Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22362 del 05/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 05/08/2021), n.22362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29205-2017 proposto da:

DESENZANO S.N.C. DI G. Z. D. R. G. S. e A. L.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 2, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO SPATARO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DOMENICO CAPRA;

– ricorrente –

contro

MORANDI ALESSANDRO ALCIDE LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIUSEPPE MARCORA 18/20, presso l’UFFICIO DEL SERVIZIO LEGALE

CENTRALE DEL PATRONATO, rappresento e difeso dagli avvocati RICCARDO

BARBIERI, e GUIDO FAGGIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 219/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 14/06/2017 R.G.N. 400/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT. MUCCI

ROBERTO, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La s.n.c. Desenzano di G. Z. e D. R., Agente Generale di Ina Assitalia per Desenzano del Garda adiva il Tribunale di Brescia ed esponeva che:

l’Agenzia Generale era affidata in qualità di coagenti Generali ai fratelli GI. e Ma.Gi.; l’agenzia aveva fra i vari subagenti, M.A.A.L. e A.B.D.; nel marzo 2009 i fratelli M. avevano assunto il mandato anche da ITAS Assicurazioni diventando Agenti generali plurimandatari e in data 11/7/2009 risolvevano il mandato con INA Assitalia; nel periodo marzo-luglio 2007 anche i subagenti avevano operato quali plurimandatari per entrambe le Compagnie assicurative; il 30/7/2009 la s.n.c. Desenzano di G. Z. e D. R. era divenuta il nuovo Agente Generale di Ina Assitalia per Desenzano; in data 30/9/2009 l’Agenzia Generale aveva revocato il mandato al M. per giusta causa, laddove A.B.D. era già receduta per giusta causa dal contratto di agenzia; i subagenti avevano infatti partecipato dal luglio 2009 alla attività di promozione dei contratti in favore della Desenzano s.n.c., nel contempo predisponendo l’invio di disdette di polizze ed il mancato rinnovo di polizze RC auto da parte dei clienti della Agenzia Generale INA Assitalia e facendo in modo che la maggioranza dei clienti transitassero alla ITAS Assicurazioni, così rendendosi responsabili di una sistematica opera di sviamento di clientela in favore di quest’ultima; tutto ciò in concorso con gli Agenti M..

Alla luce di tali premesse, conveniva in giudizio M.G., Ma.Gi., M.A.A.L. e A.B.D. onde conseguire pronuncia di accertamento della insussistenza del diritto dei subagenti a percepire le indennità di fine rapporto e del concorso dei predetti nello storno del portafoglio della agenzia, nonché della condanna dei convenuti al risarcimento del danno risentito per effetto dell’illecito perpetrato dai convenuti.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, i subagenti resistevano al ricorso proponendo domanda riconvenzionale volta a conseguire il pagamento della indennità di fine rapporto e delle differenze provvigionali ad essi spettanti.

Il Tribunale adito respingeva le domande attoree, accogliendo quelle dispiegate in via riconvenzionale da parte convenuta.

Detta pronuncia veniva confermata dalla Corte d’appello di Brescia con sentenza resa pubblica il 14/6/2017.

A fondamento del decisum la Corte distrettuale, in estrema sintesi, osservava che l’abuso dei dati aziendali da parte dei subagenti non era stato dedotto in primo grado ed, in ogni caso, era rimasto sguarnito di prova; le acquisizioni probatorie (congruamente limitate al periodo gennaio-dicembre 2009, ovverosia sei mesi prima e sei mesi dopo il subentro di Desenzano s.n.c.), non avevano evidenziato lo svolgimento da parte dei subagenti, di una attività di supporto al passaggio di clientela verso la ITAS s.p.a. idoneo a configurare un’ipotesi di illecito concorrenziale; non era emersa la ricorrenza di condotte illecite da parte del M. cui competeva pertanto, il diritto a percepire l’indennità di fine rapporto.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la s.n.c. Desenzano di G. Z. e D. R. sostenuto da cinque motivi ai quali A.A.L. oppone difese con controricorso; A.B.D. non ha svolto attività difensiva.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2598 c.c., n. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si deduce che gli approdi ai quali è pervenuto il giudice del gravame denotano assenza di consapevolezza dei principi di diritto che governano l’illecito concorrenziale, con particolare riferimento all’abuso dei dati aziendali riservati, alla rilevanza in sé del recesso del promotore e del semplice contatto sistematico di quest’ultimo con la clientela, criticando in particolare lo scrutinio della fattispecie svolto con approccio atomistico.

