Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22356 del 06/09/2019

Cassazione civile sez. II, 06/09/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 06/09/2019), n.22356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16631/2015 proposto da:

D.A., e C.M.G., rappresentati e difesi

dagli Avvocati ARTURO MESSERE e FERDINANDO MASSARELLA, ed

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Italo Castaldi

in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12/D;

– ricorrenti –

contro

F.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato MAURO

TEDINO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

Gianluca Galluzzo in ROMA, VIA PIERO TELLINI 34;

– controricorrente –

nei confronti di:

CA.GI., rappresentata e difesa dall’Avvocato GIOVANNI

PIETRUNTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio della

Dott.ssa Chiara Pietrunti in ROMA, PIAZZA ORESTE TOMMASINI 20;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 85/2015 della CORTE d’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata l’8.04.2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

5/06/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 6.11.1998 D.A. e C.M.G. convenivano in giudizio davanti alla Pretura di Campobasso F.A.chiedendo: 1) di dichiarare l’insussistenza di qualsivoglia diritto di servitù di passaggio e/o di veduta in favore del fondo della convenuta, con riserva di chiamare in garanzia le venditrici in caso di contestazione e, in conseguenza, ordinarsi la chiusura del varco nel muro di cinta; 2) di accertare il confine effettivo tra i fondi lungo la linea concordata tra i proprietari, ordinando l’eventuale arretramento del muro di cinta fino alla reale linea di confine; 3) di condannare la convenuta all’arretramento, fino alla distanza legale, della sopraelevazione realizzata sul piccolo fabbricato rurale; 4) di condannare la convenuta alla chiusura dei fori praticati sul muro di cinta, dai quali si produce uno scolo abusivo sul fondo degli attori; 5) di condannare la convenuta al risarcimento dei danni prodotti, da quantificare in corso di causa; 6) con vittoria di spese di lite.

Si costituiva in giudizio F.A., la quale chiedeva di dichiarare inammissibile, improponibile e comunque rigettare la domanda attrice. In via riconvenzionale, dichiarare acquisita per destinazione del padre di famiglia la servitù di passaggio sul fondo di parte attrice ove trovasi l’accesso al fabbricato della convenuta, nonchè dichiarare di proprietà della convenuta, per acquisto fattone, l’area circostante la parte bassa del fabbricato rurale, delimitata da paletti in ferro infissi al suolo; in subordine, dichiararsi gravata, detta area, di servitù di passaggio in favore del suddetto fabbricato di parte convenuta, con richiesta dei danni e vittoria di spese di lite.

In considerazione delle domande avversarie, gli attori chiamavano in causa le venditrici, CA.MA.GI. e N.C. (quest’ultima deceduta) chiedendo, nel caso di riconoscimento dei diritti vantati dalla F. sul bene acquistato da essi attori dalle medesime, di ridursi equamente il prezzo ex art. 1480 c.c., oltre alla condanna all’eventuale risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa, con vittoria di spese di lite.

Si costituiva in giudizio Ca.Ma.Gi., la quale chiedeva di accogliere la domanda attorea di negatoria servitutis; dichiarare la carenza di legittimazione passiva della medesima in merito alle ulteriori doglianze sollevate dagli attori nei confronti della convenuta, in quanto inerenti a meri rapporti di vicinato, ai quali la Ca. risultava estranea, con la condanna della convenuta alle spese di lite.

Esperita prova testimoniale e CTU, il Tribunale di Campobasso (nel frattempo succeduto alla soppressa Pretura), con la sentenza n. 288/2008 così statuiva: 1) dichiarava l’insussistenza di qualsivoglia diritto di servitù di passaggio e/o veduta in favore dei fondi della convenuta, ordinando la chiusura di tutte le aperture e/o fori presenti sul fondo della convenuta e prospicienti i fondi degli attori; 2) condannava la convenuta all’arretramento del muro di cinta sino alla corrispondenza del confine così come accertato e definito tra le parti con la scrittura privata del 19.6.1993; 3) rigettava tutte le altre domande formulate da parte attrice e parte convenuta; 4) compensava per metà le spese legali condannando la F. al pagamento del rimanente 50%; 5) poneva a carico della convenuta le spese di CTU.

Contro tale sentenza proponeva appello la F., la quale chiedeva il rigetto delle pretese attrici, e la dichiarazione della insussistenza dell’actio negatoria servitutis e dello sconfinamento nel fondo degli appellati nella costruzione del muro di cinta tra i fondi, annullando l’ordine di arretramento del muro; in accoglimento della riconvenzionale, emettersi declaratoria di acquisto per destinazione del padre di famiglia della servitù di passaggio sulla parte del fondo degli appellati, nonchè declaratoria in proprietà dell’appellante dell’area circostante la parte bassa del fabbricato rurale; in mancanza, dichiararsi gravata detta area di servitù di passaggio in favore del suddetto fabbricato di parte appellante per destinazione del padre di famiglia; condannare gli appellati a rifondere i danni o, in via specifica, ordinando loro l’esecuzione delle opere di riempimento dello scavo effettuato a tergo, l’eliminazione delle lesioni del muro dell’appellante e l’abbattimento di alberi e rovi che danneggiavano il fabbricato della F., o per equivalente, autorizzando l’appellante all’esecuzione delle opere anzidette condannando gli appellati al pagamento dei relativi oneri pari ad Euro 7.200,00, o in misura diversa anche equitativa.

Si costituivano in giudizio gli appellati i quali contestavano, in quanto nuova, la domanda di risarcimento dei danni e concludevano chiedendo di respingere l’appello con la conferma della sentenza di primo grado, limitatamente al capo con cui dichiarava l’insussistenza di qualsivoglia diritto di servitù di passaggio e/o veduta in favore dei fondi dei proprietà F., con ordine di chiusura di tutte le aperture e/o fori presenti sul fondo dell’appellante e prospicienti i fondi degli appellati. In via incidentale, condannare la F. all’arretramento del muro a distanza legale rispetto al confine, così come accertato tra le parti con la scrittura privata del 19.6.1993, procedendo alla rinnovazione della CTU al fine di determinare l’esatta linea di confine; condannare la F. all’arretramento a distanza legale della sopraelevazione realizzata sul fabbricato rurale; condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti, con condanna alle spese di lite. Nella denegata ipotesi di riconoscimento dei diritti vantati dalla F. sul bene acquistato dagli appellati presso la venditrice chiamata in garanzia, ridurre equamente il prezzo ai sensi dell’art. 1480 c.c., oltre al risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio Ca.Ma.Gi. la quale, in accoglimento dell’appello incidentale, chiedeva di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ometteva di statuire sulla liquidazione delle spese di lite; di confermare nel merito la sentenza impugnata, con condanna dell’appellante alle spese di lite.

Espletata CTU, con la sentenza n. 85/2015, depositata in data 8.4.2015, la Corte d’Appello accoglieva l’appello principale per quanto di ragione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, annullava il capo 2 del dispositivo della sentenza impugnata (arretramento del muro di cinta); condannava gli appellati al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 6.059,46, per sbancamento di terreno operato dagli stessi; rigettava l’appello incidentale proposto dagli appellati; compensava tra la F. e gli appellati le spese del doppio grado di giudizio; in accoglimento dell’appello incidentale Ca., condannava l’appellante e gli appellati, in ragione di 1/2 per ogni parte, alle spese di lite dei due gradi; poneva a carico dell’appellante e degli appellati, in ragione di 1/2 per ogni parte, le spese di CTU dei due gradi di giudizio.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione D.A. e C.A. sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria; resistono F.A. e Ca.Gi., ciacuna con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., error in procedendo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per omessa pronuncia in merito all’eccezione di inammissibilità, proposta dai D. – C., della domanda di secondo grado in quanto nuova. In ogni caso, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”. La Corte di merito sarebbe incorsa nei suddetti vizi accogliendo la domanda proposta dalla F., solo in secondo grado, volta a ottenere il risarcimento di pretesi danni subiti al muro realizzato per delimitare la sua proprietà.

1.1. – Il motivo è fondato.

1.2. – L’esame diretto degli atti di causa, consentito al Collegio in ragione della tipologia di vizio denunciato (error in procedendo), permette di constatare che la suddetta domanda risarcitoria non era stata proposta dalla parte in primo grado, ma solo in sede di gravame, ed era pertanto da ritenersi nuova e, dunque, inammissibile, come eccepito dagli appellati nella comparsa di costituzione in appello (v. pag. 7).

