Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22363 del 15/10/2020
Cassazione civile sez. trib., 15/10/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 15/10/2020), n.22363
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28034/2014 R.G. proposto da:
C.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Fornovo
n. 3, presso lo studio dell’avv. Valerio Alvarez de Castro,
rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Senatore giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, Agenzia
delle entrate – Direzione regionale della Campania, in persona del
Direttore pro tempore, e Agenzia delle entrate Direzione Provinciale
(OMISSIS) di Napoli, in persona del Direttore pro tempore;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 3219/28/14, depositata il 31 marzo 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre
2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. con la sentenza n. 3219/28/14 del 31/03/2014, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 138/08/13 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da C.C. nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA 2005, oltre alle conseguenti sanzioni;
1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39;
1.2. la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che: a) l’avviso di accertamento era fondato su di una serie di elementi presuntivi gravi precisi e concordanti in ordine all’esistenza, nel periodo considerato, di un’evasione di imposta; b) l’Agenzia delle entrate aveva dato sufficiente prova del quantum debeatur con metodologia condivisibile e fondata su dati oggettivi;
2. C.C. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
3. L’Agenzia delle entrate non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. rilevato che in data 02/12/2019 il ricorrente ha presentato istanza di rinuncia al ricorso in ragione della sopravvenuta definizione agevolata e che l’istanza è stata notificata all’Agenzia delle entrate;
2. la rinuncia è idonea a determinare l’estinzione del giudizio, ch può conseguire quando la stessa sia stata regolarmente comunica alla controparte, pur in assenza di formale accettazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 3971 del 26/02/2015; Cass. S.U. n. 7378 del 25/03/2013; Cass. n. 9857 del 05/05/2011);
3. le spese di lite vanno compensate tra le parti, trattandosi di definizione agevolata in pendenza di giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 10198 del 27/04/2018).
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020