Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22357 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/10/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 26/10/2011), n.22357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Avv. R.M., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Quaranta Agostino, per legge

domiciliata nella cancelleria civile della Corte di cassazione,

piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello di Salerno in

data 17 maggio 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

” R.M. ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza in data 17 giugno 2010 con cui la Corte d’appello di Salerno, nel rigettare l’istanza di liquidazione presentata dall’Avv. R.M., in qualità di difensore di fiducia di D.V., ha disposto la revoca dell’ammissione dell’imputato al patrocinio a spese dello Stato. Ad avviso del relatore, nella specie non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia. In forza di quanto statuito da Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione, ex art. 170 del citato testo unico, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato, oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale.

Nella impugnazione suindicata, invece, ciò di cui si discute è, non l’opposizione al decreto di liquidazione, bensì la legittimità del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale.

Questa materia rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di cassazione (cfr. Cass. pen., sez. 4, 14 luglio 2010, n. 32057; Cass. pen., sez. 4, 22 giugno 2010, n. 34668; Cass., sez. 4, 29 aprile 2010, n. 20087).

In conclusione, si propone che, all’esito della camera di consiglio, il ricorso sia rimesso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso va rimesso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione (Cass., Sez. 1 civ., 24 marzo 2011, n. 6840).

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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