Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22361 del 04/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 04/11/2016), n.22361
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 17243-2015 proposto da:
UNICREDIT LEASING SPA, società con socio unico, in persona del
procuratore speciale e dirigente, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO
TOBIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI
BATTISTA SPEZIA giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
F.F. HOLDING SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIANLUCA BOZZELLI giusta procura in calce alla
memoria difensiva;
– resistente –
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. T. BASILE che
chiede l’accoglimento del ricorso;
avverso l’ordinanza n. R.G. 1657/2013 del TRIBUNALE di NOLA,
depositata il 02/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2013 la società F.F. Holding s.r.l. convenne dinanzi al Tribunale di Nola la società Unicredit Leasing s.p.a., allegando di avere stipulato con essa un contratto di leasing, e chiedendo che tale contratto venisse dichiarato risolto per inadempimento della convenuta, con condanna di questa alle restituzioni ed al risarcimento del danno.
2. La Unicredit si costituì e, oltre a negare nel merito la propria responsabilità, eccepì preliminarmente l’incompetenza per territorio del Tribunale di Nola, in virtù d’un patto contrattuale che prevedeva la competenza esclusiva la competenza al Tribunale di Milano.
3. Con ordinanza 2.6.2015 il Tribunale di Nola ha dichiarato di “disattendere allo stato l’eccezione” di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta, e dato i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa.
4. La Unicredit ha impugnato la suddetta ordinanza con regolamento di competenza, deducendo – in sintesi – che la clausola del contratto di leasing la quale devolveva al Tribunale di Milano la competenza a conoscere delle controversie contrattuali era valida, efficace e non vessatoria, e che in virtù di essa il Tribunale avrebbe pertanto dovuto declinare la propria competenza.
5. La F.F. Holding si è difesa in questa sede, chiedendo che il regolamento di competenza fosse dichiarato inammissibile o rigettato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il regolamento è inammissibile, perchè proposto avverso un provvedimento che non ha l’efficacia nè di sentenza, nè di ordinanza ex art. 38 c.p.c..
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti stabilito che – anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza) – il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione. (Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014, Rv. 631956).
7. Nessuno dei suddetti requisiti formali e contenutistici richiesti dalla sentenza appena ricordata ricorre nel caso di specie. Infatti il Tribunale:
– non ha invitato le parti a concludere, anche nel merito;
– non ha formalmente trattenuto la causa in decisione;
– ha usato espressioni ambigue, dichiarando di “disattendere” l’eccezione “allo stato”, quasi a lasciar intendere che la questione potrà essere riesaminata in futuro.
Di un provvedimento di questo tipo il minimo che possa dirsi è che non ha alcun contenuto decisorio, perchè non risolve alcuna questione in termini definitivi ed incontrovertibili.
L’ordinanza qui impugnata deve dunque qualificarsi non come una ordinanza sulla competenza, ex art. 38 c.p.c., ma come una ordinanza di accantonamento della questione di competenza, ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3, ultimo periodo.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, perchè proposto avverso un provvedimento non impugnabile per cassazione, e privo di decisorietà e definitività.
8. Le spese del presente giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
8.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
PQM
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna Unicredit Leasing s.p.a. alla rifusione in favore di FF Holding s.r.l. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 1.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Unicredit Leasing s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 8 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016