Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22360 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 15/10/2020), n.22360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. NONNO Giacom – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15115/2018 R.G. proposto da:

Compagnia Valdostana delle Acque Trading s.r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore, n.q. di incorporante Idroenergia

s.cons. r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via XXIV Maggio n.

43, presso lo studio degli avv.ti Nicola Lucariello e Alberto Mula,

che la rappresentano e difendono per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 6465/02/17, depositata il 13 novembre 2017.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’1 ottobre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

che

1. con la sentenza n. 6465/02/17 del 13/11/2017, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza n. 8156/10/16 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), con la quale era stato accolto il ricorso di Idroenergia s.cons.r.l. e dichiarata l’illegittimità della cartella di pagamento per accise sull’energia elettrica relative agli anni 2009 – 2014;

1.1. la CTR evidenziava, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di avviso di pagamento e atto di irrogazione sanzioni; b) l’atto di irrogazione sanzioni era venuto meno in quanto annullato dall’Ufficio;

c) con riferimento all’avviso di pagamento, annullato dalla sentenza n. 20546/38/15 della CTP di Roma, pendeva giudizio in Cassazione;

d) nonostante l’avvenuto pagamento a titolo “cautelare” di quanto previsto dalla cartella da parte della società contribuente, la materia del contendere non poteva dirsi cessata;

2. avverso la sentenza della CTR Compagnia Valdostana delle Acque Trading s.r.l. (di seguito COVAT), quale incorporante Idroenergia s.cons.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle dogane resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso COVAT deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla questione relativa all’illegittimità della cartella di pagamento impugnata in quanto fondata su un atto presupposto poi annullato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

2. il motivo è infondato;

2.1. la CTR ha rigettato implicitamente il rilievo della società contribuente affermando testualmente: “per le motivazioni suesposte ed ogni altra eccezione disattesa restando assorbita da quanto prefato, l’appello dell’ufficio deve essere accolto confermando la legittimità della cartella di pagamento impugnata”;

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 68 e 69, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che, a seguito della sentenza di merito che ha annullato l’atto presupposto, sentenza provvisoriamente esecutiva, la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere conseguentemente annullata per estinzione del ruolo;

4. il motivo è fondato;

4.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di riscossione dei tributi, l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l’atto impositivo da esse presupposto, poichè tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell’atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria” (Cass. n. 19078 del 10/07/2008; Cass. n. 13445 del 27/07/2012; Cass. n. 24092 del 12/11/2014);

4.1.1. le stesse Sezioni Unite, sia pure con riferimento all’ipotesi, peculiare, dei ruoli straordinari (ma con affermazione, come risulta dalla motivazione, che è il portato di principi generali) ha ribadito che “L’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall’avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dal D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 11 e 15 bis, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicchè, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l’ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l’obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata” (Cass. S.U. n. 758 del 13/01/2017);

4.1.2. si è infatti evidenziato che tale conclusione discende “dal riconoscimento della efficacia immediata delle sentenze delle commissioni tributarie concernenti atti impositivi” che si fonda, oltre che sul generale rinvio alle norme del codice di procedura civile (e, dunque, all’art. 282 c.p.c.), proprio sull’art. 68 che postula “che le sentenze tributarie di merito abbiano un effetto immediato”;

4.2. applicando i superiori principi al caso di specie, ne deriva che, in presenza di una sentenza della CTP, ancorchè non passata in giudicato, che ha annullato l’avviso di pagamento (come già evidenziato in narrativa, l’atto di irrogazione sanzioni è stato oggetto di precedente revoca in autotutela da parte dell’Amministrazione finanziaria), la CTR avrebbe dovuto, anche d’ufficio, procedere all’annullamento della cartella di pagamento impugnata;

5. in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso di COVAT;

5.1. la controricorrente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite di Euro 133.306,91; sussistono giusti motivi, in ragione della peculiare questione di diritto affrontata, per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite relative ai gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della ricorrente; condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 5.600,00, oltre spese forfetarie nella misura del quindici per cento, CPA e IVA; dichiara compensate tra le parti le spese relative ai gradi di merito;

si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal consigliere più anziano, Giancarlo Triscari, per impedimento del Presidente del Collegio e del primo e secondo Consigliere anziano, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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