Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22360 del 04/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 04/11/2016), n.22360
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10694-2015 proposto da:
L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE G.MAZZINI
112, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MASSIMO CANDREVA,
rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO VERDIGLIONE giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
TELECOM ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore speciale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. SPALLANZANI 22, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMO PROTO, rappresentata e difesa
dall’avvocato BOCCHINI ROBERTO giusta procura a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 360/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA del 16/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;
udito l’Avvocato Bruno Verdiglione difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:
“1. E’ impugnata la sentenZa 16.10.2014 n. 360, con la quale la Corte d’appello di Reggio Calabria ha provveduto – rigettandola – sulla domanda di risarcimento del danno proposta da L.F. nei confronti della Telecom s.p.a.” e fondata sull’assunto che la società Telecom, tardivamente rimuovendo i cavi telefonici abusivamente affissi sull’immobile dell’attore, aveva impedito a quest’ultimo di eseguire tempestivamente i necessari lavori di ristrutturazione, esponendolo a maggiori oneri economici.
2. Coi primi due motivi di ricorso il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe:
(a) erroneamente ritenuto che il giudice di primo grado avesse rigettato la domanda di risarcimento, piuttosto che trascurato di pronunciarsi di essa;
(b) erroneamente rigettato la sua domanda di risarcimento del danno, sena tenere conto delle prove presenti in atti.
La prima di tali censure è manifestamente inammissibile per difetto di interesse e totalmente furori quadro rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’appello si è pronunciata sul merito della domanda di danno rigettandola perchè non provata: dunque nulla rileva se la Corte d’appello abbia ritenuto la domanda in questione decisa, non decisa od assorbita da parte del Tribunale.
La seconda delle suddette censure è manifestamente inammissibile perchè: (a) non coerente col nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come interpretato dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza 8053/14;
(b) aspecifico, poichè si limita a denunciare che la Corte d’appello avrebbe errato a ritenere la domanda di danno non provata perchè in realtà le prove c’erano;
(c) in ogni caso, perchè censura una tipica quaestio facti.
3. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’erroneità della parziale compensazione delle spese da parte del giudice d’appello.
Il motivo è manifestamente infondato, costituendo la compensazione totale o parziale delle spese di lite una scelta discrezionale del giudice di merito.
4. Si propone pertanto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese”.
2. La sola parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
4. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
4.1. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
PQM
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna L.F. alla rifusione in favore di Telecom Italia s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 4.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2, che si distraggono ex art. 93 c.p.c. in favore dell’avv. Roberto Bocchini, il quale, chiedendo la distrazione, ha implicitamente dichiarato di avere anticipato le spese e non avere riscosso gli onorari;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di L.F. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 8 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016