Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22354 del 06/09/2019

Cassazione civile sez. II, 06/09/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 06/09/2019), n.22354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18026-2015 proposto da:

C.G., CO.MA., nella cessata qualità di soci

della Ecotime s.n.c., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI LUCATTONI,

rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO DI CARLO;

– ricorrenti –

contro

ARBITRAGE PARTNERS AG, in persona del legale rappresentante pro

tempore, in qualità di cessionaria del credito di MALLON SA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRISCIANO, 43, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO TUFANI, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARLO ISPODAMIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/06/2019 dal Consigliere CORRENTI VINCENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.G. e Co.Ma., rispettivamente nella cessata qualità di socio – liquidatore – legale rappresentante e socio della Ecotime snc, propongono ricorso per cassazione contro Mallon S.A., rispetto alla quale resiste con controricorso, illustrato da memoria, Arbitrage Partners AG quale cessionaria del credito, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 19.1.2015, che ha respinto l’appello alla sentenza del Tribunale di Palermo reiettiva della opposizione a decreto ingiuntivo concesso alla Mallon per l’importo di Euro 1.022.290,30 sulla scorta di fattura n. (OMISSIS) del 20.2.1997 e di scrittura ricognitiva di debito dell’11.10.1997, con la quale Ecotime si obbligava di dare mandato alla società di assicurazione di versare alla Mallon l’indennizzo ottenuto per la liquidazione del danno da trafugamento della merce.

Nel ricorso monitorio si era fatto riferimento alla fornitura di prodotti ionizzatori da commercializzare in paesi extraEuropei, al trafugamento della merce, al mancato pagamento del debito per le difficoltà dovute al trafugamento.

Con la opposizione a decreto ingiuntivo la Ecotime aveva eccepito la risoluzione per inadempimento o ex art. 1454 c.c., il mancato perfezionamento del contratto, l’inefficacia, nullità, annullabilità del riconoscimento di debito, l’errata indicazione delle somme e la prescrizione del credito, eccezioni tutte respinte.

La Corte di appello ha rigettato il gravame richiamando la scrittura dell’11.10.1997, che indubitabilmente costituiva ricognizione di debito confermativa di un preesistente rapporto fondamentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente denunzia: 1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., sulla interpretazione della scrittura, degli artt. 1470 e 1510 c.c., per aver la sentenza confermato la qualificazione di vendita al rapporto per cui è causa, dell’art. 1731 c.c., per non aver ritenuto la diversa fattispecie ivi contemplata; 2) violazione dell’art. 345 c.p.c., per aver ritenuto domanda nuova quella relativa all’errore di diritto attribuibile alla ricorrente con riferimento alla dichiarazione di debito da essa sottoscritto e degli artt. 1442,1427,1428,1429,1433,1362 e 2363 c.c.; 3) falsa applicazione dell’art. 1988 c.c., u.c., sulla ricognizione di debito; 4) violazione dell’art. 1731 circa il presupposto della provvigione quale elemento essenziale del contratto di commissione; 5) violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per mancata indicazione del fatto che Ecotime aveva già alienato la merce al cliente egiziano ed insufficiente motivazione.

Ciò premesso, ritenuto che non è contestata la consegna della merce fatturata, si osserva.

Il primo motivo si concreta in una censura promiscua col riferimento a plurime violazioni di legge sostanziale in contrasto con la necessaria specificità della impugnazione, trascurando che l’attività ermeneutica è prerogativa del giudice di merito e proponendo una interpretazione alternativa che comporta un inammissibile riesame del merito.

L’opera dell’interprete è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica, oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04n. 753).

Con riferimento alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che l’interpretazione resa dalla corte distrettuale, che ha anche argomentato in merito alla scarsa significanza della clausola “free on board” e della previsione di una polizza assicurativa per il trasporto ai fini della ravvisabilità di un rapporto di commissione, si fonda anche sull’inequivoca portata letterale della ricognizione di debito, con la quale “a tutti gli effetti” la ricorrente si dichiarava debitrice “per la fornitura di apparecchiature fatturate in data 20 febbraio 1997” (sulla valenza della c.d. ricognizione titolata, nel senso che nel caso in cui la promessa coesista con l’indicazione del fatto costitutivo del debito suddetto, tale indicazione ha natura di confessione, la quale, avendo valore di prova legale, può essere vinta soltanto a mezzo revoca della stessa, provando, secondo quanto previsto dall’art. 2732 c.c., l’errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione, cfr. Cass., 20 aprile 2018, n. 9880; Cass., 5 ottobre 2017 n. 23246).

Il secondo motivo, che si caratterizza anche per il duplice riferimento a violazioni di legge processuale e sostanziale trascurando che l’interpretazione della domanda così come della scrittura appartiene al giudice, è inammissibile laddove non contesta, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, i rilievi di novità delle questioni introdotte con l’atto di appello, di certo non riconducibili, attesa la loro valenza fattuale e l’insussistenza di elementi tali da far ravvisare una nullità rilevabile d’ufficio, in mere difese.

Il terzo motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti e così anche il quarto.

Il quinto motivo trascura che, a seguito della riformulazione della norma di cui all’art. 360 c.c., n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914).

Il vizio motivazionale previsto dal n. 5) dell’art. 360 c.p.c., pertanto, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico.

Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (S.U. n. 8053/2014).

Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nel caso di specie non si ravvisano nè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nè un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

La Corte d’appello, infatti, ha deciso la controversia sulla base delle risultanze, congruamente delibate, anche sulla base – valòe bene ribadirlo – di una ricognizione di debito titolata ed inequivoca che ha valore legale di confessione del rapporto fondamentale e di esistenza del credito.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente alle spese, liquidate in Euro 15.200, di cui 200 per esborsi oltre accessori e spese forfettarie nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019

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