Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22359 del 22/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 22359 Anno 2014
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 2740-2013 proposto da:
COMUNE di SALUSSOLA 81065860025, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO
QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MIRAGLIA
FRANCESCO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
DONDEYNAZ MARIARITA;
– intimata avverso la sentenza n. 683/2011 dcl TRIBUNALE di BIELLA del
29/11/2011, depositata il 30/11/2011;

Topt

Data pubblicazione: 22/10/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO
PROTO;
udito l’Avvocato Miraglia Francesco difensore del ricorrente che si
riporta alla memoria.

Il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio e sono state
effettuate le comunicazioni alla ricorrente, unica parte costituita che ha
depositato memoria.
Il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato ai sensi
dell’art. 380 bis c.p.c. la seguente relazione:
“Osserva in fatto e in diritto
1 Con verbale del 6/4/2007 era contestata a Dondeynaz Mariarita,
quale proprietaria di una autovettura, la violazione dell’art. 146 comma
3 CdS per avere, in data 11/1/2007, proseguito la marcia nonostante
luce semaforica rossa.
L’infrazione era accertata mediante apparecchiatura omologata con
decreto (decreto a 162 del 2006 del direttore generale della
motorizzazione) che consentiva l’utilizzo senza la presenza dell’organo
di Polizia.
Dondeynaz Mariarita proponeva opposizione che era rigettata con
r’

sentenza del 4/2/2008 del GdP di Biella.
Il susseguente appello era invece accolto dal Tribunale di Biella con
sentenza del 30/11/2011 sul rilievo che il decreto di omologazione
conteneva la raccomandazione che fosse posta particolare attenzione
al montaggio del sistema con specifica valutazione dell’idoneità delle
strutture di sostegno in relazione alle condizioni di impiego e sul
rilievo che nella dichiarazione di conformità redatta dal concessionario
privato non erano indicate le modalità di posizionamento e di
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ubicazione; il Tribunale, sulla base di questi rilievi concludeva
affermando che l’amministrazione non aveva assolto l’onere di provare
gli elementi costitutivi della pretesa.
Il Comune di Salussola ha proposto ricorso affidato a due motivi.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 in relazione all’accertamento dell’infrazione
rilevata ex art. 201 CdS e con riferimento al valore fidefadente del
verbale di collaudo del giorno 1/12/2006 dal quale risultava che
l’apparecchiatura era stata installata in modo fisso e in posizione
protetta con strutture di sostegno idonee, oltre alle verifiche effettuate
sul corretto funzionamento
Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione sulla
sufficienza della documentazione prodotta per l’assolvimento
dell’onere probatorio.
3. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente in quanto
strettamente connessi e sono manifestamente fondati.
In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la
marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature
elettroniche, ne’ il codice della strada ne’ il relativo regolamento di
esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione
debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del
singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo
preventivo e costante durante l’uso, giacché, al contrario, l’efficacia
probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura
sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di
circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di
costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o
situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza
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Dondeynaz Mariarita è rimasta intimata.

che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo
meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di
revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne
l’efficacia ex art. 142 C.d.S. (cfr. Cass. 25/6/2008 n. 17361 con

applicabili anche alla rilevazione elettronica di questa violazione).
Con specifico riferimento alla violazione dell’art. 146 comma 3 CdS
(attraversamento con semaforo rosso) questa Corte ha già affermato
che per effetto della nuova disciplina contenuta nell’art. 201, comma 1ter, del medesimo codice (introdotto dall’art. 4, comma 1, del d.l. 27
giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, in legge 10 agosto
2003, n. 214), i documentatoti fotografici delle infrazioni commesse
alle intersezioni regolate da semaforo ove omologati ed utilizzati nel
rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di
ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in
modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di
polizia (Cass. 19/10/2011 n. 21605).
Il giudice di appello ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo
che fosse onere dell’amministrazione provare che fosse stata posta
particolare attenzione al montaggio del sistema con specifica
valutazione dell’idoneità delle strutture di sostegno in relazione alle
condizioni di impiego e che fosse onere dell’amministrazione indicare
le modalità di posizionamento e ubicazione, ciò costituendo, a detta
del giudice di appello, gli elementi costitutivi della pretesa
sanzionatoria.
La decisione è viziata per avere ritenuto (per giunta con una
motivazione del tutto insufficiente, oltre che incongrua) che
l’amministrazione fosse gravata da un onere probatorio che la
normativa invece non richiede perché l’elemento costitutivo della
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riferimento alla violazione dei limiti di velocità, ma con principi

pretesa sanzionatoria è la documentazione fotografica dell’infrazione,
rilevata con apparecchiatura omologata, mentre è onere di chi propone
opposizione alla sanzione indicare in concreto sotto quale profilo
l’apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti, di

e come le eventuali mancanze possano avere inciso sulla rilevazione;
inoltre il giudice di appello ha completamente omesso di considerare il
verbale di collaudo effettuato 40 giorni prima della rilevazione
dell’infrazione, con il quale era verificato il regolare funzionamento e
regolare installazione dell’apparecchiatura.
4. In conclusione il ricorso può essere trattato in camera di consiglio,
in applicazione degli artt. 380 bis e 375 c.p.c. per essere dichiarato
manifestamente fondato.”
***
Il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del
relatore e pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza
impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, al
Tribunale di Biella in persona di diverso magistrato.
P. Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, al
Tribunale di Biella in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma il 13 Maggio 2014 nella camera di consiglio della
sesta sezione civile.

installazione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione

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