Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22361 del 26/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 26/09/2017, (ud. 11/11/2016, dep.26/09/2017),  n. 22361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13343/2011 proposto da:

E.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO CATANZARO LOMBARDO;

– ricorrente –

contro

D.F., S.M.C.;

– intimati –

nonchè da:

B.M. (OMISSIS), B.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio

dell’avvocato SILVIA VILLANI, rappresentati e difesi dall’avvocato

CARMELO ASSENNATO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 516/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Catanzaro Lombardo Antonino difensore della

ricorrente che si riporta agli atti depositati;

udito l’Avv. Moscato Eleonora con delega depositata in udienza

dell’Avv. Assennato Carmelo difensore di B.M. e

F., che si riporta agli atti depositati e deposita sentenza del

Tribunale di Catania n.79/12;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

per quanto di ragione, il rigetto del secondo motivo del ricorso

principale, il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) E.L. nel giugno 2000 ha proposto azione negatoria servitutis nei confronti di B.F. e M., per reagire all’apertura di un varco per mezzi meccanici sul muro di confine tra il terreno dei convenuti e un vicolo cieco di cui ella era comproprietaria, sito in frazione (OMISSIS) e avente origine da (OMISSIS).

Il tribunale di Catania ha accolto la domanda principale e ha dichiarato inammissibile, e comunque infondata, la domanda riconvenzionale volta a far valere l’usucapione del diritto di passo, previo accertamento dell’appartenenza del vicolo al demanio comunale.

La Corte di appello etnea il 28 maggio 2010 in parziale riforma della prima decisione ha rigettato le domande svolte dall’attrice E..

Costei ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 17 maggio 2011, con due motivi.

I B. oltre a resistere hanno svolto ricorso incidentale.

All’udienza del 22 marzo 2016, come sollecitato in controricorso, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei coniugi D., inizialmente intervenuti a sostegno di parte attrice, ma contumaci in grado di appello.

Essi sono rimasti intimati.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Preliminarmente, dal punto di vista logico, va esaminato il primo motivo di ricorso incidentale, che invoca la rimessione della causa al primo giudice per integrare il contraddittorio con il comune di Giarre.

Esso è infondato.

La questione è risolta, come ha ricordato la Corte di appello, da SU n. 365/2000, così massimata: “In una causa tra privati nella quale una delle parti sostenga la tesi della natura comunale pubblica della strada e pretenda, quindi, di esercitare su di essa il diritto di passaggio e l’altra chieda, invece, l’interdizione di tale passaggio, affermando di essere la proprietaria della stessa via, non sussiste la necessità della partecipazione al giudizio del Comune, nei cui confronti non deve perciò ordinarsi l’integrazione del contraddittorio, in quanto la questione della natura del bene resta circoscritta tra parti private, non coinvolgendo in nessun modo l’ente pubblico”.

Nella specie l’attrice in negatoria non ha invocato un accertamento in via principale nei confronti del Comune ed infatti non ha agito contro l’ente, nè ha lamentato alcunchè in ordine alla interpretazione della domanda data dai giudici di merito nel senso di ritenerla limitata ai profili tra privati. E’ anzi lo stesso controricorso a informare che in un successivo giudizio (RG 505/07) l’attrice avrebbe agito contro l’ente locale a tal fine.

Resta in tal modo rigettato anche il secondo motivo, che lamentava la mancata acquisizione, sia pur tardivamente offerta, degli atti relativi a questo secondo giudizio, peraltro prodotti solo a fini conoscitivi, senza dar corpo a una doglianza apprezzabile ai fini di inficiare la pronuncia impugnata.

3) I primi due motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione, denunciano rispettivamente: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 949,934,936,938,1027,1079,822,824,825,826,2697,2727,2728,2729 c.c., L. n. 2248 del 1865, art. 22, all. F.

b) violazione delle norme di cui sopra e vizi di motivazione.

Con il primo motivo, opportunamente sintetizzato a pag. 13, parte ricorrente espone che la presunzione semplice di cui all’art. 22 e le altre disciplinate dal codice civile non sono utilizzabili dalla pubblica amministrazione in proprio favore per dimostrare l’acquisto per accessione invertita di un fondo che sia riconosciuto come originariamente appartenente al privato. Deduce che l’accessione invertita può conseguire solo alla esecuzione di opere così rilevanti da mutare la struttura o la natura del bene, ma non grazie all’esecuzione di semplici migliorie.

Con il secondo motivo, oltre a ribadire le osservazioni precedenti, parte ricorrente fa rilevare vizi di motivazione in ordine alla valutazione della deposizione della teste L.S., che aveva riaffermato la circostanza dell’uso del vicolo da parte dei frontisti, in quanto comproprietaria del vicolo e interessata a far valere i propri diritti.

Altro difetto motivazionale viene ravvisato nella lettura della consulenza, di cui la Corte di appello avrebbe riportato uno stralcio descrittivo, omettendo di considerare l’intero apparato e le conclusioni, inequivocabili nel dichiarare che i passaggi di proprietà del vicolo erano avvenuti tutti tra privati e nell’affermare che la dichiarazione di proprietà pubblica (una sorta di certificazione) resa dal Comune non era supportata da alcun atto giacente in archivio, ma solo da carte catastali e dall’effettuazione di alcune opere di urbanizzazione.

Le censure sono fondate nei limiti di cui sopra.

La Corte di appello ha affermato che il tribunale era partito dalla presunzione di proprietà pubblica delle strade e dei vicoli ad esse adiacenti (stabilita dall’art. 22, cfr. Cass. 7708/2002), ma che aveva ineccepibilmente superato questa presunzione sulla base delle prove offerte da parte E. circa la appartenenza a privati dell’area.

Ha ravvisato un errore del primo giudice nel non aver dato peso all’irreversibile trasformazione del fondo quale fonte di acquisto del fondo da titolo originario da parte della mano pubblica. Ha considerato decisive a tal fine le opere di asfaltatura, idriche e di urbanizzazione, di illuminazione, apposizione cartelli stradali, ritiro immondizia.

3.1) Questo impianto decisorio è errato, giacchè se si muove dal presupposto che è stata dimostrata la proprietà privata del bene, non è così agevole considerare realizzato un trasferimento all’ente pubblico in forza di occupazione appropriativa (così rettamente qualificando il fenomeno descritto in ricorso, spesso denominato nella pratica “accessione invertita”). Questo è il modo di acquisto che, in mancanza di una chiara qualificazione, sembra essere stato individuato dalla Corte di appello quale effetto di irreversibile trasformazione del fondo.

Ora, premesso che l’istituto dell’acquisizione appropriativa o acquisitiva è stato cancellato dal nostro ordinamento dalle pronunzie della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 7 agosto 1996 e 30 maggio 2000 (in Corr. Giur. 2001 p. 460) e dunque della conseguente introduzione dell’istituto della cosiddetta occupazione sanante di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43, recante il t.u. in materia di espropriazione per pubblica utilità (sul punto giova rifarsi a Cass. n. 705/13), va comunque notato che i presupposti individuati dalla Corte di appello erano insufficienti a configurare la cd. accessione invertita.

Questa Corte ha infatti ritenuto (Cass. 11747/09) che “L’acquisto da parte della P.A. di un fondo privato per effetto della cosiddetta accessione invertita presuppone che il bene acquisito sia stato interessato da trasformazioni così rilevanti da mutarne struttura e natura e non può derivare dall’esecuzione di semplici migliorie. Tale ipotesi non ricorre là dove, costruita da privati una strada vicinale sul proprio terreno, essa venga successivamente asfaltata da parte del Comune, con l’installazione, nel sottosuolo, di condutture per il gas, il telefono e lo scarico delle acque. Tali opere, infatti, incidono solo sulla titolarità del godimento del bene e sulle modalità del suo esercizio, evidenziando l’asservimento di detta strada a fini pubblici, ma non comportano un mutamento della consistenza e della struttura del preesistente manufatto, nè implicano l’acquisizione in proprietà dell’ente territoriale, la quale postula l’inemendabile trasformazione del suolo in una componente essenziale di un’opera pubblica. Ne consegue che l’esecuzione dei suddetti lavori non legittima i proprietari frontistanti ad aprire accessi diretti dai loro fondi su tale strada privata, se non previa costituzione di un ordinario diritto di servitù.” L’errore di diritto censurato è quindi in questi limiti sussistente e impone una rivisitazione della causa da parte dei giudici di appello al fine di configurare diversamente i fatti accertati o comunque risultanti dagli atti.

4) Venendo al ricorso incidentale, va subito osservato che esso si presenta di difficile lettura, come rilevato dalla memoria 2015 della resistente, giunta a chiederne la declaratoria di inammissibilità “per prolissità”.

Questa tecnica espositiva oltremodo sovrabbondante, di cui parte ricorrente si è rammaricata in memoria, non è di per sè fonte di inammissibilità di un ricorso, ma rende ardua l’individuazione dei profili oggetto di mera difesa in resistenza al ricorso principale e la distinzione da quelli oggetto di ricorso incidentale.

La Corte non può supplire al difetto di chiarezza e specificità del ricorso, dovendo farsi guidare solo da istanze e deduzioni inequivocabili.

Si ha immediata risonanza di quanto detto nel rilievo (pag. 3 della prima memoria E.) di inammissibilità dei “motivi 2-3-4-5 del ricorso incidentale” per “mancanza di interesse”, in quanto essi sarebbero “esaminabili subordinatamente all’accoglimento del ricorso principale”. Il rilievo è in parte fondato, perchè alcuni dei paragrafi numerati dal ricorso incidentale contengono una miscela di ragioni difensive (che torneranno utili in sede di rinvio) e di censure autonome, da esaminare in questa sede.

E’ anche da rilevare che non esiste un motivo 4 di ricorso incidentale, giacchè i paragrafi del controricorso sono numerati da 1 a 9 a partire da pag. 18 dell’atto, ma solo alcuni recano all’inizio dell’epigrafe la dicitura “ANCHE IN VIA INCIDENTALE”. Solo essi, contraddistinti dai numeri 1-2-3 5 e poi il 9, presentato con analoga dicitura, sono da considerare quali motivi di impugnazione.

Il 4 svolge solo argomenti difensivi o riproponibili e comunque, stante la presentazione che ne esclude la finalità impugnatoria, non può essere considerato a tal fine.

Il 6 e il 7 sono volti a contestare la fondatezza dei motivi di ricorso principale. L’8 eccepisce infondatamente (cfr. Cass. 16122/12) l’inammissibilità del ricorso principale perchè recante i quesiti di diritto.

5) I motivi numerati 1 e 2 sono già stati esaminati in precedenza e rigettati” Il motivo sub 3 lamenta vizi della sentenza sulla “distribuzione dell’onere della prova e sulla conseguente inesistenza o insufficienza di prove a supporto della legittimazione ad agire”. Esso muove dal presupposto errato (cfr pag. 26) che si possa applicare il regime probatorio della rivendicazione. Nel caso di specie la comproprietaria del vicolo cieco di (OMISSIS) ha invece agito con actio negatoria servitutis, azione soggetta a regime probatorio diverso, dovendo l’attore dimostrare soltanto di di possedere il fondo in forza di un titolo valido (Cass. 21851/14); allorchè, invece, l’attore agisca in rivendica deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario.

Disatteso questo presupposto del motivo, risultano vane le ulteriori deduzioni volte a reinterpretare, alla luce di una scorretta visione degli oneri probatori, le risultanze della ctu.

L’ultima parte del motivo è poi dedicata a discutere della natura pubblica della strada per effetto della dicatio ad patriam.

Al di là del rilievo, svolto dalla E., di novità della questione, che preclude che formi oggetto di ricorso in sede di legittimità una questione mai discussa in precedenza, trattasi di questione che, se posta negli atti difensivi o ravvisabile d’ufficio, dovrà essere esaminata in sede di rinvio, giacchè involge accertamenti di fatto che non sono stati effettuati dai giudici di merito, i quali hanno deciso la causa senza avventurarsi nell’esame di essa.

Non potrebbe pertanto essere oggetto di esame in sede di legittimità.

6) Il motivo enunciato nel paragrafo 5 riguarda nella prima parte la questione relativa all’eccezione riconvenzionale di usucapione che i B. affermano di aver svolto sin dal primo grado e che il primo giudice non avrebbe qualificato in tal modo. La Corte di appello avrebbe ritenuto che tale qualificazione fosse stata fatta dal primo giudice, ma avrebbe errato nel crederlo e ciò avrebbe reso necessaria la riproposizione della questione.

Trattasi di censure inammissibili.

Il ricorso per cassazione può rivolgersi solo contro la sentenza di appello e non contro quella di primo grado (salvo il regime di cui all’art. 348 bis c.p.c.). Nel caso di specie su questo punto la Corte di appello ha ritenuto che la richiesta di parte B. sia anche qualificabile come eccezione riconvenzionale. Che lo abbia fatto male interpretando la sentenza di primo grado, non legittima la parte favorita da questa errata lettura a dolersene.

Parte ricorrente non ha infatti censurato questo profilo della sentenza di appello, che resta consolidato, al di là degli infondati timori dei ricorrenti incidentali.

Il motivo coglie poi l’effettiva ratio della decisione con cui è stato rigettato l’appello sulla eccezione riconvenzionale di usucapione.

La Corte aveva ritenuto l’appello inammissibile per genericità del motivo.

Parte ricorrente sottopone a critica questa affermazione soltanto lamentando che essa aveva invocato sul punto le affermazioni del teste R., passato sui luoghi con una motocicletta.

Trattasi con evidenza di un tentativo così flebile di appello da non poter scalfire il giudizio di inammissibilità. Avverso una sentenza che aveva escluso la prova dell’usucapione asserendo l’esistenza di circostanze testimoniali “incompatibili” con l’acquisto a titolo originario per usucapione, l’atto di appello avrebbe dovuto analizzare specificamente queste risultanze per poter sostanziare una impugnazione non generica e dimostrare la decisività della risultanza valorizzata.

7) L’ultimo motivo, rubricato sotto il paragrafo 9, riguarda le spese di lite. Esso va dichiarato assorbito, giacchè la Corte di appello dovrà pronunciarsi complessivamente sul regolamento delle spese in esito al giudizio di rinvio.

8) La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Catania per lo svolgimento del giudizio di appello e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

La Corte si atterrà ai principi ribaditi nei precedenti citati nel p. 3.1.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale del quale dichiara assorbito l’ultimo motivo.

Cassa la sentenza impugnata impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catania, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA