Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2236 del 30/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 2236 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 18423-2010 proposto da:
PIAZZA VITALBA, TOTO MARIA, PIAZZA ENZA, elettivamente
domiciliate in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso
lo studio dell’avvocato ULISSE COREA, rappresentate e
difese dall’avvocato ROBERTO PIGNATONE giusta delega
in calce;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 30/01/2018

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti avverso la sentenza
daraPAILmD, ,

n.

149/2009 della COMM.TRIB.REG.

depositata il 12/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

LOCATELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso,
inammissibile il 6 ° motivo;
udito per il controricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che
si riporta agli atti.

udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

N.R.G.18423/2010

FATTI DI CAUSA
La Guardia di Finanza eseguiva una verifica fiscale nei confronti di
Piazza Vito, titolare della omonima ditta individuale esercente l’attività di
commercio di materiali edili. All’esito redigeva
constatazione

processo verbale di

del 17.3.2000, con il quale contestava l’esistenza di

maggiori ricavi per lire 1.753.046.947,cosi composti: lire 51.985.999 e
lire 11.140.000 per rinvenimento di assegni e cambiali che non

dal raffronto tra le giacenze contabili di magazzino e le giacenza effettive
riscontrate all’atto dell’accesso, dal quale risultava l’effettuazione di
vendite non registrate in contabilità, che, tenuto conto del ricarico sul
costo del venduto calcolato nella percentuale del 19,3085%,
determinava maggiori ricavi per il predetto ammontare. Sulla base di tali
accertamenti l’Agenzia delle Entrate notificava a Toto Maria, Piazza Enza
e Piazza Vitalba , in qualità di eredi di Piazza Vito nel frattempo deceduto,
un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2000 con il quale, in
relazione ai maggiori ricavi accertati di lire 1.753.046.947, determinava
le corrispondenti maggiori imposte Irpef, Irap ed Iva.
Gli eredi di Piazza Vito proponevano ricorso alla Commissione
tributaria provinciale di Agrigento che lo rigettava con sentenza del
29.8.2007.
Gli eredi di Piazza Vito proponevano appello alla Commissione
tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 12.10.2009.
Contro la sentenza di appello Toto Maria, Piazza Enza e Piazza Vitalba
propongono ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
1.Primo motivo: “nullità della sentenza con riferimento sia all’eccepita
illegittimità della rilevazione e valorizzazione delle giacenze di magazzino
e del calcolo della percentuale di ricarico, sia all’eccepita illegittimità della
imputazione per intero all’anno 2000 della presunta evasione determinata
con riferimento al periodo 1 gennaio 1999-27 gennaio 2000 (art.360
primo comma n.4 cod.proc.civ. ), “nella parte in cui la sentenza

trovavano corrispondenza nella contabilità; lire 1.689.920.948 desunti

impugnata, pur dando conto delle predette doglianze, ha omesso di
pronunciarsi sul punto.
Il motivo è infondato. La sentenza impugnata contiene la trascrizione
dei motivi di appello rispetto ai quali i ricorrenti lamentano il vizio di
omessa pronuncia. In particolare la Commissione tributaria regionale
rileva che gli appellanti : ” 1.2-lamentano che l’inventario delle merci ai
fini della determinazione del costo del venduto non è stato predisposto

esercizi;1.3-contestano la percentuale di ricarico del 19,3085% per
essere stata applicata per due esercizi diversi, mentre poteva essere
utilizzata esclusivamente per l’esercizio di riferimento e non per due”. Se
ne deve dedurre che la statuizione finale di rigetto integrale della
impugnazione ha riguardato tutti i motivi di doglianza espressamente
presi in considerazione dal giudice di appello, con conseguente
insussistenza del denunciato vizio di omessa pronuncia di cui all’art.360
primo comma n.4 cod.proc.civ.
2.Secondo motivo:”nullità della sentenza per omessa motivazione in
riferimento sia all’eccepita illegittimità della rilevazione e valorizzazione
delle giacenze di magazzino e del calcolo della percentuale di ricarico, sia
all’eccepita illegittimità della imputazione per intero all’anno 2000 della
presunta evasione determinata con riferimento al periodo 1 gennaio
1999-27 gennaio 2000 (art.360 primo comma n.5 cod.proc.civ. )”.
Il secondo motivo è fondato. A fronte degli specifici e dettagliati
motivi di appello, che censuravano la sentenza di primo grado per non
avere dato risposta alle medesime doglianze già formulato nel ricorso
introduttivo, la Commissione tributaria regionale ha fornito una
motivazione generica ( raffrontata alla specificità dei motivi di appello) ed
apparente, limitandosi ad osservare che “i motivi dedotti non censurano
la sentenza impugnata ma propongono con nuova veste i motivi di
impugnazione dell’avviso di accertamento già dedotti nel ricorso
introduttivo”. In tal modo la C.T.R. non considera che l’appello è un
mezzo di impugnazione ad effetto devolutivo che rimette all’esame del
giudice di secondo grado la medesima questione controversa già
sottoposta al vaglio del primo giudice e non ha per oggetto la sola
sentenza ma anche il sottostante rapporto controverso. La censura degli

2

con il metodo LIFO obbligatorio nel caso di formazione di scorte di più

appellanti (come desumibile dalla trascrizione dei motivi del ricorso
introduttivo e dei motivi di appello riportati nel ricorso per cassazione,
nonché dalla stessa sentenza impugnata) era proprio incentrata sulla
circostanza che il giudice di primo grado, ad avviso degli impugnanti,
non aveva dato alcuna specifica risposta agli originari motivi di ricorso
reiterati con l’atto di appello, con particolare riguardo alla inattendibilità
della percentuale di ricarico determinata dall’Ufficio ed alla dedotta

presunta evasione determinata in riferimento all’anno di imposta 1999.
3.Terzo motivo: “violazione e/o falsa applicazione dell’art.59 (testo
vigente nel 2000) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 (art.360 primo
comma n.3 cod.proc.civ. “, motivo formulato in via subordinato in caso di
mancato accoglimento dei precedenti motivi di ricorso.
Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo
4.Quarto motivo:”violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 75 del
d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 , dell’art.38 d.P.R. 29 settembre 1973
n.600 e degli artt.20,30 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633( art.360
comma primo n.3 cod.proc.civ. ) “, nella parte in cui la Commissione
tributaria regionale, dichiarando legittimo l’avviso impugnato, “ha
avallato l’operato della Agenzia delle Entrate che contiene una pretesa
impositiva astrattamente riconducibile a due diversi periodi di imposta
(1999 e 2000) ma imputata interamente ad una sola annualità(2000)”.
Il quarto motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
5.Quinto motivo: “violazione e falsa applicazione dell’art.43 d.P.R.
29 settembre 1973 n.600 e 57 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 (art.360
comma primo n.3 cod.proc.civ. )”, nella parte in cui l’Amministrazione
finanziaria ha eluso il divieto di accertamenti integrativi in difetto della
sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, nonché l’intervenuta
decadenza dal potere di accertamento ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto per l’anno 1999″.
Il motivo è inammissibile perché censura direttamente la asserita
illegittimità dell’atto impositivo, omettendo di indicare, in violazione del
principio di autosufficienza, se e come le questioni giuridiche prospettate
siano state sottoposte all’esame del giudice di appello.

3

illegittimità della imputazione per intero all’anno di imposta 2000 della

6.Sesto motivo:”violazione e falsa applicazione dell’art.39 del d.P.R.
29 settembre 1973 n.600 ( art.360 comma primo n.3 cod.proc.civ. )”,
nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto la sussistenza dei
requisiti di gravità , precisione e concordanza delle presunzioni semplici
utilizzate dall’Amministrazione finanziaria per la rettifica del reddito ai
fini delle imposte dirette.
Il motivo è inammissibile perché, dopo avere denunciato una

ipoteticamente, al diverso vizio di motivazione, ovvero attinenti al merito
dell’accertamento, non sindacabile nel giudizio di legittimità.
In accoglimento del secondo motivo di appello, ivi assorbiti il terzo ed
il quarto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla
Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione,
alla quale è demandatala la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, assorbito il terzo ed il quarto; rigetta il
primo motivo; dichiara inammissibile il quinto; cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche sulle spese, alla
Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.
Così deciso il 8.11.2017.

Estensore

Presidente

Giuseppe Locatelli

AurelicyCappabianca

violazione di legge sostanziale, in realtà articola censure afferenti,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA