Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22355 del 26/10/2011
Cassazione civile sez. VI, 26/10/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 26/10/2011), n.22355
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 29949-2010 proposto da:
MIAMI IMMOBILIARE SRL (OMISSIS) in persona del suo amministratore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1,
presso lo studio dell’avvocato CARLEO ROBERTO, rappresentata e difesa
dall’avvocato PICCININI CARLO giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO LA DELFINA (OMISSIS), in persona dell’amministratore
condominiale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ &
ASSOCIATI,
rappresentato e difeso dall’avvocato CONTI MAURIZIO giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
LIGNANO PINETA SPA (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GAVINANA 1, presso lo studio dell’avvocato PECORA FRANCESCO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ONESTI CARLO giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
MIAMI FITNESS DI LUCA BATTISTA;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 7073/09 del TRIBUNALE di UDINE del 7/12/2010,
depositata l’11/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LINA MATERA;
udito l’Avvocato Pecora Francesco, difensore della controricorrente
(Lignano Pineta) che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il relatore della sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La Miami Immobiliare s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in data 7/10-12-2010, con la quale il giudice del Tribunale di Udine ha dichiarato la cessazione della materia del contendere del procedimento n. 7073/2009 ed ha condannato in solido la predetta società, la Miami Fitness di Luca Battusta e il Condominio “La Delfina” al pagamento delle spese in favore della Lignano Pineta s.r.l..
La Lignano Pineta s.p.a., e il Condominio “La Delfina” hanno resistito con controricorso.
La Miami Fittness di Luca Battista non ha svolto attività difensiva.
OSSERVA IN DIRITTO Con il primo motivo la ricorrente deduce che il provvedimento con il quale il giudice di merito dichiara la cessazione della materia del contendere, benchè reso nella forma di ordinanza, per il suo contenuto decisorio e definitivo ha natura di sentenza ed è pertanto, ricorribile per cassazione.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che il giudice di prime cure non poteva disporre la cessazione della materia del contendere senza l’accordo di tutte le parti.
Con il terzo motivo viene dedotta l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’affermazione secondo cui la Miami Immobiliare s.r.l. avrebbe tenuto un comportamento contraddittorio nella riunione straordinaria convocata dall’amministratore condominiale in data 3-9-2008, nella quale, secondo il giudice di prime cure, la stessa avrebbe votato contro l’attuazione dei lavori di ripristino indicati nella relazione del consulente tecnico d’ufficio.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di legittimazione passiva della Ugnano Pineta s.p.a., deducendo che detta società è proprietario dei mappali 1510 e 1437, sui quali, dopo l’intervento dell’Agenzia del Territorio, risulta insistere parte dell’immobile attoreo.
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 2, il ricorso deve recare l’esposizione sommaria dei fatti di causa, essendo a tal fine necessario che dal contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza sufficiente del fatto sostanziale e processuale.
L’esposizione del ricorso, pertanto, deve consentire un’immediata percezione delle censure sollevate, senza necessità di ricorrere ad altri atti del processo o comunque ad altre fonti, ivi compresa la sentenza impugnata, difettando altrimenti il requisito di autosufficienza (tra le tante v. Cass. 23-6-2010 n. 14180; Cass. S.U. 17-7-2009 n. 16628; Cass. 27-2-2009 n. 4823; Cass. 12-6-2008, n. 15808).
Nel caso in esame, il ricorso manca di una parte relativa alla sommaria esposizione dei fatti ed è persino privo del benchè minimo riferimento al contenuto dell’atto introduttivo del giudizio ed all’oggetto della pretesa azionata; nè dal contesto del ricorso medesimo è possibile ricavare una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia, delle posizioni assunte dalle parti, delle tesi in fatto e in diritto dalle stesse sviluppate nei rispettivi scritti difensivi, delle vicende del processo e delle argomentazioni poste a sostegno della decisione del Tribunale.
Questa Corte, pertanto, non è posta in condizione, sulla base della sola lettura del ricorso, di avere una sufficiente conoscenza del fatto sostanziale e processuale, tale da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia impugnata.
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 c.p.c.”.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Il Collegio condivide la proposta di decisione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalla Lignano Pineta s.p.a., liquidate come da dispositivo.
Nessuna pronuncia sulle spese va adottata, invece, nei confronti del Condominio La Delfina, la cui costituzione in giudizio deve essere considerata inammissibile.
Come è stato puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, l’amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all’Assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’art. 1131 c.c., commi 2 e 3, può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione (Cass. Sez. Un. 6-8- 2010 n. 18331).
Nella specie, non risulta che la costituzione dell’amministratore nel presente grado di giudizio sia stata autorizzata dall’assemblea di condominio o dalla stessa ratificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della Lignano Pineta s.p.a., che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011