Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22362 del 13/09/2018

Cassazione civile sez. II, 13/09/2018, (ud. 06/03/2018, dep. 13/09/2018), n.22362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30506/2011 proposto da:

FLLI V. DI V.R. & P. SNC, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato

ORLANDO SIVIERI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FERNANDO FIGONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

e contro

COMMISSIONE ATTIVITA’ ALIENAZIONE VEICOLI SEQUESTRATI PRESSO

TRIBUNALE PIACENZA;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PIACENZA, depositato il

02/11/2011; (RGVG 30/2010);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/03/2018 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

e per il rigetto dei restanti motivi del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Piacenza, con ordinanza depositata il 2 novembre 2011, ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, da F.lli V. di V.R. & P. s.n.c. avverso il provvedimento con il quale la Commissione per l’attività di alienazione dei veicoli sequestrati (istituita dal D.M. 26 settembre 2005, art. 2, per l’espletamento delle attività indicate dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 312 e segg.) aveva liquidato il compenso forfetario per la custodia dei veicoli in sequestro per decreto dell’Autorità giudiziaria, che giacevano presso la società ed erano stati oggetto di contestuale alienazione, mediante cessione alla società custode, disposta con lo stesso provvedimento.

1.1. Il Tribunale, che ha giudicato in sede di rinvio da Cassazione, Sezioni Unite n. 15044 del 2009, ha ritenuto insussistente il contrasto tra la disciplina introdotta con la L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 312 e segg. e l’art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU, per il tramite dell’art. 10 Cost. e art. 117 Cost. (comma 1), sul rilievo che il carattere dell’intervento del legislatore nazionale, di riassetto organizzativo del settore di riferimento per evidenti esigenze di carattere generale, consentiva la previsione di una rimodulazione dei criteri di liquidazione con efficacia retroattiva.

1.2. Lo stesso Tribunale, previo rigetto delle ulteriori doglianze della società V. – riguardanti la rilevata prescrizione del diritto al compenso per i veicoli in custodia da epoca antecedente al 1992 e il mancato riconoscimento del compenso per la custodia sia dei veicoli oggetto di provvedimento di dissequestro e restituzione a terzi, sia di ulteriori veicoli di cui la Commissione aveva rilevato la carenza della necessaria documentazione – ha confermato la liquidazione del compenso operata dalla Commissione in complessivi Euro 51.023,18, oltre accessori di legge.

2. La società V. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, sulla base di quattro motivi, nel primo dei quali ha proposto eccezione di illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, in riferimento all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU, della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 312 e segg., nella parte in cui prevede l’alienazione forzosa dei veicoli sottoposti a sequestro, giacenti presso i depositi da oltre due anni, e la corresponsione al custode cessionario di un importo calcolato in via forfetaria, in espressa deroga alle tariffe previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 59 e 276, lamentando l’esiguità del compenso previsto dalla normativa indicata, significativamente inferiore a quello che sarebbe risultato dall’applicazione del regime previgente.

2.1. Il Ministero della giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha resistito con il controricorso.

2.2. All’udienza del 21 aprile 2016, il Collegio ha disposto la sospensione del giudizio ai fini del promovimento della questione di legittimità costituzionale, riservata all’esito al decisione sugli ulteriori motivi di ricorso, riguardanti la rilevata prescrizione del diritto al compenso per i veicoli in custodia da epoca antecedente al 1992, il mancato riconoscimento del compenso per la custodia sia dei veicoli oggetto di provvedimento di dissequestro e restituzione a terzi, sia di ulteriori veicoli di cui la Commissione aveva rilevato la carenza della necessaria documentazione.

2.3. La sollevata questione è stata accolta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 267 del 2017, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi da 318 a 321, per violazione dell’art. 3 Cost..

3. La causa è stata quindi fissata per la decisione all’odierna udienza, in prossimità della quale la società ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo.

In applicazione dello jus superveniens rappresentato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 267 del 2017, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi da 318 a 321, la liquidazione dei compensi deve essere effettuata sulla base della disciplina previgente.

1.1. Sono invece destituiti di fondamento gli ulteriori motivi di ricorso.

2. Con il secondo motivo è denunciato difetto di motivazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in materia di prescrizione dei compensi al custode, e si contesta la mancata liquidazione dell’indennità di custodia per il periodo precedente il 30 giugno 1992 per intervenuta prescrizione decennale, computata dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 115 del 2002.

In assunto della società ricorrente il Tribunale non aveva tenuto conto che il diritto del custode sorge solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero dopo che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, e che pertanto, in costanza di custodia, il relativo termine di prescrizione non può decorrere.

2.1. La doglianza è infondata.

La decisione del Tribunale risulta conforme al principio enucleato da questa Corte in tema di decorrenza della prescrizione (Cass. Sez. U. pen. 24/04/2002, n. 25161), secondo cui il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell’ambito di un procedimento penale a compenso per l’attività svolta, che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato ad una prestazione non periodica, ma continuativa, e matura di giorno in giorno, sicchè è soggetto a prescrizione decennale decorrente da ogni singolo giorno (a meno che nel provvedimento di conferimento dell’incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi in tal caso ritenere configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione).

3. Con il terzo motivo è denunciato difetto di motivazione e falsa applicazione dell’art. 84 disp. att. c.p.p., assumendosi che, poichè la società non aveva ricevuto notificazione dei provvedimenti di dissequestro ovvero di restituzione relativi ai veicoli indicati ai numeri 89, 90, 91, 92 e 94, il costo della relativa custodia non poteva essere posto a carico della società.

3.1. La doglianza è infondata.

Il Tribunale ha applicato correttamente anche la disciplina in tema di recupero delle spese di custodia dei beni oggetto di sequestro penale dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di dissequestro e di restituzione del bene all’avente diritto, previsto dall’art. 84 disp. att. c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, decorso tale termine cessa il carattere pubblico della funzione del custode, e mentre lo Stato non è più tenuto ad anticipare le somme corrispondenti alle spese di conservazione e custodia, il custode ha azione diretta per il recupero dell’indennità nei confronti del soggetto (anche non proprietario) indicato nel decreto di dissequestro e di restituzione, il quale non abbia provveduto al tempestivo ritiro del bene (ex plurimis, Cass. 10/03/2011, n. 5699; Cass. 31/10/2006, n. 23444).

La società ricorrente assume la necessità della comunicazione al custode del provvedimento di restituzione dei beni ai fini della cessazione dell’obbligo di anticipazione a carico dello Stato, richiamando il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 150, che ha abrogato l’art. 84 citato ed ha previsto, al comma 4, la comunicazione del provvedimento di restituzione anche al custode. In assenza di tale comunicazione, sostiene la ricorrente, il custode, per un verso, non sarebbe posto in condizione di consegnare il bene all’avente diritto con la sicurezza che il richiedente sia il soggetto che ha diritto alla restituzione, e, per altro verso, sarebbe esposto al gravoso onere di verificare di giorno in giorno la lista dei veicoli custoditi.

Gli argomenti prospettati dalla ricorrente non sono in grado di condurre al mutamento giurisprudenziale invocato giacchè, dopo la cessazione del rapporto pubblicistico, in forza del quale soltanto lo Stato risponde a titolo di anticipazione delle spese di conservazione e custodia dei beni sequestrati, il recupero delle spese segue le regole privatistiche e quindi non irragionevolmente grava sul custode l’onere di attivarsi a tale scopo. Non vale in senso contrario il richiamo alla previsione contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 150, comma 4, posto che, oltre a non essere applicabile ratione temporis, l’art. 150 citato stabilisce, in evidente continuità con l’art. 84 disp. att. c.p.c., che le spese in oggetto sono a carico dell’avente diritto decorsi 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di restituzione al medesimo avente diritto. La cessazione del rapporto pubblicistico e del connesso onere di anticipazione a carico dello Stato rimane collegata alla comunicazione del provvedimento al solo avente diritto.

4. Con il quarto motivo è denunciata contraddittorietà della motivazione con cui il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione per l’alienazione dei veicoli sequestrati per carenza della documentazione relativa alla custodia.

4.1. La doglianza è inammissibile in quanto sollecita la rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in questa sede anche nella vigenza dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il D.L. n. 83 del 2002, conv. dalla L. n. 134 del 2012, a fronte della chiara motivazione con cui il Tribunale ha condiviso il giudizio espresso dalla Commissione circa l’inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare il diritto all’indennità.

5. All’accoglimento del primo motivo di ricorso segue la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio al giudice designato in dispositivo, che provvederà a liquidare l’indennità secondo la disciplina previgente e a regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie, il primo motivo di ricorso, rigetta i rimanenti, cassa l’ordinanza impugnata relativamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Piacenza, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2018

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