Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22359 del 06/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/09/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 06/09/2019), n.22359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 357-2018 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI, 73, presso lo studio dell’avvocato ARNALDO DEL VECCHIO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA SAN SATURNINO 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

NAPPI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2540/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 16/10/2017 r.g.n. 870/2017.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. il Tribunale di Brindisi respingeva l’opposizione, proposta da F.G. nei confronti di Poste Italiane SpA, ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, avverso l’ordinanza conclusiva della fase sommaria di rigetto della domanda di impugnativa del licenziamento intimato l'(OMISSIS);

2. la Corte di appello di Lecce, con la sentenza impugnata (n. 2540 del 2017), dichiarava inammissibile il reclamo;

2.1. per quanto rileva in questa sede, la Corte di appello ha premesso, oltre alla natura dell’atto di reclamo ed alla necessità che lo stesso rispettasse i requisiti di cui all’art. 434 c.p.c., quale fosse stata la condotta contestata al lavoratore e giudicata sussistente dal Tribunale; questa (id est: la condotta contestata) era consistita nell’assenza ingiustificata dal posto di lavoro (nello specifico dal 21.6.2015 al 28.8.2015 e nei giorni 10,11 settembre e 5 ottobre 2015);

2.2. a fondamento della declaratoria di inammissibilità, la Corte di appello ha, poi, osservato come, nella sentenza di primo grado, fosse chiaramente espresso il superamento del periodo di fruizione del congedo parentale (rilevante evidentemente- per giudicare ingiustificate le ulteriori assenze) ed il giudizio di gravità, in concreto, della condotta, al riguardo valorizzando (il Tribunale) il numero di assenze ingiustificate ed il fatto che il lavoratore “scientemente” continuasse ad assentarsi nonostante l’azienda, con nota dell’11.8.2015, gli comunicasse il superamento del periodo di congedo;

2.3. la Corte territoriale ha, infine, evidenziato come la pronuncia di primo grado, con motivazione congrua ed esauriente, avesse confutato le censure in ordine alla genericità della contestazione, alla tempestività della medesima, alla omessa affissione del codice disciplinare, alla mancata audizione del dipendente incolpato;

2.4. per la Corte di Appello, a fronte di tale impianto motivazionale, il reclamante, con l’atto di impugnazione, si era limitato a riportare in maniera prolissa la cronistoria degli eventi processuali senza prospettare le ragioni giuridiche e fattuali che avevano inficiato il percorso logico ed argomentativo della decisione del Tribunale; nello specifico, ha osservato, quanto al motivo di appello concernente l’affissione del codice disciplinare, come il reclamante aveva affermato “negligentemente” l’omissione di ogni pronuncia al riguardo, nonostante la sentenza impugnata dedicasse, al profilo, una specifica deposizione testimoniale; quanto alla questione delle assenze relative al 2009 (significative ai fini del superamento del periodo di congedo parentale ex art. 32 cit. e, quindi, di quelle, poi, reputate ingiustificate), ha rilevato come, a fronte della statuizione, contenuta nella sentenza di primo grado, di mancata contestazione delle stesse (id est: di mancato disconoscimento dei dati emergenti dalle buste paga), il reclamante “senza indicare le violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione” reiterasse le ragioni prospettate nel precedente grado; infine, secondo la Corte di Appello, mere censure di stile, ripropositive delle precedenti difese, venivano svolte per tutte le ulteriori questioni (genericità della contestazione d’addebito, tempestività della stessa, ecc..) delibate in primo grado;

3. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione F.G., affidato a cinque motivi;

4. ha resistito, con controricorso, Poste Italiane s.p.A..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è denunciata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.; si imputa alla sentenza impugnata di aver dichiarato inammissibile il reclamo, invece rispettoso dei requisiti di legge;

1.1. il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità;

1.2. ove, in questa sede, si censuri la statuizione di inammissibilità dell’atto di appello, la parte ha l’onere (non assolto dall’odierno ricorrente) di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea la decisione del giudice di appello ed, invece, conforme alle prescrizioni di legge il gravame sottoposto a quel giudice; a tal fine, non può limitarsi a rinviare all’atto di appello (come invece si legge a pag. 7 del ricorso proposto dal F.) ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. n. 20405 del 2006; conf. Cass. n. 21621 del 2007; Cass. n. 22880 del 2017; in motivaz. Cass. 4462 del 2019), in uno a quello della sentenza di primo grado;

1.3. invero, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato (come nella specie) un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, nel rispetto delle prescrizioni di cui al combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4 (ex plurimis, Cass. n. 31671 del 2018);

1.4. il motivo in esame, per quanto sopra riportato (p. 1.2. con riferimento ai contenuti di pag. 7 del ricorso, carente della trascrizione dell’atto di appello o comunque dei passaggi salienti a incrinare il fondamento giustificativo della decisione qui impugnata) non soddisfa i parametri indicati ed è, pertanto, carente di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014);

2. restano, evidentemente, assorbiti gli altri motivi -con cui è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, in relazione al principio di immutabilità della contestazione (secondo motivo); la violazione del medesimo art. 7 e dell’art. 55 del CCNL Poste Italiane del 14.4.2011, in relazione alla tardività della contestazione (terzo motivo); la violazione dell’art. 55 CCNL cit. e dell’art. 24 Cost., per mancata audizione del lavoratore (quarto motivo); la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 e 2719 c.c., relativamente all’insussistenza del fatto materiale (quinto motivo)- in quanto relativi al merito delle questioni controverse, non più valutabile a seguito del definitivo accertamento dell’inammissibilità dell’atto di appello;

3. il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con le spese liquidate come in dispositivo, secondo soccombenza;

4. l’ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio lo esonera, allo stato, dal versamento dell’ulteriore somma dovuta ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. n. 25005 del 2014; Cass. n. 18523 del 2014).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza, allo stato, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019

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