Viene in particolare rimarcato che l’illecito contrattuale posto a base dell’ipotesi di concorrenza sleale, riposa nel contatto sistematico con la clientela (possibile in misura così massiccia e sistematica, solo presupponendo la conoscenza analitica di dati di cui l’ex subagente non dovrebbe più disporre) e nella interruzione del rapporto assicurativo, a prescindere dalla costituzione di un nuovo rapporto con la Compagnia concorrente. Si ribadisce che l’illecito non risiede nel circuire il cliente con mezzi fraudolenti, bensì nel contatto continuo e reiterato con la medesima, in accordo con i principi affermati in sede di legittimità, alla cui stregua lo sviamento di clientela, associato ad ulteriori fatti che si atteggino quali segnali di una condotta “organizzata”, è da considerarsi condotta illecita.

2. il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ci si duole che in relazione al momento di scrutinio delle acquisizioni probatorie, la Corte di merito sia venuta meno alla necessaria scansione della analitica valutazione degli elementi indiziarii sancite dalle richiamate disposizioni codicistiche, che postula la valutazione analitica di tali elementi, con eliminazione di quelli intrinsecamente privi di rilevanza e valorizzazione di quelli che singolarmente, presentino una valenza positiva.

3. Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si criticano gli approdi ai quali è pervenuta la Corte distrettuale, per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda di estendere sino al maggio 2010 le indagini demandate al nominato ausiliare, limitate dal primo giudice al periodo gennaio-dicembre 2009.

4. La quarta critica attiene alla violazione dell’art. 115 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Ci si duole che la Corte distrettuale abbia tralasciato di considerare una serie di prove di natura documentale versate in atti, risolutive ai fini del decidere, integrando la violazione della disposizione surrichiamata, l’ipotesi in cui il giudicante si sia rifiutato espressamente o implicitamente di dare ingresso ad una prova proposta ovvero si sia rifiutato di considerarla.

5. Con il quinto motivo è denunciata violazione degli artt. 1218,1746,1750,1751 c.c., dell’art. 21 e dell’art. 17 AEC del 1986 ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si deduce che, dall’accoglimento delle precedenti doglianze, discenderebbe a fortiori, l’infondatezza delle domande riconvenzionali proposte dal subagente M., con riferimento alla domanda di indennità di fine rapporto e di mancato preavviso.

6. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, vanno disattesi.

Deve al riguardo considerarsi in via di premessa che le critiche articolate dalla difesa di parte ricorrente non hanno il tono proprio di una censura di legittimità.

Esse, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge e di violazione della legge processuale, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione (cfr. Cass., Sez. Un., 17/12/2019 n. 33373, Cass. S.U. 27/12/2019 n. 34476), in quanto tendono a dare ingresso ad una surrettizia revisione del giudizio di merito, attraverso il controllo in sede di legittimità della motivazione della sentenza gravata, inducendo a prendere in considerazione sotto un’angolazione diversa, coincidente con le ragioni di parte ricorrente, il materiale probatorio assunto dal giudice a fondamento della propria decisione.

Ma siffatte critiche non possono trovare ingresso, a maggior ragione nel regime di sindacato minimale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 novellato.

La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18/4/2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31/12/2018, n. 33679) nell’affermare che:

il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Nella specie, come fatto cenno nello storico di lite, la sentenza impugnata ha convalidato, sulla base della valutazione delle risultanze probatorie acquisite, gli approdi ai quali era pervenuto il giudice di prima istanza secondo cui non sussistevano nella fattispecie, i presupposti per la configurabilità a carico del subagente, di una responsabilità ex art. 2598 c.c., n. 3.

