Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22364 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 04/11/2016), n.22364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29774-2014 proposto da:

SOGET – SOCIETA’ GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI SPA, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO D’ITALIA 19 presso lo studio

dell’avvocato SERGIO DELLA ROCCA, (presso Studi Legali Riuniti) che

la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ARCA JONICA, già IACP – Istituto Autonomo per le Case Popolari di

Taranto, in persona del Commissario Straordinario e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DI VILLA CARPEGNA 58, presso lo studio dell’avvocato MARCO

PETRINI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIANO ZENI giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 258/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO del 2/05/2014, depositata

1’11/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. BARRECA GIUSEPPINA

LUCIANA;

udito l’Avvocato Sergio Della Rocca difensore della ricorrente che

chiede l’accoglimento del ricorso la compensazione delle spese;

udito l’Avvocato Mariano Zeni difensore della controricorrente che ha

chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la sentenza impugnata (n. 258 dell’11 giugno 2014) la Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, ha rigettato l’appello proposto da SO.G.E.T. S.p.A. – Società Gestione Entrate e Tributi contro l’I.A.C.P. -Istituto Autonomo per le Case Popolari di Taranto (oltre che nei confronti del terzo pignorato) avverso la sentenza del Tribunale di Taranto con la quale era stata accolta l’opposizione all’esecuzione avanzata dall’Istituto, debitore esecutato in un’espropriazione presso terzi intrapresa da SO.G.E.T.; ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado.

1.1. – La Corte d’appello, dopo aver richiamato la L. n. 720 del 1984, art. 1 bis (ritenuto applicabile all’IACP), ha reputato che la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 85, sottragga all’esecuzione forzata le somme ed i crediti dell’IACP derivanti dai canoni di locazione, iscritti nei capitoli di bilancio o in contabilità speciale, destinati a fini istituzionali e che, nella specie, vi fosse (anche) una delibera, avente il n. 157 del 2004, con la quale, come comprovato dal bilancio di previsione approvato per l’anno finanziario (OMISSIS), detti crediti e somme erano stati destinati ai servizi e alle finalità dell’istituto nonchè al pagamento di emolumenti e competenze del personale dipendente. Ha perciò confermato la dichiarazione di nullità e di inefficacia dell’atto di pignoramento presso terzi notificato all’IACP, già pronunciata dal Tribunale.

2.- SO.G.E.T. S.p.A. – Società Gestione Entrate e Tributi propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

ARCA JONICA, già I.A.C.P. – Istituto Autonomo per le Case Popolari di Taranto, resiste con controricorso.

L’altro intimato non si difende.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza della Corte d’Appello oggetto di impugnazione è stata notificata, al procuratore di SO.G.E.T. S.p.A. costituito nel grado, in data 14 luglio 2014; il ricorso è stato spedito per le notificazioni a mezzo posta in data 11 dicembre 2014.

Pertanto, così come eccepito dalla parte resistente, esso è tardivo.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Avuto riguardo alla data di notificazione del ricorso, sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).


La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nell’importo complessivo di Euro 4.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della resistente ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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