Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22358 del 06/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/09/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 06/09/2019), n.22358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3469/2018 proposto da:

BANCO DI NAPOLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MARCONI 152,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CAPASSO, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUCA CIRILLO;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8250/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/11/2017 R.G.N. 1962/17.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza 29 novembre 2017, la Corte d’appello di Napoli dichiarava la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra S.F. e Banco di Napoli s.p.a. alla data del 18 febbraio 2015 e condannava la banca al pagamento, in favore del dipendente a titolo risarcitorio, un’indennità pari a 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva rigettato l’impugnazione del licenziamento per giusta causa (intimatogli il 15 aprile 2015), per varie irregolarità nella gestione della cassa affidatagli contestategli con lettera del 17 febbraio 2015;

2. avverso tale sentenza Banco di Napoli s.p.a. ricorreva per cassazione con due motivi, mentre il lavoratore intimato non svolgeva difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. la banca deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, rilevanti per la (ri)qualificazione del comportamento del lavoratore, attraverso la disamina delle risultanze istruttorie e la ricostruzione della vicenda (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., per errata concretizzazione della giusta causa di recesso, senza considerazione della peculiare intensità del vincolo fiduciario nel rapporto di lavoro creditizio e delle mansioni del lavoratore (secondo motivo);

2. il primo motivo è inammissibile;

2.1. non si configura il vizio motivo denunciato, per la preliminare constatazione di assenza della deduzione di un fatto storico: tanto meno decisivo, per la pluralità delle concorrenti circostanze prospettata, nessuna delle quali ex se decisiva (Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625);

2.2. in realtà, il motivo involge piuttosto la rivalutazione critica nel merito del comportamento della lavoratrice, sicchè eccede l’ambito devolutivo del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, al quale è in particolare estraneo l’esame delle risultanze istruttorie (Cass. s.u. 7.4.2014 n. 8053; Cass. s.u. 22.9.2014 n. 19881; Cass. 21.10.15, n. 21439), alla fine ridondando in una contestazione dell’accertamento di fatto della Corte territoriale, pure congruamente argomentato (dal penultimo capoverso di pg. 7 al penultimo di pg. 8 sentenza), sollecitandone un riesame del merito, indeferibile in sede di legittimità;

3. il secondo motivo è pure inammissibile;

3.1. neppure la censura di violazione dell’art. 2119 c.c., è appropriata, non rilevando qui (come ancora recentemente ritenuto da: Cass. 10 luglio 2018, n. 18170) una questione di sindacabilità, sotto il profilo della falsa interpretazione di legge, del giudizio applicativo di una norma cd. “elastica” (quale indubbiamente è la clausola generale della giusta causa), che indichi solo parametri generali e pertanto presupponga da parte del giudice un’attività di integrazione giuridica della norma, a cui sia data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico sociale: in tal caso ben potendo il giudice di legittimità censurare la sussunzione di uno specifico comportamento del lavoratore nell’ambito della giusta causa (piuttosto che del giustificato motivo di licenziamento), in relazione alla sua intrinseca lesività degli interessi del datore di lavoro (Cass. 18 gennaio 1999, n. 434; Cass. 22 ottobre 1998, n. 10514). E ciò per la sindacabilità, da parte della Corte di cassazione, dell’attività di integrazione del precetto normativo compiuta dal giudice di merito, a condizione che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale (Cass. 26 aprile 2012, n. 6498; Cass. 2 marzo 2011, n. 5095);

3.2. nel caso di specie, la banca ricorrente censura invece l’apprezzamento in fatto della Corte territoriale, essendo insindacabile in sede di legittimità la valutazione di gravità della condotta operata, nella consapevolezza dello standard integrante la nozione di giusta causa (esplicitato al penultimo capoverso di pg. 7 della sentenza), in base a congruo ragionamento argomentativo aderente alle circostanze accertate (dall’ultimo capoverso di pg. 7 al secondo di pg. 8 della sentenza);

4. dalle superiori argomentazioni consegue l’inammissibilità del ricorso, senza assunzione di provvedimenti in ordine alle spese del giudizio, non avendo la parte intimata vittoriosa svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA