Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22360 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. un., 26/09/2017, (ud. 12/09/2017, dep.26/09/2017),  n. 22360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15701-2016 proposto da:

CO&PARTNER SSD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO 75, presso

lo studio dell’avvocato RUGGERO STENDARDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CLAUDIO PIROLA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI STEZZANO;

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

1799/2016 del TRIBUNALE di BERGAMO;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

ZENO Immacolata, il quale conclude che venga dichiarata la

giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

Rilevato che:

Il Comune di Stezzano ha agito nei confronti della C.O. & Partner SSD s.r.l., deducendo:

che la concessionaria (OMISSIS) s.r.l., già (OMISSIS) s.r.l. (unica società rimasta dell’ati, a cui l’ente aveva dato in concessione con project financing la costruzione e la successiva gestione di un centro sportivo sito nell’area comunale), previa l’autorizzazione di cui alla Delib. G.M. 5 luglio 2012, n. 86 rilasciata alla condizione essenziale che venisse accettato dalla Banca BIIS uno specifico piano di rientro delle rate già maturate e non pagate dalla (OMISSIS), senza modifica del piano di ammortamento, senza alcun onere finanziario per il comune e con il rispetto degli accordi tra comune e concessionario, aveva affittato con atto del 6/9/2012 alla C.O. & Partner l’azienda avente ad oggetto la gestione dell’impianto sportivo in esame, che prevedeva il subentro dell’affittuaria nei diritti ed obblighi di cui alla convenzione col comune e successive modifiche;

che la (OMISSIS) era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo con la sentenza 22/2/2013;

che la C.O. & Partner non aveva perfezionato la pratica di subentro nel finanziamento gravante sull’immobile nè mai pagato alcuna rata alla banca mutuante, tant’è che questa aveva intimato il pagamento delle pendenze al Comune;

che con Delib. G.C. 3 dicembre 2013, n. 129, il Comune, preso atto del mancato avveramento delle condizioni di cui alla precedente Delib. settembre 2012, aveva dichiarato l’inefficacia della concessa autorizzazione al subaffitto e con la Delib. 27 dicembre 2013, n. 43, il Consiglio comunale aveva dichiarato la decadenza della fallita dalla concessione di servizio pubblico e risolto quindi la concessione dell’11/6/2004, confermando la volontà di rientrare nella disponibilità dell’impianto;

che il 13/1/2014, il curatore del Fallimento (OMISSIS), a seguito della diffida rimasta senza esito alla C.O. & Partner a pagare le rate di mutuo scadute ed in scadenza, aveva confermato l’avvenuta risoluzione della concessione ed il conseguente venir meno del subaffitto, redigendo in pari data l’inventario dei beni del fallimento;

che, nonostante ogni diffida a riconsegnare il complesso, la C.O. & Partner aveva continuato a detenere sine titulo l’impianto, ed aveva impugnato avanti al Tar la Delib. C.C. dicembre 2013, con richiesta di sospensiva, respinta dal Tar, la cui decisione era stata confermata dal Consiglio di Stato;

che eseguito coattivamente in data 20-25 agosto 2014 lo sgombero disposto con l’ordinanza sindacale del 19/8/2014, n. 1, erano stati evidenziati molteplici e gravi criticità dell’immobile e degli impianti, nonchè l’incasso di abbonamenti e buoni che sarebbero scaduti ben oltre il 20 agosto 2014.

Tanto premesso, il Comune, previo accertamento della violazione degli obblighi assunti col contratto di affitto d’azienda e conseguentemente di quelli del contratto di concessione (per il mancato pagamento dei ratei di mutuo scaduti sino al 20/8/2014, in subordine, per il mancato pagamento dell’indennizzo per l’occupazione dal 6/9/2012 al 20/8/2014, per i danni, per l’appropriazione di somme e danni all’immagine), ha chiesto la condanna della C.O. & Partner SSD al pagamento della somma di Euro 2.508.393,00 o in subordine, Euro 1.402.203,00.

La C.O. & Partner si è costituita, contestando la fondatezza della domanda del Comune ed ha avanzato domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell’ente al pagamento della somma di Euro 201.109,10, o della diversa somma risultante in corso di causa, o liquidata in via equitativa, quale controvalore dei beni apportati dalla stessa società al centro natatorio, non riconsegnati dal Comune e in subordine, la restituzione di detti beni col pagamento dell’indennizzo equivalente al valore d’uso degli stessi; la restituzione per equivalente delle addizioni e migliorie apportate al centro sportivo, nonchè il risarcimento del danno morale, oltre interessi, da compensarsi con le eventuali somme dovute dalla società al Comune. Alla prima udienza, il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda riconvenzionale (eccezione già fatta valere ed accolta con il provvedimento interinale reso nel giudizio possessorio). La C.O.&Partner ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione. Non ha svolto attività difensiva il Comune.

Il P.G. ha depositato le conclusioni scritte, ex art. 380-ter c.p.c., chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col ricorso ex art. 41 c.p.c., la società C.O. & Partner SSD sostiene l’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. a conoscere della domanda riconvenzionale (eccezione argomentata dal Comune sul rilievo di avere lo stesso agito sulla base dell’ordinanza di sgombero, avente natura di provvedimento autoritativo), sostenendo che il perimetro della riconvenzionale è limitato alla individuazione dei beni di proprietà della C.O. & Partner ed alla prova del relativo diritto.

Il ricorso è fondato.

Va premessa l’ammissibilità del regolamento ex art. 41 c.p.c., attesa la diversità della domanda riconvenzionale dalla domanda fatta valere col giudizio possessorio, nella cui fase sommaria ed in sede di reclamo è stata ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo. Ciò posto, deve evidenziarsi che, secondo il costante orientamento di queste Sezioni unite, ai fini del riparto della giurisdizione tra il giudice ordinario ed il giudice amministrativo rileva il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, e quindi della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (tra le tante, in tal senso le ordinanze Sez. U. 4/10/2012, n. 16848, 3/2/2016, n. 2052, 11/7/2017, n. 17110).

Nel caso di specie, la domanda riconvenzionale della C.O. & Partner non coinvolge in alcun modo poteri autoritativi dell’Amministrazione, ponendosi il provvedimento di sgombero e ancor prima la Delib. C.C. 27 dicembre 2013, di decadenza della fallita dalla concessione del servizio pubblico di cui si tratta, oggetto di impugnativa al Tar, come meri fatti storici e non già quali fatti costitutivi della domanda riconvenzionale.

Ed infatti, fatta valere dal Comune a fondamento della domanda principale la violazione da parte della C.O. & Partner “degli obblighi assunti in forza del contratto d’affitto d’azienda e conseguentemente di quelli della concessione…” (così pag. 9 della citazione), la convenuta ha richiesto in riconvenzionale, per la parte che qui interessa (C.O. & Partner non ha proposto il regolamento preventivo in relazione agli altri capi della riconvenzionale, per i quali non è stata sollevata dal Comune l’eccezione pregiudiziale), il controvalore dei beni apportati al centro sportivo, acquistati negli anni 2013 e 2014, dei quali ha richiesto al Comune l’asportazione, ed in subordine la restituzione e l’indennizzo per l’uso: detta pretesa è pertanto fondata sulla mera verifica della titolarità dei beni in contestazione, non ricompresi fra quelli detenuti dalla concessionaria alla stipula del contratto d’affitto d’azienda, e non investe direttamente il rapporto concessorio, nè rileva che il Comune abbia fatto ricorso ai propri poteri di autotutela emanando l’ordinanza sindacale per ottenere lo sgombero del Centro natatorio, essendo in questione tra le parti solo il profilo della titolarità dei beni indicati (sul principio, si richiamano, tra le altre, le pronunce Cass. Sez. U. 29/3/2013, n. 7939 e del 9/9/2013, n. 20596).

Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sul capo della domanda riconvenzionale di cui si tratta; sulle spese del presente regolamento deciderà il giudice ordinario, davanti al quale pende la causa.

PQM

 

La Corte dichiara che la giurisdizione sulla domanda riconvenzionale in esame appartiene al giudice ordinario, dinanzi al quale la causa già pende, ed al quale demanda di provvedere sulle spese del presente regolamento.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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