Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2236 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 30/01/2017, (ud. 21/12/2016, dep.30/01/2017),  n. 2236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

M.M., in proprio e in qualità di socio e l.r. di M.F.

DERBY s.n.c., rappr. e dif. dall’avv. Silvia Ginocchi e dall’avv.

Giovanni Potere, elett. dom. in Roma, presso lo studio del secondo

in via Sangemini n.29, come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

TOTALERG s.p.a. (già Total Italia s.p.a.), in persona del l.r.p.t.,

rappr. e dif. dagli avv. Pietro Cavasola, elett. dom. presso e nello

studio del medesimo, in Roma, via Agostini Depretis n.86, come da

procura a margine dell’atto;

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

C.F.;

– intimato-

per la cassazione della sentenza App. Milano 22.12.2011, n. 3570/11;

vista l’ordinanza interlocutoria 9.10.2015 e il successivo decreto

presidenziale assunto ai sensi degli artt. 289 e 331 c.p.c. ai fini

di integrazione del contraddittorio verso C.F.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 21 dicembre 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo

Ferro;

udito l’avvocato M. Iannacci per il controricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

Il PROCESSO

M.M. e la società M.F. Derby s.n.c. impugnano la sentenza App. Milano 22.12.2011, n. 3570/2014 con cui, respingendo il proprio appello (proposto unitamente all’altro socio C.F.) ed altresì quello incidentale di Total Italia s.p.a. (ora TotalErg s.p.a.), fu confermata la reiezione delle domande volte ad avversare la pronuncia di risoluzione (per scadenza dei termini) del “contratto di affidamento di vendita in associazione” (OMISSIS) stipulato fra la società concedente l’impianto di distribuzione di carburanti e gli attori, resa in primo grado dal Trib. Milano (con sentenza 12.4.2007) e avente riguardo alla data del 14.11.2002.

Ritenne la corte d’appello che non poteva accogliersi la dedotta nullità contrattuale, posto che la disciplina speciale di cui al D.L. n. 745 del 1970, art. 16 e D.P.R. n. 1269 del 1971, art. 19 prevede la mera possibilità, ma non l’obbligo, per il titolare della concessione di affidare a terzi la gestione degli impianti di distribuzione, dunque essendo compatibile con la norma la gestione diretta, attuata nella specie dalla Total in qualità di associante nell’associazione in partecipazione ed essendo comunque stato garantito il servizio. Parimenti, fu rigettato l’appello ove si contestava dagli appellanti la correttezza della detrazione delle spese di gestione nella individuazione dell’utile di esercizio e il mancato rispetto degli accordi di categoria, trattandosi di censure generiche e sfornite di prova.

L’appello incidentale di Total era a sua volta rigettato per la genericità con cui la società aveva chiesto liquidarsi il danno da mancata tempestiva riconsegna degli impianti in 500 mila euro e la natura esplorativa della CTU invocata.

Il ricorso è affidato a due motivi e ad esso resiste la società con controricorso e ricorso incidentale su un motivo, oltre che mediante memoria finale.

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti in via principale deducono violazione di legge ai sensi del D.L. n. 745 del 1970, art. 16 e D.P.R. n. 1269 del 1971, art. 19 avendo erroneamente la corte d’appello trascurato che il contratto di associazione in partecipazione stipulato fra le parti era nullo, poichè elusivo della normativa primaria che prevedeva, in alternativa alla gestione diretta dell’impianto, l’affidamento novennale a terzi in gestione mediante cessione gratuita dell’uso degli apparecchi e delle attrezzature serventi, oltre che degli immobili di ricovero, mentre nella specie tutte le incombenze erano a carico dei ricorrenti.

Con il secondo motivo, lamentano i ricorrenti le mancate pronunce sulle denunciate violazioni contrattuali (per aver Total sempre detratto le sue spese di gestione prima del computo dell’utile, spettante per il 80% alla associata) e degli accordi di categoria (avendo Total praticato margini a litro, sui prodotti petroliferi venduti, inferiori a quelli fissati come minimi inderogabili).

Con il ricorso incidentale, il controricorrente deduce la violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. e art. 115 c.p.c. quanto al rigetto della domanda di risarcimento del danno per mancato utilizzo dell’impianto, a causa della ritardata restituzione, sussistendo agli atti ogni elemento per determinarne consistenza e natura.

1. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile, poichè con esso da un lato si chiede in questa sede una rivisitazione diretta dell’accertamento di fatto compiuto, avendo riguardo alla gestione dell’impianto di distribuzione dei prodotti petroliferi, da parte del giudice di merito, che ha concluso per la coerenza con la previsione contrattuale assunta dalle parti: con essa si prevedeva appunto, del tutto compatibilmente con la latitudine descrittiva degli (allora vigenti) D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 16 (conv. nella L. 18 dicembre 1970, n. 1034) e D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, art. 19 (esecutivo dell’art. 16 cit.), i quali “non comminano espressamente la nullità di un contratto di affidamento difforme da quelli ivi previsti, sempre che sia idoneo ad assicurare il servizio ed a soddisfare il relativo fabbisogno collettivo” (Cass. 23853/2008, 5003/1996, riprese anche da Cass. 16992/2002), che la gestione rimanesse in capo a Total, che associava nella conduzione dell’impianto, con specifica retrocessione di quota degli utili, la società Derby s.n.c. Nè il contratto di associazione in partecipazione è stato ricostruito come simulato, posta dunque la effettività dell’esercizio della lecita facoltà di gestione diretta in capo all’associante, secondo l’apprezzamento di fatto fornito dalla corte d’appello e non censurato in modo appropriato, stante il mero rilievo all’altezza della violazione di legge (Cass. 21603/2013). Dall’altro lato, una ricostruzione alternativa delle condotte accertate non è possibile, in questa sede, anche per gli evidenti limiti di specificità del ricorso, che ha fatto riferimento al contratto inter partes solo in modo generico e lacunoso, parimenti potendosi ripetere che, per un verso, al fine di “soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa copgnizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa.” (Cass. 1926/2015). Per altro verso, “al fine di ritenere integrato il requisito della autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, quando esso concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili, sicchè, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l’omessa osservanza del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) ” (Cass. 22607/2014).

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, poichè la censura non rinviene corrispondenza nella pronuncia impugnata, che invero ha puntualmente trattato – escludendone la sussistenza – delle pretese violazioni contrattuali e dei criteri di retrocessione del margine di guadagno, qualificando l’appello sul punto afflitto da genericità ed inoltre non accompagnato, in giudizio, da presupposti di fatto e giuridici alternativi rispetto all’andamento della vicenda contrattuale tra le parti, tra l’altro corroborata da una specifica puntualizzazione su come contabilizzare in detrazione le spese generali d’impianto sostenute dall’associante.

3. Il predetto esito induce infine il Collegio a fare applicazione del principio per cui, in tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia del ricorso incidentale proposto tardivamente, cioè oltre il termine (breve o annuale) d’impugnazione della sentenza, avendo esso assunto (in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso principale) natura e funzione di ricorso principale ed essendo quindi divenuto privo di rilievo il termine proprio (ai sensi degli artt. 370 e 371 c.p.c.) del ricorso incidentale (Cass. 881/1996, 6531/1997, 6986/1998, 3816/1999, 11/2000, 3348/2001). In questa vicenda fu proprio la controricorrente Totalerg s.p.a. a notificare la sentenza d’appello all’altra parte, facendo così decorrere, ai predetti fini e per entrambe, il termine breve per la successiva eventuale impugnazione avanti a questa Corte.

Va poi aggiunto che, essendo il ricorso incidentale tardivo inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, la conseguenza è che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata o meno soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. 4074/2014, 23469/2014): la provocazione al ricorso incidentale tardivo è imputabile esclusivamente al ricorrente in via principale e l’inefficacia di esso dipende dall’avere la parte ricorrente principale proposto un ricorso inammissibile, mentre la proposizione del ricorso incidentale è avvenuta dopo la formazione della cosa giudicata formale a causa dell’iniziativa così qualificata del ricorrente principale, nè la Corte ha proceduto all’esame dell’incidentale mentre ciò che rileva, per stabilire chi debba rispondere secondo il principio di causalità delle spese, è solo la decisione assunta sul ricorso principale.

Ne consegue che il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale è inefficace e le spese del procedimento vanno poste a carico, secondo la regola della soccombenza, del ricorrente in via principale, con liquidazione come meglio da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace il ricorso incidentale, condanna il ricorrente in via principale al pagamento delle spese, liquidate in Euro 8.200 (di cui 200 per spese), oltre al 15% forfettario sui compensi per spese e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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