Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22354 del 04/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 04/11/2016), n.22354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8886-2015 proposto da:

P.A., P.I.C., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA TARANTO 116, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

TURCHETTO, rappresentati e difesi dall’avvocato PIETRO CHIODO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OLINDO MALAGODI 5, presso lo

studio dell’avvocato ALFREDO CONSARINO, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.A., A.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 110/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

10/12/2013, depositata il 13/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Pietro Chiodo difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Claudia Consarino (delega avvocato Alfredo

Consarino) difensore della controricorrente e ricorrente incidentale

che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. Con sentenza 13.2.2014 n. 110 la Corte d’appello di Messina ha provveduto sulla domanda di risarcimento del danno, causato da un sinistro stradale, proposta da P.I.C. e P.A. nei confronti della UnipolSai s.p.a. (olim SIAD s.p.a.), quale assicuratore del responsabile.

Tale sentenza è impugnata in via principale dai due P., che lamentano la sottostima del danno da essi patito; ed in via incidentale dalla UnipolSai, che lamenta l’error in procedendo consistito nella mancata dichiarazione di estinzione del giudizio.

Ha esaminato per primo l’appello incidentale, ex art. 276 c.c..

2. la UNIPOLSAI con l’unico motivo del suo ricorso espone la seguente vicenda processuale:

-) nel corso del giudizio di primo grado il procuratore della società convenuta dichiarò all’udienza del 13.10.1999 che questa si era fusa per incorporazione;

-) il giudice dichiarò l’interruzione del giudizio solo il successivo 3.4.2000;

-) il ricorso in riassunzione venne depositato dagli attori il 9.5.2000, e dunque oltre sei mesi dopo la dichiarazione dell’evento interruttivo;

-) il difensore “della SIAD” (così il ricorso incidentale, p. 5, deve ritenersi che si intenda fare riferimento al procuratore della società incorporante) eccepì l’estinzione del giudizio per tardiva riassunzione;

-) il Tribunale rigettò l’eccezione e decise nel merito;

-) l’eccezione di estinzione venne riproposta dall’assicuratore come motivo di gravame;

-) la Corte d’appello con sentenza non definitiva 27.5.2010 n. 127 accolse l’eccezione di estinzione e, dichiarando nulla la sentenza di primo grado, adottò quale statuizione consequenziale l’ordine di rinnovazione dell’istruttoria, al termine della quale decise l’appello con la sentenza qui impugnata.

Dopo avere esposto questi fiuti, la UnipolSai lamenta che la sentenza non definitiva non avrebbe potuto da un lato rilevare una causa di estinzione del processo, e dall’altro ordinare la rinnovazione dell’istruttoria, poichè l’estinzione del giudizio ne impedisce la prosecuzione.

2.1. Il motivo è fondato.

L’estinzione del giudizio chiude la lite con una pronuncia di relevatio ab observantia iudicii, che ovviamente preclude qualsiasi ulteriore attività.

Pertanto la Corte d’appello di Messina, una volta rilevata la sussistenza d’una causa di estinzione, del processo, non doveva far altro che dichiarare estinto quest’ultimo.

Si propone pertanto di cassare senza rinvio la sentenza 127/10 (non definitiva), in virtù del principio secondo cui quando l’estinzione del processo verificatasi nel corso del giudizio di primo grado non sia stata pronunciata, e il conseguente vizio di nullità della sentenza (non sanzionato dal giudice di secondo grado) sia denunciato con il ricorso per cassazione, il giudice di legittimità” in accoglimento del ricorso, deve dichiarare l’estinzione del giudizio e cassare senza rinvio sia la sentenza di appello, impugnata in sede di legittimità, sia quella di primo grado in quanto il processo non poteva essere proseguito (Sez. 1, sentenza n. 10093 del 17/04/2008, Rv. 603468)”.

3. Per completezza, si segnala al Collegio che il ricorso principale – ove dovesse per qualsiasi ragione essere esaminato – è manifestamente inammissibile.

