Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22354 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/09/2017, (ud. 18/07/2017, dep.26/09/2017),  n. 22354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 28939 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

S.G., (C.F.: (OMISSIS));

D.L., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi, giusta procura

allegata al ricorso, dall’avvocato Salvatore Cinnera Martino (C.F.:

non indicato in atti);

– ricorrente –

nei confronti di:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL FITALIA S.c.r.l., (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del Presidente, legale rappresentante pro

tempore, Luigi Fabio rappresentato e difeso, giusta procura a

margine del controricorso, dall’avvocato Massimo Miracola (C.F.: MRC

MSM 73H20 I199Y);

– controricorrente –

nonchè

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., (C.F.: non indicato in atti),

in persona del legale rappresentante pro tempore;

RISCOSSIONE SICILIA, (già Serit Sicilia) S.p.A. (C.F.: non indicato

in atti), in persona del legale rappresentante pro tempore

ITALFONDIARIO S.p.A. (C.F.: non indicato in atti), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Patti n. 298/2015,

depositata in data 21 settembre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

18 luglio 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del

secondo motivo del ricorso;

l’avvocato Massimo Miracola, per la società controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso del procedimento di esecuzione forzata promosso nei loro confronti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e nel quale sono intervenuti altri creditori, tra cui la Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia S.c.r.l., S.G. e D.L. hanno proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione di uno degli immobili pignorati in favore di tale ultima banca.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Patti.

Ricorrono lo S. e la D., sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia S.c.r.l..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

La banca controricorrente ha depositato documenti ai sensi dell’art. 372 c.p.c. e memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ preliminare la verifica di ammissibilità del ricorso.

Dagli atti emerge che i ricorrenti hanno proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il provvedimento di assegnazione di un immobile assoggettato ad espropriazione forzata in loro danno dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in favore della creditrice intervenuta nell’esecuzione Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia S.c.r.l., in una procedura esecutiva in cui vi era stato anche l’intervento di altri creditori.

Al giudizio di merito di primo e unico grado risultano aver partecipato, quali parti opposte, oltre alla Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia S.c.r.l. (costituita) ed al creditore procedente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (dichiarata contumace in sentenza), anche SERIT Sicilia S.p.A. (anch’essa dichiarata contumace in sentenza, e che si assume oggi avere assunto la denominazione di Riscossione Sicilia S.p.A.).

Il presente ricorso risulta peraltro proposto anche nei confronti di Italfondiario S.p.A. (soggetto che però non risulterebbe avere partecipato al giudizio di primo grado, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata), indicata dai ricorrenti come “successore” di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Secondo la controricorrente, Italfondiario S.p.A. sarebbe in realtà intervenuto nel processo esecutivo in rappresentanza di Sestino Securitisation S.r.l., cessionaria dei crediti originariamente azionati dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., e in tale qualità sarebbe stata già parte contumace nel giudizio di primo e unico grado.

Tanto per Italfondiario S.p.A. quanto per la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la notifica del ricorso risulta effettuata dai ricorrenti al “procuratore costituito nonchè domicíliatario nel giudizio di primo grado”.

Dall’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso e nella sentenza impugnata non è possibile evincere con certezza se nel corso della procedura esecutiva il creditore procedente sia stato estromesso e/o sia intervenuto (ed in che data), eventualmente in sua sostituzione quale successore o quale cessionario del credito azionato, un altro soggetto giuridico, e neanche se eventualmente tale intervento sia avvenuto ad opera di un ulteriore distinto soggetto giuridico, in base ad una procura, nè in realtà emerge con certezza quali fossero esattamente i creditori intervenuti e costituiti nel processo esecutivo al momento dell’opposizione, e se tutti abbiano effettivamente partecipato al giudizio di primo grado.

In tale situazione, dunque non è possibile stabilire se il contraddittorio sia stato integro nel giudizio di merito (sulla necessaria partecipazione al giudizio di opposizione agli atti esecutivi relativo alla regolarità dell’aggiudicazione di tutti i creditori, procedente ed intervenuti, oltre che del debitore, si vedano ad es., tra le tante: Sez. 3, Sentenza n. 4876 del 16/11/1989, Rv. 464237 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11615 del 26/10/1992, Rv. 479133 – 01; Sez. L, Sentenza n. 5591 del 23/06/1997, Rv. 505380 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 09/09/1998, Rv. 518731 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11187 del 15/05/2007, Rv. 597775 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2461 del 30/01/2009, Rv. 606590 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4503 del 24/02/2011, Rv. 616875 – 01) e, di conseguenza, se lo stesso procedimento di primo ed unico grado sia stato validamente instaurato e si sia regolarmente svolto, e se la sentenza impugnata sia valida o radicalmente nulla per difetto di contraddittorio.

D’altra parte, il contraddittorio potrebbe non essere stato correttamente instaurato neanche nel presente giudizio di legittimità, essendo stato notificato il ricorso ai procuratori “costituiti nonchè domiciliatari nel giudizio di primo grado” delle società che risulterebbero invece contumaci in primo e unico grado e che pur tuttavia i ricorrenti indicano come costituite a mezzo di difensore.

A ciò va aggiunto che la società controricorrente ha affermato (già con il controricorso) che il processo esecutivo sarebbe stato dichiarato estinto con provvedimento del giudice dell’esecuzione non reclamato, e nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. ha sostenuto che ciò impedirebbe di ritenere sussistente l’interesse all’impugnazione dei ricorrenti, e che si sarebbe determinata la cessazione della materia del contendere, senza che sulla relativa circostanza di fatto i ricorrenti stessi abbiano replicato o comunque riferito alcunchè nella parte del ricorso dedicata alla sommaria esposizione dei fatti.

Quelle indicate costituiscono, come è evidente, circostanze essenziali ai fini della comprensione dei fatti che hanno dato luogo al giudizio e ai fini della individuazione dell’esatto oggetto dello stesso e degli elementi dell’azione esercitata dai debitori con l’opposizione agli atti esecutivi. Le suddette circostanze non sono d’altra parte desumibili neanche dalla sentenza impugnata (e in realtà la maggior parte di esse neanche possono desumersi con certezza dal fascicolo di ufficio del giudizio di opposizione, essendo necessario a tal fine verificare gli atti della procedura esecutiva) e quindi avrebbero certamente dovuto essere esposte dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

In mancanza, la Corte non è in condizione di verificare in concreto – anche di ufficio – sia la regolare e completa instaurazione del contraddittorio che la sussistenza dell’interesse ad agire (cfr. in proposito Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01: “il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata”; conf., tra le tante: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. L, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008, Rv. 603631 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 21137 del 16/09/2013, Rv. 627682 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01), ed il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, per insufficiente esposizione dei fatti, ai sensi del richiamato art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, (il che esime dal riportare in dettaglio il contenuto dei singoli motivi di esso).

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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