Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22362 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 15/10/2020), n.22362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5601/2014 R.G. proposto da:

Colli Drill s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 82, presso lo

studio dell’avv. Federico Bonoli, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al ricorso con l’avv. Rosella

Lucente;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 318/04/13, depositata il 17 luglio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 318/04/13 del 17/07/2013 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Colli Drill s.p.a. avverso la sentenza n. 74/30/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005, oltre alle conseguenti sanzioni;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito dell’applicazione dello studio di settore concernente l’attività di produzione e commercializzazione di macchine ed accessori per miniere;

1.2. la CTR rigettava l’appello della società contribuente in ragione della condivisione della sentenza di primo grado, evidenziando il rispetto del principio del contraddittorio preventivo, a seguito del quale l’Ufficio aveva provveduto alla riduzione della propria pretesa;

2. Colli Drill s.p.a. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

3. L’Agenzia delle entrate si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1 e presentava memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. va pregiudizialmente evidenziato che l’Agenzia delle entrate (-.) non si è ritualmente costituita in giudizio, ma ha comunque depositato memoria, da ritenersi ammissibile;

1.1. questa Corte aderisce, infatti, all’orientamento già espresso (Cass. n. 12803 del 14/05/2019; Cass. n. 21798 del 07/09/2018;

Cass. n. 4906 del 27/02/2017), secondo cui, in tema di rito camerale di legittimità ex art. 380 bis 1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 – come quello in oggetto – e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all’art. 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente: in tali casi, trova, infatti, applicazione l’art. 1 del protocollo d’intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio nazionale forense, l’Avvocatura generale dello stato e la Corte di cassazione;

1.2. l’esigenza di sopperire al deficit di tutela che altrimenti si verificherebbe induce difatti a ritenere preferibile l’orientamento in questione rispetto a quello, di segno opposto (Cass. n. 24422 del 05/10/2018; Cass. n. 10813 del 18/04/2019), secondo cui, in mancanza di controricorso notificato nei termini di legge, l’intimato non è legittimato al deposito di memorie illustrative ex art. 370 c.p.c., ancorchè sia munito di regolare procura speciale ad litem;

2. con il primo motivo di ricorso Colli Drill s.p.a. deduce la violazione e/o la falsa applicazione della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 3 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la comparizione delle parti sarebbe elemento essenziale del giusto procedimento, così come l’effettività del contraddittorio, che, in ipotesi, non si sarebbe mai realizzato, coni conseguente nullità dell’avviso di accertamento;

3. il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato;

3.1. la CTR ha accertato che “la ricorrente in data 25.5.2010 è

stata invitata a comparire per instaurare il contraddittorio finalizzato alla definizione dell’accertamento con adesione e nel corso degli incontri del 30.7 e del 28.11.2010 ha depositato memorie relative alle cause che giustificano lo scostamento dagli studi di settore (aumento del costo dell’acciaio e svalutazione del dollaro rispetto all’Euro) ed ha altresì presentato diverse rielaborazioni dagli studi di settore”;

3.1.1. del resto, la stessa società contribuente afferma, in ricorso, di avere avuto la possibilità di depositare documenti (pag. 9, in fine);

3.2. ne consegue che, da un lato, avuto conto dell’accertamento in fatto contenuto nella sentenza della CTR in ordine alla sussistenza di un invito a comparire ai fini del contraddittorio e, quindi, dell’instaurazione di un vero e proprio contraddittorio endoprocedimentale, nel corso del quale Colli Drill s.p.a. ha potuto depositare anche delle memorie difensive, il motivo è inammissibile, perchè tende a mettere in discussione, con il vizio di violazione di legge, il superiore accertamento;

3.3. Dall’altro, l’accertamento in fatto della regolare instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale esclude la sussistenza della denunciata violazione della L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 3 bis, con conseguente infondatezza del motivo in parte qua;

4. con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, conv. con modif. nella L. 29 ottobre 1993, n. 427 e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (Statuto del contribuente), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

4.1. in buona sostanza la Colli Drill s.p.a. si duole del difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, che non avrebbe tenuto conto della documentazione dedotta dal contribuente, limitandosi a riportarsi alle risultanze dello studio di settore, e del fatto che nè il primo giudice, nè il giudice di appello avrebbero mai esaminato la questione loro regolarmente sottoposta;

5. il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo;

5.1. in primo luogo, poichè, per stessa ammissione della ricorrente, la CTR non ha motivato sul punto, Colli Drill s.p.a. avrebbe dovuto denunciare l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non già la violazione di legge: invero, così come proposta, la censura è diretta nei confronti della sentenza di primo grado e non della sentenza del giudice di appello;

5.2. in ogni caso, anche a voler ritenere la sussistenza di un rigetto implicito del motivo di appello proposto da Colli Drill s.p.a., deve evidenziarsi che quest’ultima non trascrive la motivazione dell’avviso di accertamento nè allega quest’ultimo al ricorso, con conseguente palese difetto di specificità della censura;

6. con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per la decisione, costituiti dalla documentazione prodotta dal contribuente che comporterebbero l’inapplicabilità, nel caso di specie, dello studio di settore;

7. a parte ogni questione riconnessa all’applicabilità, in ipotesi, del principio della cd. doppia conforme di merito, che renderebbe di per sè inammissibile in sede di legittimità una censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014), il motivo è inammissibile per difetto di specificità;

7.1. invero, così come già rilevato in relazione al secondo motivo, la ricorrente non ha trascritto nè allegato gli atti o i documenti da cui risultino le circostanze che, a suo dire, non sarebbero state prese in considerazione dal giudice di appello;

8. in conclusione, il ricorso va rigettato;

8.1. la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 370.705,00;

8.2. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 6.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis, stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

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