Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22363 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 04/11/2016), n.22363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10859-2016 proposto da:

S.G., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA

COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MAZZONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ORESTE NASTARI giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente-

contro

C.S.R.M., E.D., SALUS SRL,

CA.GI., F.B., S.B.S., CA.MA.AL.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 729/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

16/07/2014, depositata il 24/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA ANTONIETTA;

udito l’Avvocato GIORGIO MAZZONE per delega dell’avvocato ORESTE

NASTARI, difensore del controricorrente, che si riporta agli

scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’avv. S.G. ha notificato, in data 23 novembre 2015, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce pubblicata in data 16 settembre 2014.

2. Ha resistito con controricorso M.F. concludendo per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

3. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

5. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato improcedibile.

5.1. Il ricorso non risulta essere stato depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c. (v. certificazione della Cancelleria di questa Corte, datata 11 maggio 2016, attestante la mancata iscrizione a ruolo del ricorso in parola nel periodo compreso tra il 23 novembre 2015 e l’11 maggio 2016).

Pertanto, stante la perentorietà del predetto termine ed in virtù della specifica sanzione processuale prevista dal codice di rito, non può che ritenersi il ricorso improcedibile. Si osserva peraltro che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., ex Cass. 24/05/2013, n. 12894; Cass., ord., 8/10/2013, n. 22914; Cass., ord. 17/09/2012, n. 15544; Cass. 26/01/2006, n. 1635; Cass. 4/06/2004, n. 10699; Cass. 19/05/1997, n. 4452), l’improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 1, per l’ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto, deve essere rilevata d’ufficio, stante il carattere perentorio di detto termine, e non potendo la suddetta violazione ritenersi sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare eccezione di improcedibilità (come verificatosi nella fattispecie).

In definitiva, nel caso in esame, sulla scorta di tale assorbente ragione (preclusiva dell’esame circa la fondatezza o meno dei motivi di ricorso), si ritiene che sussistano i presupposti per pervenire alla dichiarazione di improcedibilità del formulato ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, preso atto che non sono state depositate memorie, ritiene dì condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra riportata relazione.

2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

4. Va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 – bis, evidenziandosi che l’obbligo del versamento, per il ricorrente, di detto importo per il titolo già indicato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), postula esclusivamente l’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, quale atto che, determinando l’instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assumano rilevanza l’omessa iscrizione a ruolo della causa o il mancato deposito dell’atto di impugnazione (Cass., ord. 27/03/2015, n. 6280).

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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