Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22355 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.26/09/2017),  n. 22355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23181-2014 proposto da:

GECOS GENERALE COSTRUZIONI SPA, in persona del legale rappresentante

M.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

101, presso lo studio dell’avvocato MARIO PISELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI BOLDRINI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

HOTEL NATIONAL SRL, in persona dei suoi legali rappresentanti Sig.ri

P.L. e G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

B.BUOZZI 77, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO TORNABUONI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO LEONE

giusta procura a margine del controricorso;

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Dirigente procuratore speciale

Dott. R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI

DI PATTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANCARLO FALETTI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

ISOFOND SRL, ASSICURAZIONI GENERALI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1308/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO Alberto, che ha

concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e il

rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 22/5/2014, la Corte d’appello di Bologna, in accoglimento dell’appello proposto dalla Hotel National s.r.l., e in riforma della sentenza di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato la Gecos s.p.a. al risarcimento, in favore della società appellante, dei danni subiti da quest’ultima a seguito dell’esecuzione di lavori di demolizione e di scavo commissionati dalla Gecos s.p.a. sul proprio fondo confinante con quello della Hotel National s.r.l.;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha accertato la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento della responsabilità extracontrattuale della Gecos s.p.a. nei confronti della Hotel National s.r.l., avendo la Gecos commissionato l’esecuzione, sul proprio fondo, di lavori di demolizione e scavo tali da determinare significative lesioni all’immobile di proprietà della Hotel National s.r.l. collocato sul terreno confinante con quello della Gecos;

che, con la medesima decisione, la corte territoriale ha rigettato la domanda proposta dalla Hotel National s.r.l. nei confronti della Isofond s.r.l. (quale impresa esecutrice di taluni lavori commissionati dalla Gecos), con il conseguente assorbimento della domanda di manleva avanzata dalla Isofond s.r.l. nei confronti della Axa Assicurazioni s.p.a., viceversa accogliendo, per quanto di ragione, la domanda di manleva proposta dalla Gecos nei confronti della Generali Assicurazioni s.p.a.;

che, avverso la sentenza d’appello, la Gecos s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione, illustrato da successiva memoria;

che la Hotel National s.r.l. resiste con controricorso, contestualmente proponendo ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico mezzo d’impugnazione;

che la AXA Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di ulteriore memoria;

che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, invocando l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo dell’impugnazione principale proposta, la Gecos s.p.a. censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2043 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte d’appello erroneamente accertato la responsabilità extracontrattuale della società ricorrente senza provvedere ad alcun riscontro probatorio in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa della danneggiante, in conformità alla fattispecie normativa dedotta in giudizio ai sensi dell’art. 2043 c.c.;

che, con il ricorso incidentale, proposto in via condizionata all’accoglimento del ricorso principale, la Hotel National s.r.l. censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2049 e 2051 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente ascritto la responsabilità risarcitoria della Gecos alla fattispecie normativa di cui all’art. 2043 c.c., anzichè a quello di cui agli artt. 2049 e 2051 c.c., in conformità ai corrispondenti richiami sul punto costantemente operati dalla società danneggiata;

che il ricorso principale è infondato e tale da escludere la rilevanza del proposto ricorso incidentale condizionato;

che, al riguardo, osserva il collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità extracontrattuale, spetta all’attore, il quale agisce per il risarcimento del danno, dare la prova della colpa di colui che ha cagionato il danno;

che tale principio, peraltro, non comporta necessariamente che il giudice debba acquisire la dimostrazione di detta colpa esclusivamente dal materiale probatorio offerto dal danneggiato, ben potendo la prova essere desunta dai fatti e dalle circostanze di causa ed essere anche presuntiva, ben potendosi, a tale ultimo riguardo, assumere un fatto a fonte di presunzioni in base all’id quod plerumque accidit (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 5795 del 28/10/1980, Rv. 409620 01);

