Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2236 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. III, 01/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29509/2008 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO

9, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA APUZZO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FEDERICO SICIGNANO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A., P.R.;

– intimati –

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA (già Compagnia Assicuratrice Unipol

SpA per intervenuta variazione di denominazione sociale) in persona

del responsabile della Direzione Liquidazione Sinistri, elettivamente

domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avv. LORINI RICCARDO, giusta procura speciale a margine

del ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO

9, presso lo studio dell’avvocato APUZZO TIZIANA, rappresentata e

difesa dall’avvocato SICIGNANO FEDERICO, giusta procura a margine del

ricorso introduttivo del giudizio;

– controricorrente all’incidentale –

sul ricorso 29512/2008 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 9,

presso lo studio dell’avvocato APUZZO TIZIANA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO MALAFRONTE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A., B.E.;

– intimati –

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA (già Compagnia Assicuratrice Unipol

SpA per intervenuta variazione di denominazione sociale) in persona

del Responsabile della Direzione Liquidazione Sinistri, elettivamente

domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avv. LORINI RICCARDO, giusta procura speciale a margine

del ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 9,

presso lo studio dell’avvocato APUZZO TIZIANA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MALAFRONTE ANTONIO, giusta procura a margine del

ricorso introduttivo del giudizio;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 374/2007 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA –

SEZIONE DISTACCATA DI GRAGNANO, depositata il 26/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo

Vittorio;

La Corte:

Letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con separati ricorsi notificati il 18 novembre 2008 B. E. e P.R. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 26 ottobre 2007 dal Tribunale di Torre Annunziata – Sezione distaccata di Gragnano che, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, aveva condannato il P. a pagare Euro. 1.018,00 in favore della trasportata B. a titolo di risarcimento danni da sinistro stradale, mentre rigettava la domanda avanzata dallo stesso P. nei confronti di R.A..

L’Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (già Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A) ha resistito e proposto separati controricorsi incidentali cui la B. e il P. hanno resistito con separati controricorsi. Il R. non ha espletato attività difensiva.

Preliminarmente i quattro ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2 – Occorre premettere, sul piano generale, che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso sì risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo del proprio ricorso, la B. (ricorrente principale) denuncia violazione della L. n. 39 del 1977, art. 5, degli artt. 2702, 2730 e 2735 c.c., artt. 115, 116, 215 e 232 c.p.c., nonchè degli artt. 2054 e 2055 c.c.; error in iudicando, nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Formula un quesito che non da ragione delle numerose violazioni di norme di diritto sostanziale e processuale denunciate, non postula l’affermazione di un principio di diritto decisivo per il caso di specie ma di applicabilità generalizzata, trascura la circostanza fondamentale che la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità esclusiva del P., che ha condannato a risarcirle il danno, rende necessario l’esame degli atti e valutazioni di merito. Quanto all’addotto vizio di motivazione, la ricorrente ha omesso di formulare il prescritto momento di sintesi, necessario per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza impugnata si riveli rispettivamente omessa, insufficiente e contraddittoria.

Con il secondo motivo la ricorrente principale lamenta omessa, errata interpretazione delle prove acquisite. Omessa e viziata motivazione della decisione.

Anche questa censura è priva del momento di sintesi formulato nei termini indicati, propone un quesito che si risolve in un’indagine di fatto (il giudice di legittimità non può imporre a quello di merito di disporre nuova consulenza tecnica nè indicare quali siano le nozioni scientifiche cui debba fare riferimento) e si rivela assolutamente aspecifico non indicando quali elementi il Tribunale abbia ignorato o mal valutato.

Con il terzo motivo la medesima ipotizza violazione dell’art. 112 c.p.c.; omessa pronuncia; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato,- error in procedendo.

La censura è inammissibile perchè, pur prefigurando una violazione di norma di diritto, non postula l’enunciazione da parte della Corte di alcun principio.

Il quarto motivo lamenta errata interpretazione delle prove acquisite; difetto di motivazione ma non contiene il prescritto momento di sintesi e fa esplicito riferimento al travisamento di fatto, vizio non censurabile in questa sede. Con il quinto motivo la B. ha denunciato violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c.;

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il tema è quello della regolamentazione delle spese di lite, ma le numerose violazioni denunciate non si risolvono nè nella postulazione di un quesito di diritto, nè nella formulazione di un momento di sintesi.

4. – Il P. con il primo motivo denuncia error in iudicando;

violazione della L. n. 39 del 1977, art. 5, degli artt. 2702, 2730 e 2735 c.c., artt. 115, 116, 215 e 232 c.p.c..

Il quesito, inammissibilmente, non spiega le numerose violazioni asserite e s’incentra sul valore confessorio da attribuire al CID trascurando, però, la motivazione addotta al riguardo dalla sentenza impugnata (che, tra l’altro, ha fatto leva sulla circostanza che il R. fosse stato evocato in giudizio come proprietario e non come conducente dell’auto antagonista), peraltro in armonia con l’orientamento della Corte di Cassazione.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che la motivazione della sentenza impugnata è illogica, incoerente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia.

La censura, del tutto priva del momento di sintesi di cui si è ripetutamente detto, riguarda inammissibilmente gli apprezzamenti di merito compiuti dal Tribunale.

Con il terzo motivo il P. lamenta violazione degli artt. 2055 e 2054 c.c., nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La censura, priva del momento di sintesi, è incongrua rispetto alla decisione criticata. Infatti chiede alla Corte di stabilire se, nel caso di azione proposta dal trasportato nei confronti del proprio vettore e del conducente e proprietario dell’altro veicolo coinvolto nel tamponamento, il giudice debba pronunciarsi sulla graduazione delle colpe e sull’efficacia causale delle rispettive condotte.

A prescindere dall’intrinseca inidoneità del quesito, è agevole rilevare che il Tribunale non si è sottratto all’indagine, senza rilevare elementi di responsabilità a carico del R..

5. – Con i due ricorsi incidentali di contenuto identico, l’Unipol propone un quesito che attiene al valore del moduli CID. Essi rimangono assorbiti dalla declaratoria d’inammissibilità dei precedentemente esaminati ricorsi.

6.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio (l’istanza di rinvio inviata dal difensore della B. non può trovare accoglimento);

7.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto. Riuniti i ricorsi, il ricorso della B. e quello del P. vanno dichiarati inammissibili, assorbiti i ricorsi incidentali dell’Unipol; si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione;

visti gli artt. 380-bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Dichiara il ricorso della B. e il ricorso del P. inammissibili, assorbiti i ricorsi incidentali dell’Unipol. Spese del giudizio di cassazione compensate.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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