Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22358 del 04/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 04/11/2016), n.22358
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10452/2015 proposto da:
D.G., in proprio e quale coniuge erede del Sig.
C.F., C.M., CA.FR., in proprio e quali eredi –
tigli del Sig. C.F., elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli
avvocati PASQUALE FUCCIO, GIOVAN BATTISTA RICCIO, MONICA GUARINO,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 55, presso lo
studio dell’avvocato CORBO’, rappresentata e difesa dall’avvocato
FAUSTINO MANFREDONIA giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
D.R.L., D.R.V., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DI PROPAGANDA 16, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
SAVERIO IACUZIO, che li rappresenta e difende giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 851/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI
dell’11/022014, depositata il 26/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;
udito l’Avvocato Vincenzo Sparano (delega avvocati Guarino, Fuccio,
Riccio) difensori della ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Federico Corbò (delega avvocato Manfredonia)
difensore della controricorrente che si riporta agli scritti.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:
“E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Napoli 26.2.2014 n. 851, con la quale è stato rigettato il gravame proposto dagli odierni ricorrenti avverso una sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sez. di Marcianise.
Tale sentenza aveva solo in parte accolto la domanda degli odierni ricorrenti di risarcimento del danno patito in conseguenza della morte del proprio congiunto C.F., avvenuta in conseguenza d’un sinistro stradale.
2. Il ricorso è manifestamente inammissibile, per totale omissione dell’esposizione dei fitti di causa, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3.
3. Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese.
2. Nessuna delle parti ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
4. Le spese del presente giudizio vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.
4.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
PQM
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
-) condanna D.G., C.M. e C.F., in solido, alla rifusione in favore di D.R.L. e D.R.V., in solido, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 3.500, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2, che si distraggono ex art. 93 c.p.c., in favore dell’avv. Francesco Saverio Iacuzio, il quale ha dichiarato di avere anticipato le spese e non avere riscosso gli onorari;
-) condanna D.G., C.M. e C.F., in solido, alla rifusione in favore di UnipolSai s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di D.G., C.M. e C.F., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 8 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016