Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22364 del 06/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/09/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 06/09/2019), n.22364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18505-2016 proposto da:

ATAC S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 15, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO POPOLINI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 149, presso lo studio degli avvocati DOMENICO MARRAZZO,

GIANFRANCO TOMMASINI che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1053/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/02/2016 R.G.N. 494/2014;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Il Tribunale di Roma, accogliendo in parte la domanda proposta da D.S.L., dipendente di ATAC s.p.a., Azienda per la mobilità, riconosceva il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive tra l’inquadramento posseduto e quello rivendicato per svolgimento delle mansioni superiori di collaboratore di ufficio. Escludeva il diritto al superiore inquadramento, ostandovi il disposto di cui al R.D. n. 148 del 1931, art. 18, all. A., richiedente l’ordine scritto e la vacanza del posto, con inapplicabilità dell’art. 2103 c.c..

2. L’appello proposto al lavoratore veniva accolto dalla Corte di appello di Roma che, con sentenza n. 1053/2016, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosceva altresì il diritto all’inquadramento del D.S. quale collaboratore di ufficio – parametro (OMISSIS) – dal 1 febbraio 2011.

2.1. Osservava la Corte di appello che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore è un elemento presuntivo della vacanza del posto in organico, dell’assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e della idoneità del dipendente all’esercizio delle superiori mansioni. Rilevava che, nel caso di specie, il ricorrente era rimasto a svolgere le mansioni superiori per oltre due anni, cioè dal luglio 2010 sino alla data di proposizione del ricorso del settembre 2012, per cui sussisteva il diritto all’inquadramento superiore, stante il protrarsi nel tempo di tale assegnazione. Riconosceva il diritto a partire dal 1 febbraio 2011, tenuto conto che l’art. 18 del R.D. citato impone di deliberare la promozione “…decorsi sei mesi di reggenza in un anno”.

3. Per la cassazione di tale sentenza ATAC s.p.a. ha proposto ricorso affidato ad un motivo, cui ha resistito con controricorso il D.S..

4. Il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso dell’Azienda.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1 (inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1, lett. f, conv. in L. n. 25 ottobre 2016, n. 197).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con unico motivo l’Azienda ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. n. 148 del 1931, art. 18 del all. A, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La società assume che non vi era prova dell’ordine scritto del superiore, come pure della vacanza del posto in organico, presupposti indefettibili previsti dal R.D. n. 148 del 1931, art. 18.

Assume inoltre che la Corte territoriale non aveva fatto corretta applicazione della presunzione di cui all’art. 2729 c.c., posto che la giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata richiede il protrarsi per un lungo periodo dell’assegnazione, l’effettiva vacanza del posto e l’esistenza di reiterate disposizioni di servizio, tali da far presumere una esplicitazione della volontà della direzione di adibire a mansioni superiori un lavoratore idoneo a tali mansioni, mentre nel caso in esame l’assegnazione riguardava solo due anni, non era stata dimostrata la vacanza effettiva del posto e non vi era alcuna prova di disposizioni di servizio nel senso anzidetto; anzi l’applicazione della presunzione ex art. 2729 c.c., era errata, atteso che il D.S. era stato adibito a disparati uffici aziendali, per cui non poteva ritenersi acquisita la prova dello svolgimento delle medesime mansioni per più anni.

2. Il ricorso è infondato.

3. Occorre premettere che, quanto all’effettivo svolgimento di mansioni riconducibili nel superiore livello rivendicato, la questione è preclusa dal giudicato interno formatosi sulla sentenza di primo grado che, nel riconoscere il diritto alle differenze retributive per tale esercizio, ha evidentemente accertato la riconducibilità delle mansioni nell’alveo della declaratoria del superiore parametro del CCNL di settore. Non risulta che l’ATAC avesse proposto appello incidentale. La sentenza di appello dà atto che la pronuncia di primo grado fu impugnata dal solo lavoratore per ottenere (anche) il riconoscimento dell’inquadramento nella superiore qualifica.

3.1. Inoltre, giova aggiungere, quanto alla censura che verte sull’uso delle presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., che in realtà non si denuncia alcuna violazione del paradigma normativo di tali norme, bensì si esprime un dissenso in merito alla valutazione e all’apprezzamento delle emergenze istruttorie: in tal modo si sollecita questa Corte, sotto l’apparente parametro della violazione di legge, ad operare una inammissibile rivisitazione del giudizio di merito.

