Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22357 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 04/11/2016), n.22357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10444/2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRO MENOTTI

1, presso lo studio dell’avvocato MARIOLINA COLOMBA, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARIA GIACALONE, SALVATORE GIACALONE, giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.A., VI.BA.AN.RI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 40/2015 del TRIBUNALE di MARSALA, depositata

il 19/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. E’ impugnata la sentenza del Tribunale di Marsala 19.1.2015 n. 40, con la quale è stato dichiarato inammissibile per tardività il gravame proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castelvetrano 18.12.2012 n. 234.

2. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto tardivo il proprio ricorso, che invece era stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 327 c.p.c..

3. Il ricorso è fondato.

E’ lo stesso Tribunale a riferire che la sentenza di primo grado venne depositata il 18.12.2012.

Il termine di cui all’art. 327 c.p.c., pertanto, nel nostro caso scadeva il 2.2.2014, mentre il ricorso in appello venne depositato il 14.1.2014.

1. Si propone pertanto la cassazione con rinvio della sentenza impugnata”.

2. Nessuna delle parti ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

V’è solo da aggiungere che la materia oggetto del contendere non rientra in nessuna di quelle per le quali la legge esclude la sospensione feriale dei termini.

4. Le spese del presente giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

la Corte di Cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Marsala, in persona di diverso magistrato, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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