Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22354 del 26/10/2011
Cassazione civile sez. VI, 26/10/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 26/10/2011), n.22354
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26082-2010 proposto da:
G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VICOLO DE’ MONDELLI 63, presso lo studio dell’avvocato CALABRO’
WALTER ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CICERO MARIA
RITA, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA (presso
il Palazzo di Giustizia), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 115/08 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA,
depositata il 28/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LINA MATERA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATIS
Pierfelice.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il relatore della Sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
” G.G. ha impugnato per cassazione l’ordinanza del 28-7- 2010, con la quale il Tribunale di Civitavecchia, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dallo stesso G. avverso l’ordinanza di liquidazione emessa in data 3-20-2008 nell’ambito del procedimento penale n. 2023/2006 R.G., ha liquidato a titolo di spese all’opponente, per l’incarico peritale dal medesimo svolto, la complessiva somma di Euro 23.613,25, oltre Euro 78 per spese del procedimento, rigettando per il resto l’opposizione.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di procedimento di opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, per la liquidazione dei compensi al perito, l’imputato, parte del processo al quale l’attività dell’ausiliario è riferita, è senz’altro interessato al ricorso con cui il perito si dolga dell’insufficiente liquidazione, atteso che il maggior onere derivante dalla richiesta riforma del provvedimento impugnato ha una ricaduta nei suoi confronti; è pertanto viziato da nullità, per violazione del principio del contraddittorio, il provvedimento emesso in Camera di consiglio senza che all’imputato ed al suo difensore sia stata notificato l’avviso dell’udienza camerale (Cass. 25-2-2011 n. 4739).
Nella specie, il ricorso è stato notificato solo al Pubblico Ministero presso il giudice a quo ed al Ministero della Giustizia, e non anche all’imputato.
Di conseguenza, ai sensi degli artt. 331 e 371 c.p.c., deve ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto imputato.
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 c.p.c.”.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione, alla quale non sono stati mossi rilievi critici.
Di conseguenza, ai sensi degli artt. 331 e 371 c.p.c., deve ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’imputato del procedimento penale di cui sopra.
PQM
Dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’imputato del procedimento penale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011