Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22356 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 04/11/2016), n.22356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10412/2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato FAVI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE AVENI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del Presidente

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CILIBERTI, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 173/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 06/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Giuseppe Aveni difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. E’ impugnata la sentenza della Code d’appello di Messina 6.3.2014 n. 173, con la quale è stata dichiarata la concorrente responsabilità della odierna ricorrente e del C.A.S. nella causazione del sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS).

2. Con l’unico motivo di ricorso la sig.ra M.A. lamenta la violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) e l’omesso esame d’un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5). Deduce che la Corte d’appello avrebbe errato nell’attribuirle una concorrente responsabilità nella misura del 50%.

3. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il ricorso è infondato: stabilire infatti fatti se ed in che misura la vittima d’un fatto illecito abbia contribuito a causarlo è un accertamento in facto, non una valutazione in iure.

4. Nella parte in cui lamenta l’omesso esame d’un fatto decisivo il motivo è inammissibile, in quanto censura nella sostanza la vallitaione che delle prove ha dato il giudice di merito, in tal modo prospettando una censura non consentita in questa sede (Cass. S.U. 8053/14).

Si propone pertanto il rigetto del ricorso.

2. Nessuna delle parti ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Le spese del presente giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

4.1. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di Cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna M.A. alla rifusione in favore di Consorzio per le Autostrade Siciliane delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 4.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.A. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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