Va, infatti, rilevato come nella comparsa di risposta (pag. 5) del giudizio di primo grado, la F. si fosse limitata a proporre una generica “richiesta dei danni derivandi dalla condotta di parte attrice”, in sè non correlata ad alcuno specifico danno futuro e, tantomeno, al danno derivante – come poi sostenuto in grado di appello – da uno scavo effettuato dagli odierni ricorrenti in prossimità del muro sopra detto. E va, del pari, sottolineato come non risulti dagli atti di parte convenuta (in particolare nella comparsa conclusionale) che questa – nel corso del giudizio di primo grado – avesse esposto di avere subito un tale danno derivante da un simile condotta e di averne chiesto il risarcimento.

La estrema genericità di siffatta domanda riconvenzionale, ne determinava la iammissibilità, rilevabile anche d’ufficio; laddove, anche a volere attribuire a tale richiesta un qualche valore, questa non avrebbe potuto essere riferita che a fatti e comportamenti già individuati e riportati dalla convenuta, e non a condotte mai menzionate: non potendo infatti ritenersi legittimo formulare una generica domanda di risarcimento, per poi “riempirla”, in grado di appello, con riferimenti (nuovi) a fatti mai prima specificamente individuati.

1.3. – Pertanto, la Corte d’Appello, da un lato, avrebbe dovuto necessariamente argomentare la ragione della (non altrimenti motivata) affermazione apodittica del fatto che l’appello principale meritasse accoglimento “anche in punto di omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni avanzata in primo grado dall’odierna appellante (sentenza impugnata, pagina 10).

E, dall’altro lato, la sentenza doveva ritenersi nulla anche per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in merito all’eccezione di novità della domanda risarcitoria in appello, esplicitamente formulata dagli appellati (nella comparsa di risposta contenente l’appello incidentale e, successivamente, nella comparsa conclusionale) (cfr. Cass. n. 3845 del 2018).

2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nullità per motivazione apparente, omesso esame di un fatto decisivo, error in procedendo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”, poichè il giudice di primo grado aveva condannato la F. ad arretrare il muretto realizzato, considerando come esatto confine quello di cui alla scrittura privata del 19.6.1993, ma al contempo, contraddittoriamente dichiarando di condividere le conclusioni del CTU, secondo il quale il muretto si trovava sulla linea di confine, in base alle mappe catastali e non alla suddetta scrittura privata. Per tale motivo i ricorrenti avevano impugnato la decisione relativamente a questo capo: ma la Corte di merito, invece di procedere all’esame della CTU, per verificare se la censura fosse fondata, ha respinto il motivo di gravame ritenendo semplicemente che il CTU avesse “fatto riferimento proprio alla scrittura privata anzidetta” (sentenza impugnata, pagina 10).

2.1. – Il motivo è fondato.

2.2. – Nella specie, viene eccepito il mancato esame da parte della Corte d’appello della CTU, che tradottosi in una motivazione apparente, peraltro condotta senza il necessario riferimento al fatto storico (che traspare dalla CTU) dedotto dalla parte a sostegno del motivo di gravame.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire (Cass. n. 13770 del 2018) che il mancato esame delle risultanze della CTU – in quanto, come nella specie, veicola nel processo un fatto idoneo a determinare una decisione di segno diverso (Cass. n. 9763 del 2019) – integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (cfr. Cass. 13922 del 2016). Ed, in precedenza, è stato anche affermato, con orientamento al quale questo Collegio intende dare seguito, che “le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.” (conf. Cass. n. 13399 del 2018).

Nella specie, il giudice d’appello non s’è adeguato a siffatti principi.)

3. – Con il terzo quarto e quinto motivo, i ricorrenti denunciano, rispettivamente: a) la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., error in procedendo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, sotto altro profilo”, in quanto – proposto appello incidentale reiterando la domanda relativa all’arretramento del muro realizzato dalla F. fino alla distanza di m. 5 dal confine (così come definito tra le parti con la scrittura privata), la Corte di merito si è limitata a dichiarare assorbiti gli ulteriori motivi di appello incidentale dei ricorrenti; b) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per omessa pronuncia in merito al motivo di appello relativo all’arretramento a distanza legale della sopraelevazione eseguita sul piccolo fabbricato rurale. Omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Error in procedendo”; c) la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., vizio di extra e/o ultra petizione in relazione alla condanna al pagamento delle spese legali, error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 4”.

3.1. – Tali motivi terzo, quarto e quinto sono assorbiti, in ragione dell’accoglimento dei primi due motivi.

5. – Vanno, dunque, accolti il primo ed il secondo motivo, con assorbimento degli altri tre motivi; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, dichiarando assorbiti i restanti tre motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA