Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22362 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 04/11/2016), n.22362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19969/2015 proposto da:

P.P.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIORGIO SCALIA 12, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO CASU, che

lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo

studio dell’avvocato GRAZIANO DE GIOVANNI, rappresentato e difeso

dagli avvocati SARA PREATFALI e VINCENZO DE CONCILIO giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 296/2015 del TRIBUNALE di BERGAMO del

03/02/2015, depositata il 07/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato LEONARDO CASU, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti e deposita n. 7 cartoline A/R.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- fi stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., datata 11.5.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Bergamo, n. 296 del 7.2.15, del seguente letterale tenore:

“p.1. – P.P.B. ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, resa nel contraddittorio del Condominio (OMISSIS), con cui è stata rigettata la sua opposizione avverso le notifiche di titolo, precetto e pignoramento non meglio specificati, siccome eseguite ai sensi dell’art. 143 c.p.c., in luogo ove egli non risiedeva. L’intimato resiste con controricorso.

p. 2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) parendo dovervisi dichiarare inammissibile.

p.3. – In particolare, dei motivi articolati dal ricorrente (nullità della sentenza per la violazione o falsa applicazione di norme di diritto da parte del giudice di merito (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), atteso che sia l’atto di precetto che l’atto di pignoramento immobiliare sono stati notificati al P. ai sensi dell’art. 143 c.p.c., mentre avrebbero dovuto essere notificati – stante l’effettiva residenza del P. nell’appartamento di via Venezian – ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; “violazione e falsa applicazione degli articoli art. 143 c.p.c., art. 140 c.p.c. (ex art. 360, comma 1, n. 3); omesso esame circa un punto della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ovvero esame del punto solo apparente in quanto superficiale e parziale, sebbene ininfluente nella violazione di diritto sopra per definire cassata la sentenza, nell’averne stravolto la sostanza dei fatti che determinerebbero una violazione di legge degli intervenuti), come pure delle repliche nel merito mosse dal controricorrente, pare superfluo l’approfondimento, non parendo il ricorso in linea con le prescrizioni dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, nè il terzo motivo riconducibile all’art. 360 c.p.c., nel testo vigente.

p.4. – Quanto al primo profilo, la mera riproduzione dello svolgimento del processo operata dalla gravata sentenza non è idonea a soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), tutte le volte, come accade nella specie, che non vi sia l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito (tra le innumerevoli, v.: Cass. 8 gennaio 2016, n. 130; Cass. 27 luglio 2015, n. 15783; Cass., ord. 3 febbraio 2015, n. 1926; in precedenza, v., tra molte: Cass. 4 aprile 2006, n. 7825; Cass. 20 agosto 2004, n. 16360; Cass. 23 luglio 2004, n. 13830; Cass. 21 novembre 2001, n. 14728; Cass. 17 aprile 2000, n. 4937; Cass. 22 maggio 1999, n. 4998). E, nella specie, non si ha traccia dei motivi dispiegati con l’atto di opposizione originario, soli a rilevare per inquadrare il petitum e la causa petendi dell’opposizione agli atti esecutivi, non potendo al contrario valere – per consolidata giurisprudenza di questa Corte – quelli precisati con gli atti del giudizio di merito seguito alla fase sommaria.

p.5. – Inoltre, degli atti oggetto delle doglianza e dei riscontri di queste – le relate di notifica dei tre atti coinvolti e i documenti sulla residenza nei momenti in cui esse sono state eseguite – manca in ricorso sia la compiuta trascrizione, sia l’indicazione della sede processuale di produzione: ma sul punto va invece ribadita la necessità che, per consentire a questa Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, nel ricorso si rinvengano sia l’indicazione della sede processuale di produzione dei documenti o di adduzione delle tesi su cui si fondano ed in cui si articolano le doglianze stesse, sia la trascrizione dei primi e dei passaggi argomentativi sulle seconde (tra le innumerevoli, v.: Cass., ord. 26 agosto 2014, n. 18218; Cass., ord. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1161; Cass. 12 giugno 2002, n. 8388; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15751; Cass. 24 marzo 2006, n. 6679; Cass. 17 maggio 2006, n. 11501; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; tra le altre del solo 2014: Cass. 11 febbraio 2014, nn. 3018e 3038; Cass. 7 febbraio 2014, n. 2823 e ord. n. 2793; Cass. 6 febbraio 2014, n. 2712, anche per gli errores in procedendo; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2608; 3 febbraio 2014, n. 2274; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2072).

p.6. – Infine, il terzo motivo è manifestamente non riconducibile alla previsione del nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c., che non si estende all’incongruità dell’esame dei fatti di causa.

p.7. – Tali profili di inammissibilità, oltretutto tra loro indipendenti, impongono di proporre al Collegio di adottare le relative declaratorie”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno depositato memoria, ma il difensore del ricorrente è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato, insistendo sulle richieste di cui ai propri scritti.

3.- seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

4.- Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio di legittimità poste a carico del ricorrente soccombente.

5.- Non può, infine ed in quanto il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna P.P.B. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di parte controricorrente, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 4.500,00, di cui Euro, 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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