4. Venendo alla questione centrale del ricorso, vertente sui requisiti che nell’ambito del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri sono previsti dalla disciplina legale di settore ai fini del riconoscimento della qualifica corrispondente alle mansioni superiori di fatto svolte, va premesso che questa Corte di legittimità (cfr. da ultimo, Cass. n. 12601 del 2016, nn. 27859 5795 e 14476 del 2013, Cass. n. 9344 del 2012; in senso conforme, e più risalenti, Cass. n. 12871 del 2004, Cass. n. 7702 del 2003) ha ripetutamente affermato che al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, soggetto ad un’organica disciplina di carattere speciale, non è applicabile, in tema di svolgimento di mansioni superiori alla qualifica, la norma dell’art. 2103 c.c., ma sono applicabili le disposizioni di cui al R.D. n. 148 del 1931, art. 18 dell’all. A, la cui persistente vigenza, nonostante la sopravvenuta disciplina della promozione automatica come regola generale del rapporto di lavoro privato (L. n. 300 del 1970, art. 13), trova peraltro conferma nei richiami ad esso operati da numerosi provvedimenti legislativi posteriori allo statuto dei lavoratori.

4.1. Si tratta, secondo la citata giurisprudenza, di una disciplina speciale connaturata alla specialità dell’intera disciplina del rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario per le garanzie di stabilità e di congrua retribuzione assicurate ai lavoratori, in certo qual modo assimilati ai dipendenti pubblici (cfr. al riguardo Cass. 9344 del 2012, che richiama Cass. n. 12119 del 2002, la quale ha riconosciuto lo ius variandi anche in peius, cui adde Cass. n. 6943 del 2005). Nè può sottacersi che la peculiarità di questa normativa è strettamente funzionalizzata ad un interesse pubblico identificabile nell’esigenza di assicurare – in modo regolare, e con obiettività – l’espletamento del servizio pubblico, proprio mediante la scelta del personale più idoneo.

4.2. Tanto però non esclude, nel caso di prolungata copertura del posto, che questa circostanza possa essere apprezzata e valutata dal giudice quale elemento presuntivo dell’esistenza di una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore, potendo altresì la protrazione dell’incarico essere valorizzata anche al fine di escludere la violazione dell’obbligo di provvedere alla copertura del posto mediante concorso, in quanto essa, induttivamente, dimostra l’inesistenza di una riserva di concorso per il conferimento della relativa qualifica (v. in tal senso Cass. n. 7702 del 2003 e successive conformi; Cass. nn. 27859 e 14476 del 2013, n. 12796 del 2018).

4.3. Questa Corte ha affermato che alla specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri non osta che, in difetto di provvedimento del Direttore, la prova che la scelta sia stata effettuata tenendo presente l’idoneità del soggetto e la sicurezza del trasporto possa essere acquisita in altra maniera, sempre che venga accertato, attraverso vari elementi anche presuntivi (art. 2729 c.c.), che quelle garanzie d’interesse pubblico, sottese ad un provvedimento all’uopo emesso, siano risultate ugualmente soddisfatte. A tali fini non può non venire in considerazione che il prolungato affidamento di mansioni superiori, non rispondendo di per sè all’esigenza temporanea di cui R.D. n. 138 del 1931, art. 18, All. A, implica necessariamente da parte del datore di lavoro – o se si vuole da parte del Direttore – un giudizio di idoneità del lavoratore all’espletamento di siffatte mansioni e risponde, quindi, all’esigenza di assicurare che il servizio pubblico sia svolto da personale idoneo anche senza prova selettiva.

5. Va così ribadita anche in questa sede l’affermazione secondo cui nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in caso di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l’art. 2103 c.c., sulla cosiddetta promozione automatica, ma vigendo ancora il R.D. n. 148 del 1931, art. 18, dell’all. A, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore è elemento presuntivo della relativa vacanza, dell’assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell’idoneità del dipendente all’esercizio delle superiori mansioni.

6. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2. Le spese sono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, avv.ti Domenico Marrazzo e Gianfranco Tommasini.

7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Azienda ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Il raddoppio del contributo unificato, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Azienda ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019

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