Coi primi cinque motivi, infatti, i ricorrenti censurano valutazioni di puro merito, ovvero la stima del danno e l’accertamento del grado di invalidità permanente. Col sesto motivo di ricorso censurano la scelta del giudice di merito di compensare parzialmente le Spese di lite, la quale è rimessa alla discrezione del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità.

4. Si propone pertanto la cassazione senza rinvio della sentenza non definitiva, con le conseguenze di legge rispetto a quella definitiva; in subordine, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale.

2. La parte ricorrente principale ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso ed il rigetto di quello incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Deve preliminarmente rilevarsi come il ricorso incidentale proposto dalla UnipolSai vada qualificato come ricorso incidentale tardivo, ai sensi dell’art. 334 c.p.c..

La sentenza impugnata è stata infatti depositata il 13.2.2014, mentre il ricorso incidentale è stato consegnato per la notifica il 15.4.2015, oltre, quindi, il termine di un anno e 46 giorni prescritto dall’art. 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio.

Da ciò consegue che – contrariamente a quanto proposto nella relazione preliminare – va esaminato per primo il ricorso principale: se, infatti, questo fosse dichiarato inammissibile, l’incidentale tardivo perderebbe efficacia (art. 334 c.p.c., comma 2), e non dovrebbe essere esaminato.

4. Col primo motivo di ricorso, P.I.C. lamenta la nullità della sentenza per “difetto assoluto di motivazione”, nella parte in cui il giudice di merito avrebbe ridotto la stima del danno alla persona suggerita dal consulente tecnico.

Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto muove da una erronea lettura dell’effettivo contenuto della sentenza.

La Corte d’appello ha ritenuto che la vittima patì, in conseguenza del sinistro, una invalidità permanente nella misura del 24%, così come indicato dal c.t.u. Ha poi soggiunto che l’ulteriore danno consistente in una sindrome nevrotica, pure rilevato in corpore, non potesse con sicurezza mettersi in relazione causale ad un sinistro avvenuto trenta anni prima (così la sentenza, p. 17), e di conseguenza non potesse essere risarcito.

La Corte d’appello dunque non ha affatto disatteso le conclusioni del c.t.u.; ha semplicemente escluso il nesso di causa tra una parte dei postumi permanenti ed il sinistro.

Dunque la motivazione esiste e la sentenza non è nulla.

5. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente invoca (formalmente) il vizio di nullità della sentenza per mancanza di motivazione e quello di omesso esame d’un fatto controverso.

L’illustrazione del motivo, tuttavia, contiene un censura ben diversa da quella dichiarata: vi si sostiene, infatti, che la Corte d’appello avrebbe malamente determinato il grado di invalidità permanente residuato nella persona di P.I.C.. E lo si sostiene affermando che i certificati medici e le valutazioni dei consulenti acquisite agli atti dimostravano l’esistenza di postumi più gravi di quelli ritenuti dalla Corte d’appello.

Non occorreranno, dunque, molte parole per dimostrare la palese e totale inammissibilità in questa sede d’una simile doglianza, tendente a sollecitare da questa Corte una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio.

Una censura di questo tipo, infatti, cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).

6. Col terzo motivo di ricorso P.I.C. si duole della sottostima del danno definito “morale” e di quello da perdita della capacità di guadagno.

Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni indicate al p. che precede.

7. Col quarto e col quinto motivo di ricorso P.A. lamenta la sottostima del danno non patrimoniale patito in conseguenza delle lesioni patite dalla propria figlia P.I.C..

Il motivo è manifestamente inammissibile per le medesime ragioni già indicate al p. 5.

8. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile per le ragioni indicate nella relazione sopra trascritta, che questo Collegio condivide.

9. Il ricorso principale va in conclusione dichiarato inammissibile, e quello incidentale inefficace ex art. 334 c.p.c., comma 2.

10. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti.

Questa Corte ha infatti già stabilito che in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al “decisum” evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale. (Sez. 3, Sentenza n. 4074 del 20/02/2014, Rv. 630196).

10.1. L’inammissibilità del ricorso principale costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna P.I.C. e P.A., in solido, alla rifusione in favore di UnipolSai s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 4.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.I.C. e P.A., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA