Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22362 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. I, 26/10/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19145-2007 proposto da:

P.A., P.R., P.G., P.

R., in qualità di eredi di O.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MARRA MARIA TERESA

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 52412/05 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

16/01/06, depositato il 20/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La Corte d’appello di Roma – adita da P.R., P. G., P.R. e P.A., quali eredi di O.P. (deceduta il (OMISSIS)), al fine di conseguire l’equa riparazione per la lamentata irragionevole durata di un processo civile promosso dalla dante causa dei ricorrenti il 24.10.1993 dinanzi al Pretore di Napoli – giudice del lavoro – e definito in grado di appello dal Tribunale di Napoli il 21.11.2003 con il decreto impugnato (dep. 20.6.2006) ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare alle parti ricorrenti la somma di Euro 3.500,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali e spese processuali.

La Corte di merito, in particolare, ha accertato in cinque anni il periodo di ragionevole durata del processo presupposto per due gradi di giudizio ed ha, per il ritardo di 5 anni, quantificato l’indennizzo in Euro 700,00 per ogni anno di ritardo, tenuto conto della modestia della posta in gioco (interessi e rivalutazione su indennità di accompagnamento liquidata in ritardo).

Per la cassazione di tale decreto gli attori hanno proposto ricorso affidato a tre motivi.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Preliminarmente va evidenziato che, in difetto di ricorso incidentale, non può essere valorizzata la circostanza rilevata nel controricorso circa l’erroneo computo del ritardo, per essere la dante causa dei ricorrenti deceduta nel 2002. Sì che si è formato il giudicato in ordine al ritardo indennizzabile di anni cinque.

2.1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 41 CEDU, L. n. 89 del 2001, art. 2 deducendo che, conformemente alle norme della Convenzione Europea, come interpretate dalla Giurisprudenza della Corte di Strasburgo, l’importo annuo da liquidare a titolo di equa riparazione, pari a Euro 1.000 – 1.500, deve essere rapportato ad ogni anno di effettiva durata del processo di cui è accertata l’irragionevole durata e, inoltre, la Corte di merito ha omesso di liquidare il bonus di Euro 2.000,00 previsto dalla giurisprudenza CEDU per le cause di lavoro.

Lamentano, inoltre, che la Corte di appello abbia applicato lo standard di durata per le cause ordinarie anzichè quello di due anni per il primo grado e di due anni per l’appello previsto dalla giurisprudenza Europea.

2.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 41 CEDU. Formulano il quesito ex art. 366 bis c.p.c. diretto a conoscere se il giudice nazionale debba disapplicare la normativa interna contrastante con quella della CEDU. 2.3.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione in relazione alla determinazione della durata ragionevole del processo presupposto.

3.- Osserva preliminarmente la Corte che il secondo motivo è inammissibile per genericità del quesito mentre il terzo motivo -che censura la valutazione unitaria dell’intero processo operata dal giudice del merito – è infondato.

Invero, benchè sia possibile individuare degli standard di durata media ragionevole per ogni fase del processo, deve sempre procedersi ad una valutazione sintetica e complessiva, anche quando esso si sia articolato in gradi e fasi (tra le molte, Cass. n. 23506 del 2008; n. 18720 del 2007; n. 17554 del 2006; n. 8717 del 2006; n. 28864 del 2005; n. 6856 del 2004), ciò che può fare escludere la sussistenza del diritto, qualora il termine di ragionevole di una fase risulti violato, senza tuttavia che lo sia stato quello concernente l’intera durata del giudizio (nelle due fasi di merito e di legittimità).

Inoltre, è stato anche affermato che “non rientra nella disponibilità della parte riferire la sua domanda ad uno solo dei gradi di giudizio, optando evidentemente per quello in cui si sia prodotto sforamento dal limite di ragionevolezza e segmentando a propria discrezione la vicenda processuale presupposta” (Cass. n. 23506 del 2008).

A tali principi si è attenuta la Corte di merito.

Quanto all’entità dell’indennizzo, il motivo relativo al cd. bonus è infondato perchè è escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie consentano di riconoscere una somma ulteriore arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e asseritamente dovuta in considerazione dell’oggetto della controversia (Sez. 1, Sentenza n. 9411 del 21/04/2006); inoltre la Corte EDU ha ritenuto in sè irrilevante la circostanza che la legge Pinto consenta l’indennizzo solo per gli anni di ritardo (Sez. 1, Ordinanza n. 478 del 11/01/2011); infine nel quesito formulato ex art. 366 bis c.p.c. manca qualsiasi riferimento all’entità dell’indennizzo liquidato e a quello che la Corte di appello avrebbe dovuto liquidare. Talchè, sotto tale profilo, la censura è inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 665,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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