Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22355 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/10/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 26/10/2011), n.22355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29949-2010 proposto da:

MIAMI IMMOBILIARE SRL (OMISSIS) in persona del suo amministratore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1,

presso lo studio dell’avvocato CARLEO ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PICCININI CARLO giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO LA DELFINA (OMISSIS), in persona dell’amministratore

condominiale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ &

ASSOCIATI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CONTI MAURIZIO giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

LIGNANO PINETA SPA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GAVINANA 1, presso lo studio dell’avvocato PECORA FRANCESCO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ONESTI CARLO giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

MIAMI FITNESS DI LUCA BATTISTA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 7073/09 del TRIBUNALE di UDINE del 7/12/2010,

depositata l’11/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato Pecora Francesco, difensore della controricorrente

(Lignano Pineta) che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il relatore della sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La Miami Immobiliare s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in data 7/10-12-2010, con la quale il giudice del Tribunale di Udine ha dichiarato la cessazione della materia del contendere del procedimento n. 7073/2009 ed ha condannato in solido la predetta società, la Miami Fitness di Luca Battusta e il Condominio “La Delfina” al pagamento delle spese in favore della Lignano Pineta s.r.l..

La Lignano Pineta s.p.a., e il Condominio “La Delfina” hanno resistito con controricorso.

La Miami Fittness di Luca Battista non ha svolto attività difensiva.

OSSERVA IN DIRITTO Con il primo motivo la ricorrente deduce che il provvedimento con il quale il giudice di merito dichiara la cessazione della materia del contendere, benchè reso nella forma di ordinanza, per il suo contenuto decisorio e definitivo ha natura di sentenza ed è pertanto, ricorribile per cassazione.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che il giudice di prime cure non poteva disporre la cessazione della materia del contendere senza l’accordo di tutte le parti.

Con il terzo motivo viene dedotta l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’affermazione secondo cui la Miami Immobiliare s.r.l. avrebbe tenuto un comportamento contraddittorio nella riunione straordinaria convocata dall’amministratore condominiale in data 3-9-2008, nella quale, secondo il giudice di prime cure, la stessa avrebbe votato contro l’attuazione dei lavori di ripristino indicati nella relazione del consulente tecnico d’ufficio.

Con il quarto motivo la ricorrente si duole dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di legittimazione passiva della Ugnano Pineta s.p.a., deducendo che detta società è proprietario dei mappali 1510 e 1437, sui quali, dopo l’intervento dell’Agenzia del Territorio, risulta insistere parte dell’immobile attoreo.

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 2, il ricorso deve recare l’esposizione sommaria dei fatti di causa, essendo a tal fine necessario che dal contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza sufficiente del fatto sostanziale e processuale.

L’esposizione del ricorso, pertanto, deve consentire un’immediata percezione delle censure sollevate, senza necessità di ricorrere ad altri atti del processo o comunque ad altre fonti, ivi compresa la sentenza impugnata, difettando altrimenti il requisito di autosufficienza (tra le tante v. Cass. 23-6-2010 n. 14180; Cass. S.U. 17-7-2009 n. 16628; Cass. 27-2-2009 n. 4823; Cass. 12-6-2008, n. 15808).

Nel caso in esame, il ricorso manca di una parte relativa alla sommaria esposizione dei fatti ed è persino privo del benchè minimo riferimento al contenuto dell’atto introduttivo del giudizio ed all’oggetto della pretesa azionata; nè dal contesto del ricorso medesimo è possibile ricavare una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia, delle posizioni assunte dalle parti, delle tesi in fatto e in diritto dalle stesse sviluppate nei rispettivi scritti difensivi, delle vicende del processo e delle argomentazioni poste a sostegno della decisione del Tribunale.

Questa Corte, pertanto, non è posta in condizione, sulla base della sola lettura del ricorso, di avere una sufficiente conoscenza del fatto sostanziale e processuale, tale da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia impugnata.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 c.p.c.”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il Collegio condivide la proposta di decisione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalla Lignano Pineta s.p.a., liquidate come da dispositivo.

Nessuna pronuncia sulle spese va adottata, invece, nei confronti del Condominio La Delfina, la cui costituzione in giudizio deve essere considerata inammissibile.

Come è stato puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, l’amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all’Assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’art. 1131 c.c., commi 2 e 3, può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione (Cass. Sez. Un. 6-8- 2010 n. 18331).

Nella specie, non risulta che la costituzione dell’amministratore nel presente grado di giudizio sia stata autorizzata dall’assemblea di condominio o dalla stessa ratificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della Lignano Pineta s.p.a., che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA