Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22359 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/10/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 26/10/2011), n.22359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALMI;

– ricorrente –

per la cassazione del provvedimento del GIP del Tribunale di Palmi in

data 19 aprile 2010;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

7 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il GIP del Tribunale di Palmi ha dichiarato la propria incompetenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168, a provvedere sulla richiesta di liquidazione avanzata dalla s.r.l.

Futura Computers per la prestazione di trasferimento di dati informatici su supporto, svolta nell’ambito di un procedimento penale definito con decreto di archiviazione del GIP, contestualmente ordinando la restituzione degli atti al PM per quanto di ulteriore competenza. Ad avviso del relatore, nella specie non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia. In forza di quanto statuito da Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione, ex art. 170 del citato testo unico, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale.

Nella impugnazione suindicata, invece, ciò di cui si discute è, non l’opposizione al decreto di liquidazione reso all’esito del giudizio di opposizione, bensì un conflitto di competenza tra PM e GIP in ordine alla liquidazione di spese di giustizia, una volta che il procedimento penale sia stato definito con decreto di archiviazione.

Questa materia rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di cassazione. In conclusione, si propone che, all’esito della camera di consiglio, il ricorso sia rimesso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso va rimesso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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