che, in particolare, in materia di colpa, l’affermazione concernente l’avvenuta sottrazione del danneggiante al rispetto dei doveri di diligenza, di prudenza o di perizia, ovvero all’osservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cfr. l’art. 43 c.p.), in occasione del compimento di attività foriere di pregiudizi a carico di terzi, ben può desumersi, secondo la scansione argomentativa della motivazione elaborata dal giudice di merito, dalla sola descrizione oggettiva delle modalità effettive dell’azione del danneggiante e delle occorrenze che hanno concretamente condotto, anche sul piano della rapportabilità casuale, al pregiudizio denunciato dal danneggiato;

che, in altre parole, una volta compiutamente descritto, in termini fattuali (secondo quanto emerso dal compendio probatorio complessivamente acquisito) il processo che, attraverso le specifiche modalità di azione del danneggiante, ha condotto alla determinazione (causai-mente rilevante) del pregiudizio lamentato dal danneggiato, l’affermazione del giudice, circa la sussistenza di “tutti i presupposti di cui all’art. 2043 c.c. per condannare” la parte danneggiante al risarcimento dei danni cagionati dalla propria attività (come avvenuto nel caso di specie: cfr. pag. 14 della sentenza impugnata), deve ritenersi tale da esprimere, sia pure in forma implicita (benchè inequivoca), l’avvenuta acquisizione della prova anche della colpa del danneggiante quale requisito essenziale e indefettibile della fattispecie normativa di cui all’art. 2043 c.c. concretamente richiamata;

che, in termini più specifici, il riconoscimento della colpa del danneggiante (come elemento essenziale di una fattispecie normativa quale quella di cui all’art. 2043 c.c. – che il giudice ha ritenuto integralmente concretizzata nello specifico caso esaminato), in quanto desunto dalla descrizione analitica delle concrete ed effettive modalità di verificazione del fatto dannoso, costituisce, nell’economia del discorso motivazionale elaborato dal giudice di merito, il risultato di una valutazione dei fatti di causa condotta, in chiave presuntiva, sulla base dell’id quod plerumque accidit, ossia quale rilievo critico (implicitamente, benchè oggettivamente, desumibile) di una condotta esecutiva certamente rimproverabile alla stregua di un criterio di normalità, dovendo ritenersi, l’eventuale negazione del profilo colposo dell’attività del danneggiante, alla stregua di un’istanza argomentativa logicamente incompatibile con quanto reso palese dal discorso complessivamente articolato nella motivazione del provvedimento impugnato;

che, del resto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, al fine di integrare una lacuna motivazionale nel discorso del giudice di merito (lacuna in cui, nella sostanza, si risolve, con riferimento al denunciato omesso esame del profilo della colpa del danneggiante, la violazione di legge denunciata con il mezzo d’impugnazione in esame), non è sufficiente il semplice difetto di statuizione o di motivazione del giudice, là dove il contenuto della decisione sul punto adottata sia implicitamente desumibile dalla costruzione logico-giuridica della sentenza (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 436 del 16/02/1974, Rv. 368146 01);

che, infatti, l’obbligo della motivazione deve ritenersi assolto dal giudice del merito ogni qual volta questi indichi gli elementi sui quali fonda il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito quei diversi rilievi e quelle diverse circostanze (come il difetto di colpa o la non rimproverabilità del comportamento del danneggiante), che, sebbene non menzionati espressamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 3, Sentenza n. 444 del 28/01/1977, Rv. 383994 01; Sez. 2, Sentenza n. 390 del 11/02/1974, Rv. 368081 01);

che, sulla base delle considerazioni sin qui richiamate, rilevata la complessiva infondatezza del ricorso principale, dev’esserne pronunciato il rigetto, con la conseguente condanna della ricorrente principale (escluso alcun rilievo del ricorso incidentale condizionato) al rimborso, in favore delle società controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente principale al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in favore della Axa Assicurazioni s.p.a., in complessivi Euro 15.200,00, e, in favore della Hotel National s.r.l., in complessivi Euro 12.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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