Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22363 del 06/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/09/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 06/09/2019), n.22363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12941/2015 proposto da:

ATAC – AZIENDA PER LA MOBILITA’ DEL COMUNE DI ROMA S.P.A., quale

società incorporante la Trambus S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO DE LUCA TAMAJO,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII

108, presso lo studio dell’avvocato BRUNO SCONOCCHIA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3290/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/05/2014 R.G.N. 1305/2011;

il P.M., ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 3290/2014, rigettava l’appello proposto da ATAC – Azienda per la mobilità del Comune di Roma s.p.a. – quale incorporante di TRAMBUS s.p.a., avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva accolto la domanda proposta da C.M., dipendente dell’Azienda, dichiarando il suo diritto all’inquadramento nell’Area 2, parametro 205, a decorrere dal 1 gennaio 2000 e condannando l’Azienda al pagamento le differenze retributive, pari ad Euro 28.466,18, oltre accessori.

2. La Corte territoriale argomentava, in sintesi, come segue:

– il C. era stato inquadrato nell’Area operativa, parametro 188, in qualità di capo operatore, responsabile del reparto carrozzeria tram presso le officine centrali in (OMISSIS);

– il parametro 205, invocato dal ricorrente, richiede competenze gestionali, discrezionalità ed iniziativa con responsabilità di risultati, gestione di una unità operativa di tipo tecnico;

– nella specie, l’Azienda aveva affidato al C. l’opera di approntamento, insieme ad un progettista, di alcune (5) vetture speciali, vale a dire dei tram storici, alcuni risalenti agli anni ‘20, utilizzati per diversi eventi (pranzi e cene itineranti, conferenze e riunioni di lavoro, set cinematografici, visite scolastiche, esposizioni ecc.) mediante l’affitto a terzi con introiti economici per l’azienda; all’approntamento aveva poi fatto seguito l’effettivo utilizzo di tali mezzi, comportante verifiche di carattere meccanico, di carrozzeria, dello stato di pulizia ed altro;

– il C. era divenuto il referente unico e indispensabile per il funzionamento di questo servizio che, pur appartenendo ai c.d. servizi speciali, era stato affidato interamente alle cure del ricorrente in relazione a tutti i profili gestionali, primo fra tutti l’addestramento teorico e pratico dei conducenti;

– pur non risultando formalmente istituita una struttura destinata alla cura e alla gestione di queste vetture, si era creato comunque un sistema organizzativo la cui gestione era stata interamente delegata al C.;

– ai dirigenti era demandato il compito di contrattare con i clienti per l’affitto delle vetture e la sottoscrizione dei contratti, mentre il C. si occupava della parte tecnico-operativa e aveva a sua disposizione un gruppo di operatori; egli era l’unico a gestire operativamente il settore, come dimostrato dall’assegnazione di un telefono cellulare, al quale i conducenti potevano contattarlo in qualsiasi momento, anche di sera e nei giorni festivi;

– era pure da escludere che l’attività in questione fosse meramente marginale e residuale, in quanto dalla documentazione prodotta risultava che le prenotazioni (ad esempio, di centinaia di scolaresche) erano in un numero così nutrito da escludere che il servizio funzionasse solo nel fine settimana.

2.1. Quanto ai presupposti formali per il riconoscimento del superiore inquadramento (R.D. n. 148 del 1931, art. 18, all. A), la Corte di appello osservava, in sintesi, quanto segue:

– la figura professionale in questione era di nuova istituzione, proprio perchè il servizio era stato creato con le c.d. vetture speciali, sicchè era inevitabile che il posto ricoperto da C. non fosse in precedenza vacante;

– la pluriennale copertura del posto costituisce un elemento presuntivo della relativa vacanza, dell’assenza di riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e della idoneità del dipendente all’esercizio mansioni superiori;

– nel caso di specie, il ricorrente era rimasto a svolgere quelle mansioni per ben sette anni fino al suo pensionamento, sicchè egli aveva maturato certamente il diritto al superiore inquadramento professionale con tutte le conseguenze economiche, come già statuito dal giudice di prime cure.

3. Per la cassazione di tale sentenza ATAC s.p.a. ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito il C. con controricorso.

4. Il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso dell’Azienda.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione del R.D. n. 148 del 1931, art. 18, all. A, nonchè degli artt. 414,112 e 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione al riconosciuto diritto del lavoratore alla promozione per l’espletamento di mansioni di contenuto professionale superiore, con riferimento al difetto di vacanza del posto e della formalizzazione dell’incarico.

Si assume che nel settore dei trasporti la specialità della disciplina richiede, all’art. 18 citato, ai fini del riconoscimento la qualifica superiore a seguito dello svolgimento delle relative funzioni, la sussistenza dei seguenti presupposti: a) la vacanza di posto in organico di livello corrispondente alle mansioni di fatto svolte; b) l’effettivo esercizio in misura prevalente rispetto alla prestazione lavorativa, per un periodo di almeno sei mesi, delle mansioni di qualifica superiore; c) l’avvenuto conferimento delle stesse attraverso un incarico formale, assegnato cioè dall’organo competente e inteso a sopperire alla carenza di organico, sì da potere ritenere l’indispensabilità dell’attribuzione dei compiti di livello superiore al dipendente.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e del CCNL di settore (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4) e omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione al non condiviso procedimento logico finalizzato alla determinazione della categoria e della qualifica da attribuire al lavoratore.

Si deduce che il parametro 205 del CCNL di settore richiede, rispetto al profilo 188 rivestito dal lavoratore, competenze gestionali, discrezionalità ed iniziativa con responsabilità dei risultati, gestione di un’unità operativa di tipo tecnico, laddove il parametro inferiore è proprio del personale che svolge attività di significativo contenuto tecnico con funzioni di coordinamento nei confronti degli operai. In concreto, il C. si occupava solo ed esclusivamente della parte tecnico-operativa per cui l’attività svolta non involgeva una responsabilità qualificata.

3. Il ricorso è infondato.

4. Questa Corte di legittimità (cfr. da ultimo, Cass. n. 12601 del 2016, nn. 27859 5795 e 14476 del 2013, Cass. n. 9344 del 2012; in senso conforme, e più risalenti, Cass. n. 12871 del 2004, Cass. n. 7702 del 2003) ha ripetutamente affermato che al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, soggetto ad un’organica disciplina di carattere speciale, non è applicabile, in tema di svolgimento di mansioni superiori alla qualifica, la norma dell’art. 2103 c.c., ma sono applicabili le disposizioni di cui al R.D. 148 del 1931, art. 18, all. A, la cui persistente vigenza, nonostante la sopravvenuta disciplina della promozione automatica come regola generale del rapporto di lavoro privato (L. n. 300 del 1970, art. 13), trova peraltro conferma nei richiami ad esso operati da numerosi provvedimenti legislativi posteriori allo statuto dei lavoratori. Si tratta, secondo la citata giurisprudenza, di una disciplina speciale connaturata alla specialità dell’intera disciplina del rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario per le garanzie di stabilità e di congrua retribuzione assicurate ai lavoratori, in certo qual modo assimilati ai dipendenti pubblici (cfr. al riguardo Cass. 9344 del 2012, che richiama Cass. n. 12119 del 2002, la quale ha riconosciuto lo ius variandi anche in peius, cui adde Cass. n. 6943 del 2005).

Nè può sottacersi che la peculiarità di questa normativa è strettamente funzionalizzata ad un interesse pubblico identificabile nell’esigenza di assicurare – in modo regolare, e con obiettività – l’espletamento del servizio pubblico, proprio mediante la scelta del personale più idoneo.

4.1. Tanto però non esclude, nel caso di prolungata copertura del posto, che questa circostanza possa essere apprezzata e valutata dal giudice quale elemento presuntivo dell’esistenza di una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore, potendo altresì la protrazione dell’incarico essere valorizzata anche al fine di escludere la violazione dell’obbligo di provvedere alla copertura del posto mediante concorso, in quanto essa, induttivamente, dimostra l’inesistenza di una riserva di concorso per il conferimento della relativa qualifica (v. in tal senso Cass. n. 7702 del 2003 e successive conformi, Cass. 14476 del 2013, n. 12796 del 2018).

4.2. Questa Corte ha affermato che alla specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri non osta che, in difetto di provvedimento del Direttore, la prova che la scelta sia stata effettuata tenendo presente l’idoneità del soggetto e la sicurezza del trasporto possa essere acquisita in altra maniera, sempre che venga accertato, attraverso vari elementi anche presuntivi (art. 2729 c.c.), che quelle garanzie d’interesse pubblico, sottese ad un provvedimento all’uopo emesso, siano risultate ugualmente soddisfatte. A tali fini non può non venire in considerazione che il prolungato affidamento di mansioni superiori, non rispondendo di per sè all’esigenza temporanea di cui R.D. n. 138 del 1931, art. 18, all. A, implica necessariamente da parte del datore di lavoro – o se si vuole da parte del Direttore – un giudizio di idoneità del lavoratore all’espletamento di siffatte mansioni e risponde, quindi, all’esigenza di assicurare che il servizio pubblico sia svolto da personale idoneo anche senza prova selettiva.

5. Va così ribadita anche in questa sede l’affermazione secondo cui nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in caso di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l’art. 2103 c.c., sulla cosiddetta promozione automatica, ma vigendo ancora del R.D. n. 148 del 1931, art. 18, all. A, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore è elemento presuntivo della relativa vacanza, dell’assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell’idoneità del dipendente all’esercizio delle superiori mansioni.

6. Quanto al secondo motivo, premesso che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi dall’osservanza di tre fasi successive, e cioè dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. n. 26234 del 2008; conformi, fra le molte: n. 28284 del 2009; n. 20272 del 2010; n. 8589 del 2015), deve osservarsi che tale procedimento risulta osservato compiutamente nella sentenza impugnata, la quale, fatto un richiamo alle risultanze istruttorie sulle mansioni svolte, non ha trascurato di individuare nella loro complessità i tratti differenziali e specializzanti del rivendicato parametro (205). rispetto al parametro di assegnazione (188), sottolineando la riconducibilità delle mansioni svolte nel parametro superiore. In particolare, ha evidenziato, alla luce delle risultanze istruttorie, che il C. aveva ricoperto per molti anni la posizione di unico referente di un particolare settore operativo, connotato da assolute peculiarità, richiedente una specifica competenza, nel cui contesto lo stesso aveva operato con autonomia e assunzione di responsabilità, provvedendo anche all’addestramento degli autisti e curando ogni aspetto relativo alla gestione delle vetture storiche dell’ATAC.

7. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Azienda ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Il raddoppio del contributo unificato, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Azienda ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019

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