Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22358 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2020, (ud. 20/12/2019, dep. 15/10/2020), n.22358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2132-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE CASSAMARCA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI VILLA SACCHETTI 9,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LORIS TOSI, giusta procura a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/2012 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata ii 23/0/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PURIFICATI per delega

dell’Avvocato MARINI che si riporta agli scritti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Fondazione Cassamarca di Treviso, con separate istanze, ricevute dall’Ufficio il 10 febbraio 2009, chiese il rimborso dell’IRES per gli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006, precisamente per Euro 548.776,00 per il 2004, Euro 155.944,00 per il 2005 ed Euro 97.342,00 per il 2006.

Premesso di essere persona giuridica privata senza fine di lucro, aveva addotto, a fondamento delle succitate istanze: a) di essere stata per le anzidette annualità titolare dei diritti di gestione e possesso del Teatro Comunale di Treviso, per la cui manutenzione, protezione e restauro aveva sostenuto spese per Euro 7.509.484,38 nel 2004, Euro 820.761,04 per il 2005 ed Euro 88.749,99 nel 2006, delle quali non si era tenuto conto nella redazione delle rispettive dichiarazioni dei redditi; b) di avere diritto, sull’ammontare delle spese, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 147 (TUIR), giusta il rinvio al suddetto testo unico, art. 15, comma 1, lett. g), al riconoscimento della detrazione del 19% dell’imposta lorda, risultando comprovata la necessità delle spese medesime dalla certificazione rilasciata dalla competente Sopraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali; c) di avere diritto, limitatamente all’anno 2006, al riconoscimento della deducibilità del reddito imponibile, ai sensi della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 353, dei contributi di Euro 243.880,00, erogati per il finanziamento della ricerca in favore di università.

Formatosi sulle tre istanze di rimborso il silenzio-rifiuto, la Fondazione impugnò ciascun silenzio-rifiuto con tre separati ricorsi, che l’adita Commissione tributaria provinciale di Treviso, previa riunione, accolse.

Avverso la pronuncia di primo grado l’Agenzia delle Entrate propose appello nei confronti della Fondazione dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) del Veneto che, con sentenza n. 52/7/12, depositata il 23 ottobre 2012, non notificata, respinse.

Avverso detta pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui la Fondazione resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 147 TUIR, della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 353 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando la qualificazione, attribuita dalla decisione impugnata alla Fondazione Cassamarca, di ente non commerciale, da intendersi quale presupposto per il riconoscimento del diritto al rimborso delle somme richieste con le succitate istanze.

1.1. L’unico motivo di ricorso in disparte il profilo

d’inammissibilità dello stesso per omessa censura, in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, al presente giudizio, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito in ordine alla natura non commerciale dell’ente – è in ogni caso infondato.

1.2. Non sussistono, infatti, le denunciate violazioni o false applicazioni delle norme di diritto di cui in rubrica, atteso che, in relazione alle annualità d’imposta alle quali si riferiscono le istanze di rimborso proposte dall’ente, in relazione all’art. 147 TUIR (dal 2004 al 2006), la natura non commerciale dell’ente deve ritenersi scaturente da una presunzione assoluta di legge, derivante dal disposto del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, art. 12, comma 1, secondo cui “le fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali”, avuto riguardo all’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR (nuova formulazione).

1.3. Orbene non risulta che l’Amministrazione finanziaria abbia contestato, nel corso del giudizio di merito, che la Fondazione Cassamarca non abbia adeguato il proprio statuto alle disposizioni di cui al cit. D.Lgs. n. 153 del 1999, succitato Titolo I, ricevendo, quindi, a seguito delle anzidette modifiche, l’approvazione da parte dell’allora Ministero del Tesoro.

1.4. Trova pertanto applicazione la succitata presunzione, senza che possa dirsi quindi sussistente alcuna violazione di legge in tema di riparto dell’onere probatorio.

1.5. A ciò consegue, come del resto riconosciuto dalla stessa Amministrazione finanziaria in proprio documento di prassi (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E del 5 aprile 2005), che, in relazione al combinato disposto della citata norma con l’art. 147 TUIR, collocato nel Capo III, relativo agli enti non commerciali residenti, che stabilisce che “dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati all’art. 15, comma 1, lett. a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i)-quater” (la lett. h essendo, tra le altre, relativa alle erogazioni liberali per la manutenzione ed il restauro delle cose soggette a vincolo ai sensi della L. n. 1089 del 1939, ex art. 1 – ora codice dei beni culturali -, quelle cioè erogate in favore del Teatro Comunale di Treviso nelle annualità in esame), legittimamente la Fondazione ne ha chiesto il rimborso, non essendo stata computata in sede di dichiarazione per gli anni d’imposta in esame la relativa detrazione.

1.6. Quanto, poi, all’ulteriore richiesta di rimborso, limitatamente all’anno 2006, dei contributi di Euro 243.880,00, erogati per il finanziamento della ricerca in favore di università, in relazione al disposto della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 353, è sufficiente osservare che detta norma, per quanto qui rileva, prevede testualmente che “Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca,a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie (…)”, desumendosi, quindi, dallo stesso tenore letterale della norma, che la deducibilità di detti contributi spetta indistintamente a tutte le società e agli altri soggetti passivi IRES, cioè tanto alle società commerciali e agli commerciali quanto agli enti non commerciali, indipendentemente, quindi, dal perseguimento di finalità sociali.

2. Il ricorso dell’Amministrazione finanziaria va pertanto rigettato.

3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

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