Dopo aver rilevato che la tesi patrocinata da parte appellante si fondava su di una serie di “indici sintomatici” (quali l’alto numero di disdette o di mancati rinnovi, uguale o simile formulazione delle disdette, tempi e modalità di realizzazione), ha osservato che detta prospettazione era risultata innanzitutto smentita dagli esiti dell’indagine peritale espletata; quest’ultima era stata, del resto, congruamente estesa all’ambito temporale dell’intero anno 2009 (sei mesi prima e sei mesi dopo il luglio 2009), secondo quanto espressamente concordato dalle parti e come correttamente disposto dal CTU, al fine di evitare che un ulteriore prolungamento del periodo di osservazione, comportasse il rischio di imputare alla precedente gestione perdite di clientela generate dalla nuova.

Sulla scorta di autorevoli studi commissionati da ANIA Eurisko, che i consulenti di parte avevano offerto al CTU e da quest’ultimo erano stati recepiti, era quindi emerso che “la percentuale di assicurati che di norma segue il proprio agente che cambia compagnia” era pari al 34%; alla luce di tale dato il valore delle riduzioni del 23% e del 33% registrato, risultava pertanto di molto ridimensionato, rientrando nella media del trasferimento dei clienti con la precisazione che detta riduzione risultava altresì giustificata dal fatto che i subagenti operavano da anni sul territorio sicché, rispetto ad essi, si era registrato un alto grado di fidelizzazione della clientela.

Con riferimento, poi, alle modalità con le quali erano state formalizzate ed inviate le lettere di disdetta, che secondo la tesi accreditata dalla società appellante, e ribadita nella presente sede, costituivano indici sintomatici sufficienti per l’accertamento di un’attività di concorrenza sleale, la Corte distrettuale ne ha escluso la potenzialità lesiva dei principi di correttezza e buona fede che presiedono alla esecuzione del contratto, invocati dalla ricorrente a fondamento del diritto azionato.

L’attività di redazione ed invio delle lettere di disdetta era stata certamente oggetto di attività di sostegno in favore dei clienti, messa in atto per il perfezionamento delle disdette, ma correttamente non è stata ritenuta sufficiente a ritenere attuata da parte dei subagenti, una manipolazione della volontà dei clienti volta a favorire la dismissione dei contratti in essere e il perpetrare una condotta fraudolenta finalizzata alla manipolazione della clientela, non deponendo in tal senso le numerose dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio.

Al cospetto di tale congrua definizione delle acquisizioni probatorie, parte ricorrente si è limitata a contrapporre alla ricostruzione offerta dalla Corte distrettuale una difforme, proponendo semplicemente una diversa valorizzazione degli elementi probatori raccolti.

In tale prospettiva, le critiche formulate si palesano prive di fondamento attenendo alla valutazione dello strumento probatorio, che risulta congruamente svolta dalla Corte distrettuale.

La quaestio facti rilevante in causa è stata, infatti, per quanto sinora detto, trattata in conformità ai criteri valutativi di riferimento, pur pervenendo il giudice del gravame a conclusioni opposte a quelle indicate da parte ricorrente, con approccio congruo – oltre che conforme a diritto.

La Corte di merito è pervenuta all’argomentato convincimento circa l’inesistenza di una condotta ascrivibile all’ambito della concorrenza sleale disciplinata dall’art. 2598 c.c. disposizione che tutela, secondo accreditata dottrina, più che la lesione di una situazione giuridica soggettiva protetta, l’antigiuridicità astratta del comportamento, essendo oggetto di protezione da parte dell’ordinamento, le cd. regole del gioco della libera concorrenza ed il diritto del singolo imprenditore di vedere tali regole rispettate.

In armonia con i principi generali che governano l’onere della prova relativa alla attività dell’imprenditore che si deduce si sia avvalso direttamente o indirettamente, di ogni mezzo non conforme ai principi di correttezza professionale idoneo a danneggiare l’altrui azienda (art. 2598 c.c., n. 3) – prova che è a carico dell’attore sia per quanto riguarda la sussistenza dei fatti stessi che il loro carattere sleale – il giudice del gravame ha escluso che detta dimostrazione fosse desumibile dal quadro probatorio acquisito.

In tal senso, e conclusivamente, vanno respinti i primi quattro motivi di ricorso, con assorbimento del quinto, successivo in ordine logico.

Al lume delle sinora esposte considerazioni, il ricorso è respinto.

La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021

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