Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2236 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/01/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16460-2014 proposto da:

M.C., sia in proprio che nella qualità di amministratore

pro tempore del “Centro Polidiagnostico Arenella di M.C.

& C. S.a.s.” già “Centro Polidiagnostico Arenella di

A.F. & C. S.a.s., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCUMVALLAZIONE CLODIA 167, presso lo studio dell’avvocato

ANTONELLA SANSONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO

CARDAROPOLI, ROSARIO FRANCESCO CRUDO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS) CENTRO, già Azienda

Sanitaria Locale di Napoli (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

MARCO PAPIO N. 15 presso lo studio dell’Avvocato ANGELO BONITO che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

E.N.P.A.B. – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Biologi,

in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in

ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO FRANCESCO

CRUDO;

– controricorrente –

e contro

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7480/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/01/2014 R.G.N. 8020/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ROSARIO FRANCESCO CRUDO;

udito l’Avvocato ANGELO BONITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 7480/2013, ha rigettato l’appello proposto dal Centro Polidiagnostico Arenella di Am.Fa. & C. s.a.s., nonchè da M.C., nei confronti dell’ASL Napoli (OMISSIS) Centro, dell’Ordine Nazionale dei Biologi e dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Biologi, avverso la sentenza emessa dal Tribunale in funzione di Giudice del lavoro della stessa città, che aveva rigettato la domanda proposta dalle citate parti appellanti al fine di ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’ASL NA (OMISSIS) di corrispondere per tutte le prestazioni ricevute dal Centro il contributo ENPAB del 2% per la quota della società facente capo a M.C., biologo iscritto all’ENPAB, con condanna della detta ASL al pagamento della somma di Euro 19.371,93 per quanto dovuto al M. per il mancato versamento del contributo integrativo maturato sulle prestazioni relative al periodo gennaio 2001 – dicembre 2007 ed accessori.

2. La Corte territoriale ha individuato il quadro normativo di riferimento nel D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 8 e nell’art. 4 del Regolamento di disciplina delle Funzioni di Previdenza dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi ed ha accertato che il dottor M.C. esercita la professione di biologo nell’ambito del Centro Polidiagnostico Arenella di Am.Fa. & C. s.a.s., in regime di convenzione con ASL NA (OMISSIS), essendone lo stesso M. socio con quota di partecipazione al 25%.

La questione relativa all’obbligo dell’ASL di versare il contributo integrativo è stata risolta valorizzando il rapporto sinallagmatico esistente tra retribuzione e contribuzione, per cui, si è affermato che – trattandosi di struttura convenzionata esercitata in forma societaria – i compensi relativi alle singole prestazioni non possono che confluire nel bilancio della società che è autonomo centro di imputazione giuridica, come del resto previsto dal regime convenzionale voluto dalla L. n. 833 del 1978 e pure dal regime dell’accreditamento di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6.

3. Da tali presupposti, la Corte ha tratto la conseguenza che la ratio della normativa sia nel senso di lasciare che il pagamento del contributo integrativo resti a carico della società, a nulla rilevando che la convenzione intercorsa tra la stessa e l’ASL NA (OMISSIS) Centro prevedesse il contrario e ciò dal momento che non era stato richiesto il pagamento in base a tale convezione.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il dottor M.C. in proprio e n. q. di amministratore del Centro sulla base di due motivi illustrati da memoria.

5. Resiste con controricorso ENPAB che ha pure depositato memoria. ASL Napoli 1 Centro ha depositato controricorso, con successiva memoria, notificato a controparte in data 8.11.2019. L’Ordine dei biologi è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va rilevata la tardività del controricorso, notificato solo in data 8 novembre 2019 e, quindi, in violazione del disposto dell’art. 370 c.p.c., secondo cui lo stesso va notificato entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso; nel caso di specie, il ricorso è stato notificato il 19 giugno 2014 e depositato il 3 luglio 2014, mentre il termine per tale deposito sarebbe scaduto il 9 luglio 2014. Il controricorso è, quindi, inammissibile.

2. A mente del medesimo articolo, in mancanza di notificazione entro il termine previsto del controricorso, la parte intimata non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale, cosa avvenuta nel caso di specie.

3. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa ed erronea applicazione della L. n. 335 del 1995, del D.Lgs. n. 103 del 1996 (art. 6, 7, 8) e del Regolamento ENPAB (art. 4) e contraddittorietà della motivazione, in ragione del fatto che dal complesso normativo sopra indicato, vincolante non solo per gli iscritti alla Cassa ma per tutti i soggetti dell’ordinamento, si evince che la maggiorazione del 2% (cd. contributo integrativo) deve essere applicata su tutti i redditi connessi all’esercizio dell’attività professionale di biologo anche se si tratti di attività svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa (D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 8 e art. 4 Reg. ENPAB) ed il biologo ha diritto a ripetere le somme versate a tale titolo direttamente dal soggetto che si avvale della sua prestazione. La stessa normativa regolamentare, peraltro, prevede che nel caso in cui il biologo sia socio o membro di una società o di una associazione professionale, sarà la stessa società od associazione ad applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni singolo socio o associato iscritto all’Ente e l’ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all’Ente dal singolo iscritto è calcolato su una percentuale dei corrispettivi lordi conseguiti dalla associazione o società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili spettanti all’iscritto stesso (art. 4, comma 1 Reg. ENPAB). Il contributo integrativo, che ha finalità solidaristiche all’interno della categoria, viene riscosso direttamente dall’associazione o società partecipata ai sensi dell’art. 4, comma 2, Reg..

4. Il secondo motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6 e della L.n. 243 del 2004, art. 1, commi 39 e 40, in relazione alla erroneità delle ulteriori motivazioni addotte dalla sentenza impugnata con riferimento alla incidenza, sulla questione controversa, del regime delle tariffe predeterminate dalla Regione, destinato a remunerare il servizio reso dalla società. Tale regime, che è ispirato a perseguire vantaggi di spesa pubblica, non produce effetti sulla diversa obbligazione di legge di tipo previdenziale che, al pari di quella tributaria, non è eludibile dalle parti e, semplicemente, si aggiunge al costo del servizio professionale reso. Ugualmente errato, ad avviso della ricorrente, è il riferimento alla L. n. 243 del 2004, art. 1, commi 39 e 40, che espressamente escludono la rivalsa nei confronti del SSN per la corresponsione del contributo integrativo nei confronti delle società professionali mediche ed odontoiatriche in qualunque forma costituite.

5. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

6. Il ricorrente, sostanzialmente, addebita alla sentenza impugnata una errata interpretazione del quadro normativo al cui interno si colloca la fattispecie che attiene alla individuazione del soggetto effettivamente gravato dell’obbligo di versare all’Ente di Previdenza per i biologi il contributo integrativo previsto dal D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 8 e dall’art. 4 del Regolamento ENPAB.

7. Va ribadito che la privatizzazione degli enti previdenziali dei liberi professionisti fu disposta dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537 (art. 10, commi 32 e 33) ed attuata con il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 ed il D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

8. In particolare, il D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1 ha assoggettato a trasformazione in associazioni o in fondazioni di diritto privato molteplici enti pubblici gestori, regolando tale processo di privatizzazione con la previsione di apposita deliberazione dei competenti organi di ciascun ente, imponendo l’assenza di finanziamenti pubblici o altri sostegni pubblici di carattere finanziario.

9. Corte Cost., 18 luglio 1997, n. 248 e 5 febbraio 1999, n. 15, hanno precisato che tale processo di trasformazione non ha dato luogo ad una privatizzazione sostanziale, essendo rimasto immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale svolta dagli enti privatizzati, “articolandosi sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi”.

10. In tale contesto va letto il D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 8 che nella versione originaria, per quanto qui di interesse, prevede: “1. (…) 2. Gli iscritti agli albi o elenchi (…) sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell’utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite. 3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall’iscritto medesimo all’atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura”.

11. Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di disciplina della funzione di previdenza adottato dall’ENPAB vigente ratione temporis: “Gli iscritti all’Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell’attività autonoma di libera professione, conseguito anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, e devono versare all’Ente il relativo ammontare, indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito colui che si avvale dell’attività professionale. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest’ultimo.

Le Associazioni Professionali e le Società alle quali partecipa un iscritto all’Ente devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni singolo socio o associato iscritto all’Ente.

L’ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all’Ente dal singolo iscritto è calcolato su una percentuale dei corrispettivi lordi conseguiti dalla associazione o società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili spettante all’iscritto stesso (…)”.

12. Da quanto sin qui esposto emerge con particolare evidenza che la riscossione da parte del professionista del contributo integrativo, pari al due per cento del fatturato da porre a carico dell’utenza mediante evidenza in fattura, deriva direttamente dalla legge e tale disposizione è chiaramente rivolta a chiunque si trovi nella situazione descritta. Inoltre, la disposizione regolamentare, contenente la ulteriore disciplina del sistema di riscossione del contributo, laddove l’attività professionale sia resa in forma associata o societaria, realizza una legittima applicazione del potere regolamentare previsto dal citato D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 6.

13. Come questa Corte di legittimità ha più volte affermato (vd. da ultimo Cass. n. 4608 del 2019 e le pronunce ivi richiamate) il principio di autonomia riconosciuto alle Casse professionali dal D.Lgs. n. 594 del 1994 e dal D.Lgs. n. 103 del 1996 realizza, nel rispetto della natura pluralista dell’intero sistema previdenziale, lo scopo di rispettare le istanze del gruppo professionale nella gestione dell’assicurazione obbligatoria, all’interno dello spazio assegnato loro dalla legge (L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12), senza il concorso finanziario da parte dello Stato.

14. L’attribuzione di autonomia gestionale, organizzativa e contabile a tali associazioni o fondazioni, con i limiti dovuti “alla natura pubblica dell’attività svolta” (art. 2, comma 1), garantisce ai nuovi soggetti autonomia statutaria e regolamentare (art. 1, comma 4) ed il finanziamento attraverso i versamenti contributivi dei propri iscritti, con divieto di contribuzioni pubbliche (art. 1, commi 1 e 3), pur permanendo, nei loro confronti, il controllo pubblico (art. 3).

15. Con l’entrata in vigore della L. n. 133 del 2011, i contributi integrativi, posti appunto a carico di chi si avvale delle attività professionali degli iscritti, sono imposti nella misura fissata mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo e sono riscossi direttamente dall’iscritto medesimo all’atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura.

16. La legge suddetta ha pure previsto che, al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente D.Lgs. e a quelli di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all’incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti.

17. Se questo è, in sintesi, il peculiare ambito normativo che connota il rapporto previdenziale intercorrente, in generale, tra biologo ed Enpab è evidente, che ipotizzare, come impone la tesi seguita dalla sentenza impugnata, che la regola generale della riscossione del contributo integrativo a carico dell’utenza non si debba applicare laddove la prestazione del biologo sia resa quale socio di società accreditata presso l’Azienda sanitaria, non risponde nè al dato testuale delle norme sopra riportate e neanche ad una logica di equa distribuzione degli obblighi contributivi tra gli iscritti all’Ente di previdenza che è, invece, punto essenziale della solidarietà categoriale.

18. Senza alcuna giustificazione, infatti, il biologo socio o associato si troverebbe gravato di oneri contributivi maggiori rispetto ai colleghi non associati pur fruendo delle medesime prestazioni previdenziali.

19. In realtà, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l’autonomia soggettiva della società professionale o dell’associazione non incide sul rapporto previdenziale intercorrente tra l’iscritto e l’Ente ed il vincolo associativo (o societario) riverbera solo sulle concrete modalità di calcolo dell’importo contributivo dovuto, come fatto palese dal disposto dell’art. 8 del Reg. citato che dispone che l’ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all’Ente dal singolo iscritto è calcolato su una percentuale dei corrispettivi lordi conseguiti dalla associazione o società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili spettante all’iscritto stesso.

20. La regolamentazione contributiva appena descritta non soffre, dunque, di alcuna lacuna, per cui non vi è spazio per interpretazioni analogiche o solo estensive che attingano al disposto della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 39.

21. Tali disposizioni, peraltro, non condividono la ratio di quelle sopra applicate. Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. n. 10959 del 2018; Cass. n. 11257 del 2016; Cass. n. 11591 del 2016) esse sono relative alle società professionali mediche od odontoiatriche ed quelle di capitali ed attribuiscono a ciascun medico la quota parte della contribuzione di spettanza individuale, prevedendo che “le medesime società” indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività’ di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale”: si è ritenuta la portata specifica della disposizione nel senso che la stessa impone una lettura appropriata e tecnica della parola “fatturato”, giacchè essa non avrebbe significato ove la base di calcolo fosse già costituita dalle fatture emesse dai professionisti a fronte dei compensi ricevuti dalla società.

22. L’intento teleologico della norma in esame conferma che la L. n. 243 del 2004 è intervenuta a colmare una lacuna normativa (l’assoggettamento a contribuzione delle attività dei medici specialisti esterni operanti in strutture societarie), attraverso la previsione del prelievo contributivo sul fatturato annuo delle società, in qualsiasi forma costituite, prodotto dalle prestazioni specialistiche rese dai medici e odontoiatri nei confronti del Servizio pubblico. Si è voluto così evitare che, attraverso lo schermo della struttura societaria, l’attività di lavoro del medico in regime di libera professione fosse sottratta alla contribuzione previdenziale.

23. In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e rinviata per nuovo esame della fattispecie facendo applicazione del disposto del D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 8 e art. 4 del Regolamento ENPAB sopra citato.

24. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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