principi in materia di impugnazione dell’atto tributario, la definitività dell’avviso di accertamento). In una simile evenienza, infatti, la statuizione giudiziale non incide in alcun modo sull’effettività del processo – che resta pendente, con tutte le conseguenze fattuali e giuridiche che ne derivano, fino alla pronuncia della sentenza – ma lo chiude in senso sfavorevole al contribuente, così fondando la definitività della pretesa avanzata dall’Amministrazione, che, dunque, trova il suo titolo nel dictum giudiziale passato in giudicato e non sul pregresso atto amministrativo. L’azione di riscossione, quindi, in questo caso come nella fattispecie che ci occupa, non è assoggettata ai termini di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 (nel testo vigente “ratione temporis”), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 c.c. per l’actio iudicati, irrilevante la circostanza che la statuizione giudiziale che ha determinato la definitività della pretesa erariale sia consistita in pronuncia di merito o in pronuncia sul rito;

– pertanto, nell’escludere l’applicabilità alla fattispecie in esame del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la CTR ha correttamente applicato le disposizioni vigenti in materia;

– conseguentemente il ricorso è rigettato;

– le spese seguono la soccombenza;

– sussistono l’presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 4.200,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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